Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui  uffici  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente
 della  giunta   della   regione   Toscana,   per   la   dichiarazione
 dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale, riapprovata
 il 7 dicembre 1989,  recante  "Nuova  disciplina  del  personale  dei
 gruppi   consiliari"   (in   relazione  agli  artt.  51  e  97  della
 Costituzione nonche' alle disposizioni della  legge-quadro  29  marzo
 1983, n. 93).
    1. - Con legge approvata il 28 dicembre 1987 la regione Toscana si
 e' proposta di regolamentare il  rapporto  di  lavoro  del  personale
 delle  segreterie  dei  Gruppi  consiliari,  stabilendo che presso di
 queste possano prestare servizio esclusivamente dipendenti  pubblici,
 appartenenti  al ruolo del personale regionale ovvero comandati dallo
 Stato o da altri enti pubblici (art. 1).
    In  via  transitoria, la legge stessa ha previsto (all'art. 2) che
 il personale che abbia  continuamente  prestato  servizio  presso  le
 segreterie  dei  gruppi  a  partire  dal  31  dicembre 1986 possa - a
 domanda -  essere  ammesso  ad  un  concorso  interno  riservato  per
 l'inquadramento   nelle   qualifiche   funzionali   del  ruolo  unico
 regionale.
    Con  provvedimento  del  29 gennaio 1988 il Governo ha rinviato la
 legge a nuovo esame del  consiglio  regionale,  sul  rilievo  che  la
 previsione   d'un  concorso  riservato  per  l'assunzione  nel  ruolo
 organico del personale regionale  si  ponesse  in  contrasto  con  le
 disposizioni  di  cui  agli  artt. 51 e 97 della Costituzione e con i
 princip/' della legge-quadro n.  93/1983  secondo  cui  l'accesso  ai
 pubblici impieghi deve avvenire per concorso pubblico.
    Poiche'   in   data  12  dicembre  1989  e'  giunta  comunicazione
 dell'avvenuta  riapprovazione  della  legge  in  un  testo   identico
 sostanzialmente  a  quello  fatto  oggetto  di  rinvio,  il deducente
 Presidente, giusta delibera del  Consiglio  dei  Ministri  che  sara'
 depositata  con  gli altri atti, propone ricorso per la dichiarazione
 dell'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della   legge   in
 epigrafe.
    2.   -   Come  si  desume  dal  terzo  comma  dell'art.  97  della
 Costituzione, in relazione ai princip/' fissati dal primo comma dello
 stesso  articolo,  il concorso e' lo strumento tipicamente ordinato a
 garantire la selezione dei piu' meritevoli e, percio', ad  assicurare
 il reclutamento di chi, per vagliate capacita' e preparazione, meglio
 possa  contribuire  alla  realizzazione,  in  particolare,  del  buon
 andamento dei pubblici uffici.
    A  tali  princip/'  e' uniformato l'art. 20 della legge-quadro sul
 pubblico impiego 29 marzo 1983,  n.  93,  le  cui  disposizioni  sono
 espressamente  assunte  a  regole  vincolanti  per gli effetti di cui
 all'art. 117 della Costituzione.
    La  legge  impugnata,  prevedendo  un  concorso "riservato" ad una
 circoscritta categoria di soggetti (mai  impegnati  nell'espletamento
 di  mansioni  negli  uffici  della regione), si pone dunque in palese
 contrasto con  l'essenziale  contenuto  precettivo  delle  richiamate
 disposizioni.  Essa  confligge, altresi', con altri princip/' cardine
 della legge n. 93/1983  (come  quello  della  omogeneizzazione  delle
 posizioni  giuridiche), giacche' consente, ad esito della "riservata"
 procedura concorsuale, l'inquadramento nel  ruolo  regionale  secondo
 qualifiche  funzionali  corrispondenti alle mansioni per le quali sia
 stato  assunto,  con  rapporto  di  diritto  privato,  il   personale
 attualmente  impiegato  presso  le  segreterie  dei gruppi consiliari
 (arg. ex art. 2, terzo e quinto comma, della legge impugnata).
    L'accesso  nel  ruolo  del  personale  regionale  non  e', dunque,
 limitato alle qualifiche  iniziali,  con  l'effetto  che,  alla  sola
 condizione  di  aver  maturato un certo numero di anni di servizio, i
 destinatari della disposizione in esame  (a  suo  tempo  assunti  tra
 estranei  all'amministrazione  regionale,  senza concorsuale verifica
 della  capacita'  e  del  livello  di  preparazione  posseduti,   per
 l'espletamento  di  mansioni  proprie  -  in  ipotesi  - a qualifiche
 funzionali superiori) potrebbero godere di eccezionali  benefici,  di
 per  se'  sperequativi nei confronti del restante personale regionale
 (posto che il conseguimento di identiche qualifiche  funzionali  piu'
 elevate  varrebbe  a dipendere da diversi presupposti) e suscettibili
 di  innescare  condizioni  di  lavoro   non   certo   propizie   alla
 realizzazione del buon andamento dei pubblici uffici.