ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge 13 aprile
 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati  nell'esercizio  delle
 funzioni   giudiziarie  e  responsabilita'  civile  dei  magistrati),
 promosso con  ordinanza  emessa  l'8  marzo  1989  dalla  Commissione
 tributaria  di  primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Taban
 S.p.A. in liquidazione contro l'Ufficio  del  Registro  di  Verbania,
 iscritta  al  n.  350  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  35  -  1a  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,
 con ordinanza 8 marzo 1989 (R.O.  n.  350  del  1989),  ha  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale della legge 13 aprile 1988,
 n.  117,  con  particolare  riferimento  all'art.  2,  primo   comma,
 deducendone  il  contrasto  con  gli  articoli  3,  101  e  108 della
 Costituzione in quanto, non prevedendo che anche lo  Stato,  che  sia
 parte  in  causa  nei processi tributari, possa esercitare, come ogni
 altra parte, l'azione di responsabilita'  civile  nei  confronti  del
 giudice, comprometterebbe l'imparzialita' di quest'ultimo;
      Considerato  che  questa Corte, con la sentenza n. 18 del 1989 -
 come gia' in precedenza con le sentenze n. 26 del 1987  e  n.  2  del
 1968  - ha affermato la legittimita' di norme che dettino "condizioni
 e limiti" alla responsabilita' civile dei giudici, volte a garantirne
 l'indipendenza  e l'imparzialita', tenendo conto della particolarita'
 delle loro funzioni;
      che  la  normativa  dettata  con la legge n. 117 del 1988, a tal
 fine, ha previsto che per  i  danni  cagionati  nell'esercizio  delle
 funzioni  giudiziarie,  di regola, risponda direttamente lo Stato, il
 quale puo' poi rivalersi verso il giudice;
      che   solo   nel  caso  in  cui  il  comportamento  del  giudice
 costituisca reato, e' data al danneggiato azione  diretta  contro  di
 lui (art. 13);
      che  detto  sistema,  implicante  delicate  scelte  di  politica
 legislativa  e  contemperamento  tra  interessi  contrapposti  aventi
 rilievo  costituzionale,  e'  gia' stato ritenuto legittimo da questa
 Corte (cfr. la cit. sentenza n. 18 del 1989);
      che  risponde  a  criteri  di razionalita' che lo Stato, ove sia
 parte in un giudizio, possa agire verso il giudice, per danni,  nella
 sola  ipotesi  in  cui il comportamento del giudice costituisca reato
 (art. 13);
      che   cio'   manifestamente   non   incide  sull'indipendenza  e
 sull'imparzialita' del giudice;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.