LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto dal
 comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale  rappresentante
 in  carica,  elettivamente  domiciliato  in  Roma, via S. Caterina da
 Siena, 46 c/o lo studio dell'avv. prof. Carmine Punzi,  rappresentato
 e  difeso  dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce
 al ricorso, ricorrente, contro  Natoli  Francesco,  Natoli  Elena  in
 proprio  e quale proc. di Natoli Fabrizio, la S.r.l. cooper. edilizia
 Michelangelo, intimati, e sul secondo  ricorso  n.  3322/86  proposto
 dalla  S.r.l.  cooperativa edilizia "Michelangelo" in persona del suo
 presidente  in  carica,  elettivamente  domiciliata  in   Roma,   via
 Belsiana,   31,   presso   l'avv.  prof.  Giuseppe  Bavetta,  che  la
 rappresenta e difende, giusta delega in atti, controricorso e ricorr.
 incidentale,  contro  il  comune  di Ribera, Natoli Francesco, Natoli
 Elena, in proprio e quale proc. di Natoli Fabrizio,  intimati  e  sul
 terzo ricorso n. 3435/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e
 Natoli  Fabrizio,  tutti  elettivamente  domiciliati  in  Roma,   via
 Tibullio,   10,   presso   lo  studio  dell'avv.  Marcello  Furitano,
 rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo  Vaccaro,  giusta  delega  in
 calce  al controricorso, controricorrenti contro il comune di Ribera,
 la S.r.l. cooperativa edilizia "Michelangelo", intimati,  avverso  la
 sentenza n. 672 della corte d'appello di Palermo del 10 ottobre 1985;
    Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;
    Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);
    Udito per il resistente l'avv. Furitano (delega);
    Udito  il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo
 la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il
 rigetto;
    1. - Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria
 e d'urgenza terreno di proprieta'  di  Francesco,  Elena  e  Fabrizio
 Natoli,  per  la  realizzazione  di  alloggi popolari in favore della
 S.r.l. cooperativa edilizia "Michelangelo", definitiva concessionaria
 del  suolo,  aveva  determinato  e ritualmente offerto ai proprietari
 suindicati, in data 30 novembre 1982,  l'indennita'  provvisoria,  ex
 art.  11  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  855;  dai destinatari
 rifiutata;
      che   il   sindaco  del  medesimo  comune  aveva  pronunciato  e
 comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione
 e l'occupazione definitiva del suolo;
      che  i  Natoli  con  citazione  del  14  settembre  1983 avevano
 convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia  il  comune  di
 Ribera   e  sia  la  suindicata  cooperativa  per  la  determinazione
 dell'indennita' definitiva di esproprio e la condanna  dei  convenuti
 al relativo deposito della corrispondente somma;
      che,  costituitasi  la  ssola cooperativa (contumace, quindi, il
 comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilita'
 della   domanda  in  quanto  proposta  come  opposizione  alla  stima
 provvisoria e non quella definitiva;
      che  la  corte  palermitana con sentenza del 10 ottobre 1985, n.
 672,   respingendo   l'eccezione,    aveva    ritenuto    ammissibile
 l'opposizione  contro l'indennita' provvisoria, dato che il comune di
 Ribera,   depositata   tale   indennita',   aveva   pronunciato    la
 espropriazione  definitiva  del  suolo  senza determinare la relativa
 indennita' (omesso  cioe'  il  relativo  procedimento  amministrativo
 perche'  la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse),
 nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione  stessa.
 Sicche'  -  aveva  arguito  la  Corte  del  merito  - non restava che
 considerare quell'indennita' provvisoria come definitiva  allo  scopo
 di tutelare il diritto - costituzionalmente garantito all'equivalente
 ecconomico di fronte all'ablazione del bene espropriato;
    2.  -  Rilevato  che contro la suindicata sentenza, che, decidendo
 anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo  comune
 e  non  pure  la  cooperativa  al deposito dell'indennita', calcolata
 secondo il criterio del valore venale ai  sensi  dell'art.  39  della
 legge  25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso
 per  cassazione  riprospettando  la  questione  dell'inammissibilita'
 della  opposizione cosi' come proposta, sul rilievo che l'esperimento
 dell'azione accorrdata dall'art. 19 della legge n. 865/1971  postula,
 quale indefettibile presuppostto, la stima dell'indennita' definitiva
 ad  opera  della  competente  commissione  provinciale  di   cui   al
 precedente  art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art.
