Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Sardegna, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge, riapprovata il 6 dicembre 1989, recante "Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attivita' di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali" (in relazione agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). 1. - Con provvedimento 7 giugno 1989 il Governo rinviava a nuovo esame del consiglio regionale della Sardegna la legge in epigrafe, avendo rilevato che la prevista anticipazione, da parte della regione, dei trattamenti di previdenza ed assistenza spettante agli operai forestali esorbitasse - anche con riguardo al carattere innovativo delle disposizioni stesse - dai limiti costituzionalmente segnati alle attribuzioni legislative (solo integrative) spettanti alla Sardegna in materia di previdenza sociale. In data 7 dicembre 1989 e' pervenuta, pero', comunicazione dell'avvenuta riapprovazione - nell'identico testo - della legge regionale in parola che viene qui dedotta ad oggetto del ricorso col presente atto proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri giusta delibera consiliare del 15 dicembre. 2. - Con la legge impugnata (art. 1) la regione autonoma si propone di erogare, in via di anticipazione, agli operai dipendenti addetti ai lavori di sistemazione draulico-forestale ed idraulico-agraria il trattamento economico agli stessi dovuto, da parte degli enti gestori delle varie assicurazioni sociali, nei casi di malattia, maternita', disoccupazione od infortunio ovvero per assegni familiari. La regione si e' prefissa in altre parole di risolvere lo stato di disagio delle menzionate categorie di lavoratori agricoli nei cui confronti la vigente normativa previdenziale - "di competenza statale", secondo quanto pure avvertito nella stessa relazione illustrativa della legge - non consente il ricorso alla compensazione tra le anticipazioni del trattamento assicurativo, erogate dai datori di lavoro, e l'importo dei contributi da questi dovuti agli enti preposti alle assicurazioni sociali. L'inerenza alla materia previdenziale, in tali sensi riconosciuta dallo stesso legislatore regionale in occasione della prima approvazione delle disposizioni in esame, appare successivamente revocata in dubbio sulla considerazione che si sarebbe fatto esercizio legittimo della "competenza esclusiva in materia di trattamento economico e giuridico del personale" dipendente dalla regione, una volta che a detto trattamento ben potrebbe ricondursi "un'agevolazione di carattere retributivo, anche se provvisoria e correlata ad una fattispecie previdenziale" (cosi' la relazione della prima commissione regionale ad illustrazione della proposta riapprovazione integrale del testo di legge rinviato dal Governo). Non sembra, peraltro, che siffatta rimeditazione sulla natura delle disposizioni in esame sia meritevole di consenso, occorrendo invece convenire con l'iniziale valutazione espressa dalla stesso legislatore regionale e sulla quale in definitiva era stata sollecitata, dal Governo, una coerente e conseguenziale riflessione. Puo' invero osservarsi che attiene allo status del lavoratore dipendente il complesso dei diritti, anche economici, e doveri direttamente riconducibile al sinallagma del rapporto al quale - per quanto rileva in questa sede - va riferita la (sola) costituzione del collaterale rapporto assicurativo (cui il datore di lavoro e' obbligato nei confronti del dipendente) ma non anche - e proprio in ragione della diversita' del rapporto giuridico - l'adempimento delle prestazioni che formano oggetto delle assicurazioni sociali. Rispetto a tali prestazioni, facenti carico all'ente previdenziale, il rapporto di lavoro si pone come mero presupposto storico, eppero' estraneo alla "assicurazione". Deve poi considerarsi, con specifico riferimento al presente tema d'indagine, che la "anticipazione" contemplata all'art. 1 della impugnata legge regionale ha ad oggetto quella stessa prestazione che la disciplina normativa (pacificamente riservata al legislatore statale, con la sola salvezza degli interventi di adattamento applicativo di cui all'art. 5, lett. B), dello statuto d'autonomia della Sardegna) pone a carico dei vari Enti previdenziali: e non v'e' modo, allora, di configurare un'attendibile riconversione di detta presentazione in "un'agevolazione di carattere retributivo", una volta che la sua erogazione gia' in tesi non avrebbe relazione (se non, appunto, storica) con la prestazione lavorativa (in corrispettivo della quale si pone la retribuzione), derivando invece direttamente dagli eventi e dalle situazioni a tal fine rilevanti - secondo l'ordinamento - nell'ambito del rapporto di assicurazione sociale. E deve anzi agiungersi che, probabilmente, andrebbe riconosciuto carattere previdenziale anche ad una prestazione pecuniaria che, pur in ipotesi concretantesi in una anticipazione della "retribuzione" anziche' della indennita' assicurativa (come previsto), restasse ancorata ai presupposti propri di questa anziche' all'apprezzamento da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro d'un generico stato di bisogno economico del dipendente. 3. - Ferme tali assorbenti considerazioni, il rilievo di cui al provvedimento di rinvio del 7 giugno 1989, deve riconoscersi fondato anche per la parte diretta a rimarcare, col carattere "innovativo" della disposizione censurata, la violazione - per altro verso - dell'art. 5 dello Statuto d'autonomia, che attribuisce alla regione in materia di previdenza ed assistenza sociale competenza legislativa nei limiti di quanto occorra ad integrare ed attuare la normativa statale per adattarla alle particolari esigenze locali. Com'e' di tutta evidenza, infatti, il richiamo che volesse farsi all'esistenza, nella legislazione repubblicana in materia, di casi in cui e' prevista l'anticipazione della presentazione previdenziale da parte del datore di lavoro non varrebbe a negare, con fondamento, il novum rappresentato dal meccanismo delineato nella censurata norma regionale. A differenza invero di quanto stabilito dalla legislazione statale, secondo la quale l'anticipazione effettuata dal datore di lavoro determina in capo a questo l'insorgere d'un credito verso l'ente previdenziale (da compensare attraverso il "conguaglio" col debito contributivo nei confronti dell'Ente medesimo), la norma regionale prevede un recupero della anticipazione nei confronti dello stesso lavoratore che ne abbia beneficiato cosi', sostanzialmente, disciplinando un istituto che con quello statale ha in comune soltanto il nome (e che, per cio' stesso, non puo' rappresentarne mero adattamento).