LA CORTE DI CASSAZIONE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso proposto dal
 comune di Ribera, in persona del suo sindaco e legale  rappresentante
 in  carica,  elettivamente  domiciliato  in  Roma, via S. Caterina da
 Siena,  46,  c/o  lo  studio  dell'avvocato  prof.   Carmine   Punzi,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  prof. Girolamo Bongiorno, giusta
 delega in calce al ricorso, ricorrente, contro la S.r.l.  cooperativa
 edilizia "I Dieci" in persona del presidente in carica, elettivamente
 domiciliata in Roma, via Arenula,  21,  presso  lo  studio  dell'avv.
 Isabella  Lesti,  rappresentata e difesa dall'avv. prof. Guido Corso,
 giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, e contro
 Natoli  Francesco,  Natoli  Elena, in proprio e quale procuratrice di
 Natoli Fabrizio, intimati, e sul secondo ricorso n. 3433/86  proposto
 da   Natoli   Francesco,   Natoli  Elena  e  Natoli  Fabrizio,  tutti
 elettivamente domiciliati in Roma, via Tibullo, 10, presso lo  studio
 dell'avv.  Marcello Furitano, rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo
 Vaccaro,  giusta  delega  a  margine  del  controricorso  e   ricorso
 incidentale,  controricorrenti  e  ricorrente  incidentale, contro il
 comune di Ribera, la S.r.l. cooperativa edilizia "I Dieci", intimati,
 avverso  la  sentenza  n. 673 della corte d'appello di Palermo del 10
 ottobre 1985;
    Udita la relazione svolta dal cons. P. Pannella;
    Udito per il ricorrente l'avv. Jannone (delega);
    Udito per il resist. l'avv. Furitano (delega);
    Udito  il p.m. dott. Antonio Martinelli, che ha concluso chiedendo
 la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed in subordine il
 rigetto;
    1) Premesso che il comune di Ribera, occupato in via provvisoria e
 d'urgenza terreno  di  proprieta'  di  Francesco,  Elena  e  Fabrizio
 Natoli,  per  la  realizzazione  di  alloggi popolari in favore della
 S.r.l. cooperativa edilizia "I Dieci", definitiva concessionaria  del
 suolo,   aveva  determinato  e  ritualmente  offerto  ai  proprietari
 suindicati, in data 30 novembre 1982,  l'indennita'  provvisoria,  ex
 art.  11  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  855;  dai destinatari
 rifiutata;
      che   il   sindaco  del  medesimo  comune  aveva  pronunciato  e
 comunicato agli interessati, in data 13 agosto 1983, l'espropriazione
 e l'occupazione definitiva del suolo;
      che  i  Natoli  con  citazione  del  14  settembre  1983 avevano
 convenuto davanti alla corte d'appello di Palermo sia  il  comune  di
 Ribera   e  sia  la  suindicata  cooperativa  per  la  determinazione
 dell'indennita' definitiva di esproprio e la condanna  dei  convenuti
 al relativo deposito della corrispondente somma;
      che,  costituitasi  la  sola  cooperativa (contumace, quindi, il
 comune), questa, pregiudizialmente, aveva eccepito l'inammissibilita'
 della   domanda  in  quanto  proposta  come  opposizione  alla  stima
 provvisoria e non quella definitiva;
      che  la  corte  palermitana con sentenza del 10 ottobre 1985, n.
 673,   respingendo   l'eccezione,    aveva    ritenuto    ammissibile
 l'opposizione  contro l'indennita' provvisoria, dato che il comune di
 Ribera,   depositata   tale   indennita',   aveva   pronunciato    la
 espropriazione  definitiva  del  suolo  senza determinare la relativa
 indennita' (omesso  cioe'  il  relativo  procedimento  amministrativo
 perche'  la commissione provinciale presso l'u.t.e. la determinasse),
 nemmeno dopo molto tempo dalla pronuncia dell'espropriazione  stessa.
 Sicche'  -  aveva  arguito  la  Corte  del  merito  - non restava che
 considerare quell'indennita' provvisoria come definitiva  allo  scopo
 di tutelare il diritto - costituzionalmente garantito all'equivalente
 economico di fronte all'ablazione del bene espropriato;
    2)  Rilevato  che  contro  la  suindicata sentenza, che, decidendo
 anche sul merito della controversia, aveva condannato il solo  comune
 e  non  pure  la  cooperativa  al deposito dell'indennita', calcolata
 secondo il criterio del valore venale ai  sensi  dell'art.  39  della
 legge  25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Ribera proponeva ricorso
 per  cassazione  riprospettando  la  questione  dell'inammissibilita'
 della  opposizione cosi' come proposta, sul rilievo che l'esperimento
 dell'azione accordata dall'art. 19 della legge n.  865/1971  postula,
 quale  indefettibile presupposto, la stima dell'indennita' definitiva
 ad  opera  della  competente  commissione  provinciale  di   cui   al
 precedente  art. 16 della legge n. 865/1971 come modificato dall'art.
 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
    3)  Questa Corte, attesa l'indefettibile rilevanza della questione
 per la decisione della controversia;
                             O S S E R V A