ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in cancelleria il 17 agosto e il 1 settembre successivi ed iscritti ai nn. 68 e 71 del registro ricorsi 1989; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Cheli; Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi nono e decimo, del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); che, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 agosto 1989 e depositato il 1 settembre 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione; che si e' costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi; Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non e' stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.