 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10;
    3.   -   Questa  Corte,  attesa  l'indefettibile  rilevanza  della
 questione per la decisione della controversia;
                             O S S E R V A
       a) che nel procedimento espropriativo discciplinato dalla legge
 22 ottobre 1971, n. 865,  l'opposizione  alla  stima  amministrativa,
 operata  a  norma  degli artt. 15 e 16 della legge davanti alla corte
 d'appello in  unico  grado,  ha  come  presupposto  essenziale,  pena
 l'improponibilita'  di  essa (cfr. Cass. ss.uu. 2571/1988, 7288/1986,
 6467/1988), la determinazione dell'indennita'  definitiva  pubblicata
 sul foglio degli annunci legali della provincia;
       b)  che  l'opposizione  non  si  configura come un'impugnazione
 dell'atto amministrativo, ma come atto introduttivo  di  un  regolare
 giudizio  di  merito  teso  a stabilire in modo autonomo, rispetto al
 provvedimento  amministrativo,  la  misura  della  indennita'  dovuta
 secondo  le  norme  vigenti al momento della decisione (cfr. sentenze
 nn.   4091/1985,   7214/1986,   1699/1987,   5018/1987,    4172/1988,
 4221/1988);
       c)  che, a differenza della disciplina legislativa anteriore al
 1971 secondo la quale il deposito dell'indennita'  di  espropriazione
 costitutiva il presupposto o condizione legittimante la pronuncia del
 decreto di esproprio,  nello  schema  procedimentale  amministrativo,
 disciplinato  dalla  legge 22 ottobre 1971, n. 865, i due momenti non
 sono previsti intimamente collegati e conddizionati l'uno dall'altro,
 sicche'  il  decreto  di  espropriazione  puo' essere emanato in modo
 autonomo rrispetto alla determinazione della stima  definitiva,  alla
 comunicazione e pubblicazione di essa;
       d)  che  per  tali  ultimi  adempimenti procedimentali non sono
 previsti termini perentori di decadenza influenti sulla  legittimita'
 dell'espropriazione,  sicche' non e' raro il caso (come nella specie)
 in cui la "stima" o piu' non intervenga oppure intervenga in un tempo
 cosi'  distante  dal momento dell'ablazione del suolo, da determinare
 un'ingiusta   ed   irragionevole   paralisi   di    ogni    attivita'
 dell'espropriato diretta a conseguire il ristoro del danno subi'to in
 misura giusta ed in tempo congruo.
    4. - Per le ragioni suesposte questa Corte considera:
      1)   che  non  sia  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971,
 n.  865,  nella  parte  in  cui  non  prevede che l'espropriato possa
 ugualmente  adire  la   corte   d'appello   per   la   determinazione
 dell'indennita' di esproprio secondo legge, quando la determinazione,
 la comunicazione e la  pubblicazione  dell'indennita'  definitiva  di
 espropriazione  non  seguono  in tempo congruo, dopo la pronuncia del
 decreto (di esproprio) previsto dall'art. 13 della legge  suindicata,
 attesi  i  tempi  tecnici  ragionevolmente  necessari per le relative
 attivita' ed il rispetto del termine ordinatorio  previsto  dall'art.
 15 della stessa legge;
      2)  che  tale  suesposta  riflessione derivi dal contrasto della
 attuale normativa de qua con l'esegesi  del  disposto  dell'art.  24,
 primo  comma, della Costituzione, secondo cui la tutela dei diritti e
 degli interessi legittimi costituisce un  diritto  inviolabile  della
 persona  da  potersi  esercitare  nel  modo  e  nel  tempo  giusti  e
 ragionevoli.