Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 dall'Avvocatura generale dello Stato,  nei  confronti  della  regione
 Sardegna,  in  persona  del presidente della giunta regionale, per la
 dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   della   delibera
 legislativa  riapprovata  dal  consiglio regionale nella seduta del 6
 dicembre 1989 e recante "inquadramento nel ruolo unico  regionale  di
 personale in servizio presso i comitati di controllo sugli atti degli
 enti  locali",  delibera   comunicata   il   7   dicembre   1989   al
 rappresentante del Governo nella regione.
    Con  telegramma  7  giugno  1988  e'  stato  disposto il rinvio di
 delibera regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del
 26  aprile  1989. La delibera oggi sub judice ha riapprovato un testo
 identico al precedente oggetto di rinvio.
    La  delibera legislativa in esame consente (ma non "a regime") "il
 passaggio alla regione ai fini dello inquadramento  nel  ruolo  unico
 regionale" a) di personale "comandato" ai sensi delle leggi regionali
 n. 20/1985 e n. 46/1986 (personale statale e di enti di cui  all'art.
 1  della  legge  regionale  n.  62/1978) e b) di personale degli enti
 strumentali della regione "distaccato" ai sensi  dell'art.  28  della
 legge  regionale  n.  51/1978.  In correlazione della attribuzione di
 tale facolta' e' disposto un aumento di dotazioni organiche.  Per  il
 personale  teste'  indicato  alla  lett. b), l'art. 5, secondo comma,
 recita "e' inquadrato... nei limiti delle  disponibilita'  dei  posti
 dell'organico,  nella  medesima  qualifica funzionale, con il profilo
 professionale... in  atto  presso  l'ente  di  provenienza".  Per  il
 personale dianzi indicato alla lett. a) l'art. 2, primo comma, recita
 "e' inquadrato... secondo le  corrispondenze  indicate  nell'allegata
 tabella A".
    Per  la  maggiore spesa derivante dall'applicazione della delibera
 legislativa e' previsto un onere  "a  regime"  di  L.  2.575.000.000;
 peraltro  non  risulta  sia stata redatta la relazione tecnica per la
 esatta quantificazione di tale onere, cui "per gli  anni  successivi"
 al  1990  -  si  asserisce  - "si fara' fronte con il maggior gettito
 della Irpef derivante dal suo naturale incremento".
    Della  delibera legislativa approvata e riapprovata non si conosce
 neppure  la   relazione   illustrativa   (malgrado   il   dovere   di
 "cooperazione");  ed  in  ordine  al  rinvio  governativo  si conosce
 soltanto che la prima commissione del consiglio regionale ha ritenuto
 "non fondati i rilievi mossi dal Governo".
    La  delibera  legislativa  in  esame  concerne  -  seppur per casi
 delimitati - la ammissione al pubblico impiego  regionale,  cioe'  la
 costituzione  di  nuovi  rapporti di pubblico impiego. Non pare possa
 configurarsi una continuita' tra tali ipotizzati nuovi rapporti ed  i
 rapporti  che  i  "comandati" e "distaccati" attualmente hanno con lo
 Stato o con altri enti. Ora, anche per il reclutamento del  personale
 delle  regioni  (in  tutte  le  regioni,  comprese  quelle  a statuto
 speciale) deve operare il principio enunciato negli artt.  51,  primo
 comma, e 97, terzo comma, della Costituzione e ribadito nell'art. 20,
 primo comma, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93. Detto principio
 limita  la  autonomia legislativa della regione ai sensi delle parole
 iniziali ("in armonia con la Costituzione") dell'art. 3 dello statuto
 sardo.
    Per   di   piu',  la  delibera  in  esame  consente  al  personale
 "comandato" cui essa si riferisce  di  essere  inquadrato  in  ruolo,
 alias  reclutato,  in  qualifiche  funzionali  superiori  a quelle di
 attuale appartenenza; il che costituisce aggravante della  violazione
 dell'anzidetto  principio  del  reclutamento  mediante  concorso,  ed
 inoltre  costituisce   violazione   del   principio   "il   personale
 dell'impiego  pubblico  e'  classificato  per  qualifiche funzionali"
 (art. 17, primo comma, della predetta legge quadro).  Questo  secondo
 principio   esclude  che  le  qualifiche  funzionali  possano  essere
 raffigurate  alla  stregua  di  "gradi"   di   un'unica   "carriera";
 concettualmente  un  passaggio  di  qualifica non e' "promozione", ma
 inerisce al genus reclutamento. Conferma di cio' si ha  nell'art.  19
 della  predetta  legge-quadro  che  afferma "il principio della piena
 mobilita'" ma "nella medesima qualifica funzionale".
    Non  si  ignora  che  qualche  legge statale ha in via eccezionale
 consentito passaggi di qualifica  funzionale;  ma  tali  disposizioni
 hanno  di  regola  confermato  il  principio della selezione o almeno
 richiesto cospicue anzianita' (cfr. ad esempio, l'art.  38,  terzo  e
 quarto  comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400). Comunque ripetesi
 - qui si tratta di ammissione al pubblico impiego regionale, e quindi
 ancor piu' evidente e' la impossibilita' di apportare attenuazioni al
 principio del reclutamento mediante procedura concorsuale.