LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 452 del ruolo generale dell'anno 1984, posta in decisione al,l'udienza collegiale del 3 novembre 1989 promossa da Montanari Lazzaro elettivamente domiciliato in Bologna, via Don Minzoni n. 11 presso lo studio dell'avv. Nara Martelli che unitamente all'avv. A. Raffaele Beatrice del Foro di Rimini lo rappresenta e difende come da delega a margine dell'atto di citazione in appello, appellante, contro Cinarelli Gilberto, Compagnia di assicurazioni "La Preservatrice" S.p.a., in persona del suo procuratore Carlo Taddia, elettivamente domiciliati in Bologna; via Marconi, 51, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Coliva che li rappresenta e difende come da deleghe in calce alle copie notificate dell'atto di appello, appellati. In punto a: appello sentenza tribunale Rimini 2-14 febbraio 1984. Oggetto: risarcimento danni; Letti gli atti della causa, posta in decisione all'udienza collegiale odierna, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 14 maggio 1985; Rilevato che l'appellante ha chiesto dichiararsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857) in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Considerato: che la richiesta e' stata formulata con riguardo alla disparita' di trattamento tra il lavoratore autonomo e il lavoratore dipendente che deriva dalla norma in questione, posto che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro da porre, per entrambi, a base del calcolo per il risarcimento del danno alla persona nel suo aspetto patrimoniale, reddito da computare e', per il lavoratore dipendente, quello "di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detraioni di legge" quale risulta dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre, per il lavoratore autonomo, e' il "reddito netto risultante piu' elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato", per l'assolvimento della imposta sul reddito delle persone fisiche, negli ultimi tre anni; che il diverso sistema di calcolo previsto per le due categorie di lavoratori spiega i suoi effetti discriminatori in quanto nell'unico caso si fa riferimento a un reddito che non e' quello netto, e ne supera l'ammontare, giacche' vi si ricomprendono "redditi esenti" (quali le prestazioni ricevute dagli enti previdenziali per malattia, infortunio o maternita'; gli interessi e i premi su titoli del debito pubblico o su buoni postali) e "detrazioni di legge" (quali gli oneri per il coniuge e i figli a carico; i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; gli interessi passivi per mutui immobiliari), mentre, nell'altro caso, si fa riferimento a un reddito che e' soltanto quello netto, senza possibilita' di maggiorazioni, e, in particolare, senza che vi si possano ricomprendere le spese di produzione; che l'effetto discriminatorio sopra indicato non sembra trovare giustificazioni logiche e di principio, e si manifesta con tutta evidenza quando si sia in presenza di una identica lesione personale che, a parita' di reddito netto, porta a risarcimenti di diversa entita' a seconda che l'infortunato sia lavoratore autonomo o lavoratore dipendente, per il secondo, e non anche per il primo, dovendosi provvedere - nel compiere i calcoli delle somme da liquidare - ad integrare l'ammontare del reddito netto con altre quote aggiuntive; che la disparita' di trattamento denunciata appare contrastante col generale principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione e non appare manifestamente infondata la relativa questione di legittimita', cosi' come proposta dall'appellante; che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge n. 39/1977, posto che si verte in tema di risarcimento dei danni subiti dal lavoratore autonomo Lazzaro Montanari in conseguenza di un incidente stradale e lo stesso Montanari ha chiesto determinarsi l'incidenza dell'inabilita' temporanea e dell'invalidita' permanente da lui sofferte sul suo reddito di lavoro, comprendendovisi, in aggiunta al reddito netto risultante piu' elevato fra quelli dichiarati nel triennio, e come perdita rilevante ai sensi dell'art. 1223 del codice civ., una quota corrispondente alle spese generali di produzione, tale maggiorazione non essendo consentita dal tenore letterale della norma della cui costituzionalita' si dubita;