IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'udienza di discussione tenuta in Grosseto il giorno 3 ottobre 1989 nella controversia del lavoro promossa da Canini Mario, contro l'I.N.P.S.; Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; Sono presenti i procuratori delle parti; Rilevato che l'I.N.P.S. richiede nei confronti di Canini Mario i contributi per l'assistenza sanitaria per i commercianti ( ex contributi di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397) per gli anni 1980, 1981 e 1982, nonche' i contributi per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti per gli anni 1983, 1984 e 1985; che l'ingiunto oppone di aver cessato l'attivita' prima del 1980, ma risulta, dalla documentazione prodotta dall'I.N.P.S., che la commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione elenchi commercianti, su domanda 4 marzo 1986 del Canini, lo ha cancellato dagli elenchi con provvedimento 23 aprile 1986 per cessazione di attivita' dal 28 marzo 1981; che la effettiva cessazione di attivita' di tale data, certificata dalla commissione, non e' contestata dall'I.N.P.S., che pero' richiede anche i contributi relativi agli anni successivi, fino alla data di presentazione della denuncia di cessazione, in forza dell'art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, nonche' dell'art. 11, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613; che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 statuisce che, in caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'art. 4 - trenta giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato - e in caso di accertamento di ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare in corso; che l'art. 11 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) statuisce, al primo comma, che i contributi sono riscossi dall'I.N.P.S. "... applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397"; che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 e l'art. 11, primo comma, della legge n. 613/1966, comportano l'anomala situazione della persistenza di un obbligo contributivo pur in assenza del requisito essenziale richiesto per l'assicurazione, quello dell'effettivo esercizio di un'attivita' commerciale con carattere di abitualita' e prevalenza, cosi' come richiede l'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397; che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 appare in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, perche' da un lato attua una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei commercianti che abbiano cessato l'attivita', facendo permanere l'obbligo contributivo a carico di quelli tra loro che abbiano omesso di richiedere la cancellazione nei termini, dall'altro, anche in combinazione con l'art. 11, primo comma, della legge n. 613/1966, estende l'assicurazione a coloro che "lavoratori" piu' non sono (essendo pacifico che l'obbligo contributivo non puo' essere svincolato dal diritto alle prestazioni, tant'e' che i contributi che non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni, per essere stati indebitamente versati, devono essere restituiti: art. 12 della legge n. 613/1966); che la questione di legittimita' costituzionale non pare manifestamente infondata ed e' rilevante nel presente giudizio, dipendendo dalla sua soluzione l'esito della domanda dell'I.N.P.S. in ordine ai contributi per i periodi successivi alla effettiva cessazione dell'attivita';