LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46, c/o lo studio dell'avv. prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro Natoli Francesco, Natoli Elena in proprio e quale proc. di Natoli Fabrizio, la S.r.l. cooper. edilizia "Gli Amici", intimati, e sul secondo ricorso n. 3325/86 proposto dalla S.r.l. cooperativa edilizia "Gli Amici" in persona del suo presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana, 31, presso l'avv. prof. Giuseppe Bavetta, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti, controricorso e ricorr. incidentale, contro il comune di Ribera, Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale proc. di Natoli Fabrizio, intimati, e sul terzo ricorso n. 3432/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Tibullio, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega in calce al controricorso, controricorrenti, contro il comune di Ribera, la S.r.l. cooperativa edilizia "Gli Amici", intimati, avverso la sentenza n. 676 della corte d'appello di Palermo del 12 ottobre 1985; Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella; Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega); Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega); Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il rigetto; 1. - Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprieta' di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia "Gli Amici", definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennita' provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata; che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo; che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennita' definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma; che, costituitasi la ssola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilita' della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva; che la corte palermitana con sentenza 12 ottobre 1985, n. 676, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennita' provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennita', aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennita' (omesso cioe' il relativo procedimento amministrativo perche' la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicche' - aveva arguito la Corte del merito - non restava che considerare quell'indennita' provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto - costituzionalmente garantito - all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato; 2. - Rilevato che contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennita', calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riprospettando la questione dell'inammissibilita' dell'opposizione cosi' come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accorrdata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presuppostto, la stima dell'indennita' definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 nella legge 28 gennaio 1977, n. 10; 3. - Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia; O S S E R V A