LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Premesso   che  Spadaro  Rosario  ha  proposto  dinanzi  a  questa
 commissione,  con  ricorsi  tutti  depositati  il  25  gennaio  1983,
 opposizione   avverso   gli   avvisi  di  rettifica  Mod.  I.V.A.  G1
 notificatigli il 29 ottobre 1982, relativi alla dichiarazione annuale
 1977  (proc.  240/83),  e  alla  dichiarazione  annuale  1978  (proc.
 241/83),  nonche'  avverso  gli   ulteriori   avvisi   di   rettifica
 notificatigli  il  3  novembre  1982  e  relativi  alla dichiarazione
 annuale 1979 (proc. 242/83) e alla dichiarazione annuale 1980;
    Premesso che all'udienza del 20 novembre 1986 e' stata disposta la
 riunione  dei  predetti  procedimenti,  stante   la   loro   evidente
 connessione soggettiva ed oggettiva;
    Considerato  che  il  ricorrente ha affidato l'esito dei ricorsi a
 varie eccezioni pregiudiziali attinenti alla allegata nullita'  degli
 avvisi  opposti  (per  difetto  di  motivazione,  per  erroneita'  di
 intestazione, per illegittima acquisizione della documentazione posta
 a  fondamento,  per  erronea  classificazione  dell'attivita' di esso
 ricorrente, per violazione del disposto di cui agli artt. 51 e  segg.
 del  d.P.R.  n. 633/1972), ed ha altresi' rilevato di aver presentato
 dichiarazione integrativa a norma della legge n. 516/1982,  donde  la
 conseguenziale  estinzione  dei  procedimenti  in  oggetto,  a  norma
 dell'art. 32, terzo comma, della legge citata;
    Considerato  che  all'udienza  del  29 gennaio 1987, alla quale la
 trattazione dei ricorsi venne differita per acquisizioni documentali,
 la  difesa  del  contribuente,  sul  rilievo  che tutti gli avvisi di
 rettifica impugnati erano stati notificati in date comprese tra il 29
 ottobre  1982  ed  il  5  novembre  1982,  tutti,  quindi, successivi
 all'entrata in vigore del decreto-legge  n.  429/1982  convertito  in
 legge  n.  516/1982,  ha eccepito la incostituzionalita' dell'art. 26
 della legge citata nella parte in cui consente agli uffici finanziari
 di notificare gli avvisi di accertamento o di rettifica anche in data
 successiva a quella dell'entrata in vigore  del  d.-l.  n.  429/1982,
 purche'  antecedente  a  quella  della  dichiarazione integrativa del
 contribuente (nella specie, dello Spadaro presentata il  1›  dicembre
 1982);
    Considerato  che  l'ufficio  I.V.A.  ha  contestato tale eccezione
 rilevandone l'infonfatezza;
    Ritenuto  che  appare  alla  commissione  opportuno  deliberare in
 ordine alle questioni pregiudiziali e di rito proposte dallo  Spadaro
 non  separatamente  dal merito e che, pertanto, la proposta questione
 di (in) costituzionalita' e' rilevante ai fini del presente giudizio,
 dall'esito   di   essa   dipendono   la  legittimita'  o  meno  degli
 accertamenti impugnati dallo Spadaro;
    Ritenuto  che  detta  eccezione,  oltreche'  rilevante, appare non
 manifestamente infondata per le  considerazioni  seguenti:  la  norma
 contenuta  nell'art.  26 della legge n. 516/1982 consente all'ufficio
 I.V.A. la notifica di accertamenti anche  in  epoca  successiva  alla
 entrata in vigore di essa legge sul "condono" e quindi di procedere a
 carico di quei contribuenti nei confronti  dei  quali  alla  data  di
 entrata  in  vigore  del  d.-l.  n. 429/1982 non fossero stati ancora
 notificati accertamenti o rettifiche.
    E'   indubbio  che  l'esercizio  di  tale  attivita'  dell'ufficio
 impositore, doverosa istituzionalmente, patisce i confini di  portata
 connessi   alla   necessaria   limitatezza  del  relativo  esercizio;
 cosicche', per quanta solerzia ed efficienza voglia attribuirsi  agli
 uffici finanziari accertatori, tale iniziativa fatalmente finisce per
 raggiungere solo una parte (peraltro  discrezionalmente  individuata)
 dei contribuenti potenzialmente assoggettabili alla verifica fiscale,
 lasciando  invece,  indenne  il  maggior  numero  di  essi.  Con   la
 conseguenza,  per  questi  ultimi,  di  potersi  avvalere  della piu'
 favorevole  procedura  della  c.d.  "definizione  automatica"   delle
 proprie pendenze di I.V.A., ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge e
 legge citati; vantaggio, invece precluso ai  contribuenti  raggiunti,
 successivamente  all'entrata in vigore della normativa di condono, da
 accertamenti o rettifiche sulle cui  risultanze,  piu'  onerosamente,
 dovranno    calibrarsi    i   versamenti   integrativi.   Ora,   tale
 discriminazione non appare fondata su situazioni  -  e  in  vista  di
 fattispecie   -   connotate   da   elementi   di  obiettiva  e  seria
 diversificazione;  cosicche'  una  normativa  che   tale   disparita'
 promuova  e  consenta,  senza  porsi  carico  della omogeneita' delle
 posizioni d'interesse soggettivo incise (con  risultato,  quindi,  di
 regolamentazione  non paritetica), e' da considerare in contrasto con
 il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della  Costituzione  ed
 anche  con quello che garantisce la imparzialita' della p.a. (art. 97
 della Costituzione).
    Al  riguardo,  non  puo'  non  rilevarsi  come  la eccellentissima
 consulta, abbia rimosso analoga disposizione contenuta  nell'art.  16
 dello  stesso  d.-l.  n.  429/1982, afferente le imposte sui redditi,
 dichiarandone,  con   sentenza   n.   175/1986,   la   illegittimita'
 costituzionali. La Corte ha, in proposito, affermato che, per effetto
 del sistema introdotto dalla predetta norma "...  in  pratica  alcuni
 contribuenti   sono  ammessi  alla  definizione  automatica,  poiche'
 l'ufficio finanziario  competente  ha  omesso,  non  importa  se  per
 inerzia o per altro motivo, di notificare l'accertamento; altri hanno
 soltanto la possibilita' di aderire all'accertamento loro notificato,
 sia  pure  con  la riduzione prevista dalla legge; sicche' gli uffici
 finanziari - per di piu' con condotta difforme gli uni dagli altri  -
 vengono   resi   arbitri  di  stabilire  quali  contribuenti  possono
 beneficiare delle definizioni  agevolate,  quali  ne  vanno  esclusi;
 tanto  piu'  che i contribuenti non potevano presentare dichiarazioni
 integrative prima del 10 novembre 1982".
    Tali principi non possono non essere pienamente mutuabili nel caso
 di specie, tenuto presente che l'art. 26  costituisce  corrispondente
 logico  dell'art.  16 gia' esaminato dalla Corte costituzionale e che
 nell'applicazione tale norma provoca effetti giuridici  differenziati
 nei  riguardi  dei  destinatari, al di fuori di ogni ragionevolezza e
 percio' in violazione del principio costituzionale di uguaglianza nel
 momento  d'esercizio  dell'attivita' dell'amministrazione finanziaria
 per l'applicazione del c.d. "condono".