ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Taban S.p.A. in liquidazione contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 - 1a serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza 8 marzo 1989 (R.O. n. 350 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117, con particolare riferimento all'art. 2, primo comma, deducendone il contrasto con gli articoli 3, 101 e 108 della Costituzione in quanto, non prevedendo che anche lo Stato, che sia parte in causa nei processi tributari, possa esercitare, come ogni altra parte, l'azione di responsabilita' civile nei confronti del giudice, comprometterebbe l'imparzialita' di quest'ultimo; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 18 del 1989 - come gia' in precedenza con le sentenze n. 26 del 1987 e n. 2 del 1968 - ha affermato la legittimita' di norme che dettino "condizioni e limiti" alla responsabilita' civile dei giudici, volte a garantirne l'indipendenza e l'imparzialita', tenendo conto della particolarita' delle loro funzioni; che la normativa dettata con la legge n. 117 del 1988, a tal fine, ha previsto che per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di regola, risponda direttamente lo Stato, il quale puo' poi rivalersi verso il giudice; che solo nel caso in cui il comportamento del giudice costituisca reato, e' data al danneggiato azione diretta contro di lui (art. 13); che detto sistema, implicante delicate scelte di politica legislativa e contemperamento tra interessi contrapposti aventi rilievo costituzionale, e' gia' stato ritenuto legittimo da questa Corte (cfr. la cit. sentenza n. 18 del 1989); che risponde a criteri di razionalita' che lo Stato, ove sia parte in un giudizio, possa agire verso il giudice, per danni, nella sola ipotesi in cui il comportamento del giudice costituisca reato (art. 13); che cio' manifestamente non incide sull'indipendenza e sull'imparzialita' del giudice; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.