LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili iscritte a ruolo sub n. 373/88 + 396/88, tra le parti: Uniass, in nome dell'I.N.A., fondo di garanzia, appellante, con l'avv. Niccolini; Zonta Enzo e Mancin Andreino, appellati ed appellanti incidentali, con avv. Renato Stenico; Intereuropea S.p.a. in persona del commissario liquidatore, appellata, contumate; Bortolotti Giovanni Paolo e Bortolotti Maria Pia appellanti con l'avv. Giulio Giovannini; I.N.A.I.L., Trento, appellato, con avv. Margoni e Brentegani, riservata per la decisione all'udienza del 31 ottobre 1989. RITENUTO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 19 aprile 1982 l'I.N.A.I.L. di Trento esponeva: che in data 5 gennaio 1979, a seguito di incidente stradale verificatosi lungo la statale n. 12 in territorio del comune di Faedo, erano deceduti Bortolotti Rolando e Dapra' Matilde in Bortolotti; tale sinistro era stato cagionato dall'autocarro di proprieta' della ditta Mancin Andreino, guidato da Zonta Renzo, il quale nell'affrontare una curva aveva invaso con il rimorchio la corsia opposta, il tutto come accertato con sentenza di primo grado del tribunale penale di data 26 febbraio 1982; che, trattandosi di infortunio in itinere l'istituto aveva corrisposto ai figli delle parti lese l'importo di L. 11.393.321 per prestazioni assicurative di legge; cio' premesso l'attore conveniva in giudizio avanti al tribunale di Trento i predetti Zonta e Mancin nonche' la compagnia di assicurazioni Intereuropea S.p.a., svolgendo nei loro confronti azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. e 28 della legge n. 990/1969. Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio civile, sino all'esito di quello penale, non ancora concluso con sentenza passata in giudicato. Nel merito essi eccepivano il difetto dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni I.N.A.I.L., contestando altresi' la debenza di interessi come richiesti ex adverso. Con comparsa 24 novembre 1984 intervenivano volontariamente in giudizio i figli delle parti lese, Bortolotti Giampaolo e Maria Pia chiedendo il ristoro dei danni, quantificati in L. 271.467.000 al netto delle provvisionali gia' percepite, e salvo detrazione degli importi oggetto della rivalsa I.N.A.I.L. All'udienza del 5 febbraio 1986 il procuratore della Intereuropea dichiarava che la compagnia era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, onde il processo veniva interrotto. Successivamente la causa veniva riassunta nei confronti del commissario liquidatore e della Uniass (in nome e per conto dell'I.N.A., fondo di garanzia). Quest'ultima si costituiva in giudizio osservando che le somme gia' versate dalla Intereuropea in bonis, in ragione delle provvisionali immediatamente esecutive accordate, superavano i massimali di legge: chiedeva pertanto la reiezione di ogni domanda nei suoi confronti da chiunque proposta. Nella ulteriore fase processuale, a causa degli aumenti legislativi delle pensioni e rendite concedibili ai superstiti per infortuni sul lavoro, l'I.N.A.I.L. quantificava la propria rivalsa nella somma complessiva di L. 75.043.316, oltre agli interessi legali, dal giorno delle singole erogazioni e capitalizzazione della rendita al saldo. Gli intervenuti Bortolotti chiedevano a loro volta il rigetto delle pretese dell'I.N.A.I.L. per la parte eccedente la somma di L. 55.000.000 pacificamente riconosciuta. Con sentenza 21 gennaio 1988 il tribunale di Trento, dato atto che la sentenza penale con la quale era stata accertata la responsabilita' dello Zonta era ormai divenuta irrevocabile, accoglieva integralmente la domanda dell'I.N.A.I.L. condannando i convenuti alle spese; respingeva le istanze degli intervenuti Bortolotti con compensazione delle spese attinenti a quel rapporto processuale. Contro questa decisione proponeva appello la Uniass, deducendo in primo luogo l'omessa presa in esame della eccezione di estinzione di ogni obbligazione nei confronti dell'I.N.A.I.L. per effetto dei versamenti operati dalla intereuropea in bonis a favore degli intervenuti Bortolotti, in ottemperranza a quanto disposto dal giudice penale: tali versamenti infatti ammontavano in totale ad una cifra superiore a quella fatta valere dall'istituto in via di rivalsa. In secondo luogo l'appellante predetta osservava che il calcolo dei massimali previsti dall'art. 31 della legge n. 990/1969 andava effettuato con riferimento alla data del sinistro e non gia' a quella della messa in liquidazione della societa' Intereuropea, come erroneamente ritenuto dai giudici di primo grado. Si puntualizzava inoltre che la nota sentenza della Corte costituzionale 10 dicembre 1987, n. 560, aveva bensi' dichiarato l'illegittimita' dell'art. 21 gia' ricordato nella parte in cui la norma non comtemplava la rivalutazione monetaria dei massimali, ma solo per l'ipotesi di danni provocati da veicoli rimasti ignoti. Concludeva pertanto la Uniass in via principale per la reiezione delle domande tutte come proposte nei suoi confronti, ed in subordine perche' il risarcimento a suo carico fosse contenuto nell'importo massimo di L. 40.000.000. Anche Bortolotti Giovanni Paolo e Maria Pia interponevano tempestivo appello con separato atto di citazione deducendo i seguenti motivi: a) insufficiente valutazione dei danni morali; b) errata valutazione del danno materiale calcolato con riferimento allo stipendio del Bortolotti all'epoca del sinistro (oltre che all'attivita' di casalinga della madre) senza tener conto delle possibilita' di carriera del defunto e sottostimando il contributo dei genitori al mantenimento dei figli; c) errata liquidazione a favore