Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 6 dicembre 1989 e recante "inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio presso i comitati di controllo sugli atti degli enti locali", delibera comunicata il 7 dicembre 1989 al rappresentante del Governo nella regione. Con telegramma 7 giugno 1988 e' stato disposto il rinvio di delibera regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 1989. La delibera oggi sub judice ha riapprovato un testo identico al precedente oggetto di rinvio. La delibera legislativa in esame consente (ma non "a regime") "il passaggio alla regione ai fini dello inquadramento nel ruolo unico regionale" a) di personale "comandato" ai sensi delle leggi regionali n. 20/1985 e n. 46/1986 (personale statale e di enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 62/1978) e b) di personale degli enti strumentali della regione "distaccato" ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 51/1978. In correlazione della attribuzione di tale facolta' e' disposto un aumento di dotazioni organiche. Per il personale teste' indicato alla lett. b), l'art. 5, secondo comma, recita "e' inquadrato... nei limiti delle disponibilita' dei posti dell'organico, nella medesima qualifica funzionale, con il profilo professionale... in atto presso l'ente di provenienza". Per il personale dianzi indicato alla lett. a) l'art. 2, primo comma, recita "e' inquadrato... secondo le corrispondenze indicate nell'allegata tabella A". Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione della delibera legislativa e' previsto un onere "a regime" di L. 2.575.000.000; peraltro non risulta sia stata redatta la relazione tecnica per la esatta quantificazione di tale onere, cui "per gli anni successivi" al 1990 - si asserisce - "si fara' fronte con il maggior gettito della Irpef derivante dal suo naturale incremento". Della delibera legislativa approvata e riapprovata non si conosce neppure la relazione illustrativa (malgrado il dovere di "cooperazione"); ed in ordine al rinvio governativo si conosce soltanto che la prima commissione del consiglio regionale ha ritenuto "non fondati i rilievi mossi dal Governo". La delibera legislativa in esame concerne - seppur per casi delimitati - la ammissione al pubblico impiego regionale, cioe' la costituzione di nuovi rapporti di pubblico impiego. Non pare possa configurarsi una continuita' tra tali ipotizzati nuovi rapporti ed i rapporti che i "comandati" e "distaccati" attualmente hanno con lo Stato o con altri enti. Ora, anche per il reclutamento del personale delle regioni (in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale) deve operare il principio enunciato negli artt. 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione e ribadito nell'art. 20, primo comma, della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93. Detto principio limita la autonomia legislativa della regione ai sensi delle parole iniziali ("in armonia con la Costituzione") dell'art. 3 dello statuto sardo. Per di piu', la delibera in esame consente al personale "comandato" cui essa si riferisce di essere inquadrato in ruolo, alias reclutato, in qualifiche funzionali superiori a quelle di attuale appartenenza; il che costituisce aggravante della violazione dell'anzidetto principio del reclutamento mediante concorso, ed inoltre costituisce violazione del principio "il personale dell'impiego pubblico e' classificato per qualifiche funzionali" (art. 17, primo comma, della predetta legge quadro). Questo secondo principio esclude che le qualifiche funzionali possano essere raffigurate alla stregua di "gradi" di un'unica "carriera"; concettualmente un passaggio di qualifica non e' "promozione", ma inerisce al genus reclutamento. Conferma di cio' si ha nell'art. 19 della predetta legge-quadro che afferma "il principio della piena mobilita'" ma "nella medesima qualifica funzionale". Non si ignora che qualche legge statale ha in via eccezionale consentito passaggi di qualifica funzionale; ma tali disposizioni hanno di regola confermato il principio della selezione o almeno richiesto cospicue anzianita' (cfr. ad esempio, l'art. 38, terzo e quarto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400). Comunque ripetesi - qui si tratta di ammissione al pubblico impiego regionale, e quindi ancor piu' evidente e' la impossibilita' di apportare attenuazioni al principio del reclutamento mediante procedura concorsuale.