Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Toscana, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale, riapprovata il 7 dicembre 1989, recante "Nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari" (in relazione agli artt. 51 e 97 della Costituzione nonche' alle disposizioni della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93). 1. - Con legge approvata il 28 dicembre 1987 la regione Toscana si e' proposta di regolamentare il rapporto di lavoro del personale delle segreterie dei Gruppi consiliari, stabilendo che presso di queste possano prestare servizio esclusivamente dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo del personale regionale ovvero comandati dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 1). In via transitoria, la legge stessa ha previsto (all'art. 2) che il personale che abbia continuamente prestato servizio presso le segreterie dei gruppi a partire dal 31 dicembre 1986 possa - a domanda - essere ammesso ad un concorso interno riservato per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale. Con provvedimento del 29 gennaio 1988 il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del consiglio regionale, sul rilievo che la previsione d'un concorso riservato per l'assunzione nel ruolo organico del personale regionale si ponesse in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione e con i princip/' della legge-quadro n. 93/1983 secondo cui l'accesso ai pubblici impieghi deve avvenire per concorso pubblico. Poiche' in data 12 dicembre 1989 e' giunta comunicazione dell'avvenuta riapprovazione della legge in un testo identico sostanzialmente a quello fatto oggetto di rinvio, il deducente Presidente, giusta delibera del Consiglio dei Ministri che sara' depositata con gli altri atti, propone ricorso per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge in epigrafe. 2. - Come si desume dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, in relazione ai princip/' fissati dal primo comma dello stesso articolo, il concorso e' lo strumento tipicamente ordinato a garantire la selezione dei piu' meritevoli e, percio', ad assicurare il reclutamento di chi, per vagliate capacita' e preparazione, meglio possa contribuire alla realizzazione, in particolare, del buon andamento dei pubblici uffici. A tali princip/' e' uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, le cui disposizioni sono espressamente assunte a regole vincolanti per gli effetti di cui all'art. 117 della Costituzione. La legge impugnata, prevedendo un concorso "riservato" ad una circoscritta categoria di soggetti (mai impegnati nell'espletamento di mansioni negli uffici della regione), si pone dunque in palese contrasto con l'essenziale contenuto precettivo delle richiamate disposizioni. Essa confligge, altresi', con altri princip/' cardine della legge n. 93/1983 (come quello della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche), giacche' consente, ad esito della "riservata" procedura concorsuale, l'inquadramento nel ruolo regionale secondo qualifiche funzionali corrispondenti alle mansioni per le quali sia stato assunto, con rapporto di diritto privato, il personale attualmente impiegato presso le segreterie dei gruppi consiliari (arg. ex art. 2, terzo e quinto comma, della legge impugnata). L'accesso nel ruolo del personale regionale non e', dunque, limitato alle qualifiche iniziali, con l'effetto che, alla sola condizione di aver maturato un certo numero di anni di servizio, i destinatari della disposizione in esame (a suo tempo assunti tra estranei all'amministrazione regionale, senza concorsuale verifica della capacita' e del livello di preparazione posseduti, per l'espletamento di mansioni proprie - in ipotesi - a qualifiche funzionali superiori) potrebbero godere di eccezionali benefici, di per se' sperequativi nei confronti del restante personale regionale (posto che il conseguimento di identiche qualifiche funzionali piu' elevate varrebbe a dipendere da diversi presupposti) e suscettibili di innescare condizioni di lavoro non certo propizie alla realizzazione del buon andamento dei pubblici uffici.