LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Caterina da Siena, 46, c/o lo studio dell'avvocato prof. Carmine Punzi, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Girolamo Bongiorno, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro la S.r.l. cooperativa edilizia "I Dieci" in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Arenula, 21, presso lo studio dell'avv. Isabella Lesti, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Guido Corso, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, e contro Natoli Francesco, Natoli Elena, in proprio e quale procuratrice di Natoli Fabrizio, intimati, e sul secondo ricorso n. 3433/86 proposto da Natoli Francesco, Natoli Elena e Natoli Fabrizio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullo, 10, presso lo studio dell'avv. Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo Vaccaro, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, controricorrenti e ricorrente incidentale, contro il comune di Ribera, la S.r.l. cooperativa edilizia "I Dieci", intimati, avverso la sentenza n. 673 della corte d'appello di Palermo del 10 ottobre 1985; Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella; Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega); Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega); Udito il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il rigetto; 1) Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e d'urgenza terreno di proprieta' di Francesco, Elena e Fabrizio Natoli, per la realizzazione di alloggi popolari in favore della S.r.l. cooperativa edilizia "I Dieci", definitiva concessionaria del suolo, aveva determinato e ritualmente offerto ai proprietari suindicati, in data 30 novembre 1982, l'indennita' provvisoria, ex art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 855; dai destinatari rifiutata; che il sindaco del medesimo comune aveva pronunciato e comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione e l'occupazione definitiva del suolo; che i Natoli con citazione del 14 settembre 1983 avevano convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia il comune di Ribera e sia la suindicata cooperativa per la determinazione dell'indennita' definitiva di esproprio e la condanna dei convenuti al relativo deposito della corrispondente somma; che, costituitasi la sola cooperativa (contumace, quindi, il comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilita' della domanda in quanto proposta come opposizione alla stima provvisoria e non quella definitiva; che la corte palermitana con sentenza del 10 ottobre 1985, n. 673, respingendo l'eccezione, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione contro l'indennita' provvisoria, dato che il comune di Ribera, depositata tale indennita', aveva pronunciato la espropriazione definitiva del suolo senza determinare la relativa indennita' (omesso cioe' il relativo procedimento amministrativo perche' la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse), nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione stessa. Sicche' - aveva arguito la Corte del merito - non restava che considerare quell'indennita' provvisoria come definitiva allo scopo di tutelare il diritto - costituzionalmente garantito all'equivalente economico di fronte all'ablazione del bene espropriato; 2) Rilevato che contro la suindicata sentenza, che, decidendo anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo comune e non pure la cooperativa al deposito dell'indennita', calcolata secondo il criterio del valore venale ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso per cassazione riprospettando la questione dell'inammissibilita' della opposizione cosi' come proposta, sul rilievo che l'esperimento dell'azione accordata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 postula, quale indefettibile presupposto, la stima dell'indennita' definitiva ad opera della competente commissione provinciale di cui al precedente art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 3) Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione per la decisione della controversia; O S S E R V A