dell'I.N.A.I.L. dell'importo di L. 75.043.361, oltre agli interessi legali intendendosi contestare il conteggio operato dall'I.N.A.I.L. siccome relativo a prestazioni non erogate ed a capitalizzazioni illegittime essendo la prestazione assicurativa ormai esaurita. In entrambi i procedimenti di secondo grado iscritti a ruolo sub n. 337/1988 e n. 396/1988 si costituivano sia l'I.N.A.I.L. che Zonta e Mancin. Questi ultimi si limitavano ad opporsi a qualsivoglia riforma della impugnata sentenza che comportasse aggravamento della loro posizione, ed invia riconvenzionale chiedevano che fosse riformato il capo relativo alla compensazione delle spese in rapporto ai signori Bortolotti. A sua volta l'I.N.A.I.L. osservava: 1) che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nei confronti della Intereuropea in liquidazione e dei signori Zonta e Mancin, il cui appello incidentale poneva in discussione soltanto la liquidazione delle spese; 2) che, quanto all'appello dei Bortolotti, l'istituto non aveva interesse a contraddire i motivi relativi all'ammontare globale del risarcimento, ma soltanto quello inerente ai pretesi errori di conteggio: in realta' esauritosi il rapporto assicurativo con il raggiungimento dei limiti di eta' dei beneficiari di cui all'art. 85 del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, la somma complessivamente erogata, maggiorata di interessi, risultava superiore a quella calcolata su base statistica in via di capitalizzazione preventiva ed assegnata dal tribunale; 3) relativamente all'impugnazione della Uniass si eccepiva la mancanza di prova dei pagamenti asseritamente effettuati dalla Intereuropea in bonis, nei termini e nei modi di cui all'art. 2704 del c.c., e comunque ci si richiamava alla sentenza della Corte costituzionale n. 560/1987 estensibile in via interpretativa (ovvero attraverso nuova ecccezione di incostituzionalita') anche all'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990/1969; in ogni caso sia i massimali precedenti all'entrata in vigore del d.P.R. n. 124/1986 che quelli successivi offrivano ampia capienza, senza contare che il pagamento di provvisionali stabilite dal giudice penale a favore delle parti lese, non puo' essere opposto all'I.N.A.I.L. secondo quanto stabilito dalla cassazione con sentenza 27 luglio 1987, n. 6496). Contumace restava l'Intereuropea di assicurazione in persona del commissario liquidatore. Con provvedimento del presidente della corte d'appello di data 25 novembre 1988 le due cause venivano riunite. All'udienza del 14 aprile 1989 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe interamente trascritte. Le cause riunite venivano quindi rimesse al collegio per la decisione. Tutto cio' premesso, in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 990/1969 prospettata dalla difesa I.N.A.I.L. O S S E R V A Quanto alla rilevanza della questione nella presente controversia, va puntualizzato che, quand'anche si volesse aderire alla giurisprudenza di cui alla Cassazione 27 luglio 1987, n. 6496, resterebbe pur sempre l'esigenza, sia in relazione alle conclusioni subordinate dell'Uniass che in funzione dell'appello Bortolotti, di definire entro quali limiti l'Uniass predetta sia chiamata a rispondere e quindi se il massimale di legge (con riferimento alla data del sinistro secondo la motivata tesi dell'assicuratrice) debba comunque essere rivalutato onde adeguarlo dai 40 milioni riconosciuti, ai valori monetari attuali. D'altra parte la Corte costituzionale mediante la nota sentenza n. 60/1987, ha gia' dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1969, n. 990, e successive modificazioni, nella parte in cui il massimale previsto dalla lett. A) dell'art. 19, primo comma, della legge medesima rimane fissato in L. 15.000.000 per ogni persona danneggiata con il limite di L. 25.000.000 per sinistro, senza stabilire l'adeguamento di tali valori all'inflazione monetaria. Orbene, come rilevato dalla difesa Uniass, la ricordata decisione non tocca l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990/1969 con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 19 della medesima legge. Ne' la sentenza n. 560/1987 puo' essere automaticamente estesa anche a tali casi, considerato il diverso riferimento ai massimali indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990/1969. Neppure la controversia puo' essere risolta mediante richiamo alla sentenza n. 319/1989 della Corte costituzionale, giacche' nella fattispecie l'I.N.A.I.L. intende rivalersi per somme gia' erogate (essendo ormai esaurito il proprio rapporto con i beneficiari dell'assicurazione infortunistica) e quindi senza pregiudizio per il diritto degli assistiti al risarcimento del danno. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale prospettata dall'I.N.A.I.L. si pone in posizione di pregiudizialita' necessaria rispetto al merito della controversia. La questione stessa non e' manifestamente infondata. Vi e' infatti piena identita' di ratio tra la disposizione di cui al primo comma dell'art. 21 della legge n. 990/1969 gia' dichiarata inconstituzionale e l'ultimo comma dell'articolo medesimo. Identica e' l'esigenza di garantire una reale copertura del rischio ed un'effettiva tutela delle vittime del sinistro mediante adeguamento dei massimali ai valori monetaria senza attendere che a cio' si provveda per mezzo di periodici decreti, la cui efficacia retroattiva e' comunque discutibile. Ne consegue che, nell'attuale situazione normativa, la disparita' di trattamento per casi analoghi appare in contrasto con il principio d'eguaglianza posto dall'art. 3 della Carta costituzionale.