IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nell'udienza di discussione
 tenuta in Grosseto il giorno 3 ottobre 1989  nella  controversia  del
 lavoro promossa da Canini Mario, contro l'I.N.P.S.;
    Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
    Sono presenti i procuratori delle parti;
    Rilevato  che  l'I.N.P.S. richiede nei confronti di Canini Mario i
 contributi  per  l'assistenza  sanitaria  per  i  commercianti  (  ex
 contributi  di  malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397)
 per  gli  anni  1980,  1981  e  1982,  nonche'   i   contributi   per
 l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  per gli anni
 1983, 1984 e 1985;
      che  l'ingiunto  oppone  di  aver  cessato l'attivita' prima del
 1980, ma risulta, dalla documentazione prodotta dall'I.N.P.S., che la
 commissione  provinciale per l'accertamento e la compilazione elenchi
 commercianti, su domanda 4 marzo 1986 del Canini,  lo  ha  cancellato
 dagli  elenchi  con  provvedimento  23  aprile 1986 per cessazione di
 attivita' dal 28 marzo 1981;
      che   la   effettiva  cessazione  di  attivita'  di  tale  data,
 certificata dalla commissione, non e' contestata  dall'I.N.P.S.,  che
 pero' richiede anche i contributi relativi agli anni successivi, fino
 alla data di presentazione della denuncia  di  cessazione,  in  forza
 dell'art.  36,  secondo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397,
 nonche' dell'art. 11, primo comma, della legge  22  luglio  1966,  n.
 613;
      che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 statuisce
 che, in caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'art.  4
 -  trenta  giorni  dalla data in cui l'evento si e' verificato - e in
 caso di accertamento di ufficio devono essere  posti  in  riscossione
 anche i contributi afferenti l'anno solare in corso;
      che  l'art.  11  della  legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
 superstiti  agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari
 coadiutori e coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici  per  i
 lavoratori autonomi) statuisce, al primo comma, che i contributi sono
 riscossi dall'I.N.P.S. "... applicandosi, per la  compilazione  e  la
 pubblicazione  dei  ruoli  e per la riscossione dei contributi, salvo
 quanto previsto  dalla  presente  legge,  le  norme  della  legge  27
 novembre 1960, n. 1397";
      che  l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 e l'art.
 11, primo  comma,  della  legge  n.  613/1966,  comportano  l'anomala
 situazione  della  persistenza  di  un  obbligo  contributivo  pur in
 assenza  del  requisito  essenziale  richiesto  per  l'assicurazione,
 quello  dell'effettivo  esercizio  di  un'attivita'  commerciale  con
 carattere di abitualita' e prevalenza, cosi' come richiede  l'art.  1
 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;
      che l'art. 36, secondo comma, della legge n. 1397/1960 appare in
 contrasto con i principi di cui agli artt. 3  e  38,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  perche'  da  un  lato  attua una ingiustificata
 disparita' di trattamento nei confronti dei commercianti che  abbiano
 cessato  l'attivita',  facendo  permanere  l'obbligo  contributivo  a
 carico di quelli  tra  loro  che  abbiano  omesso  di  richiedere  la
 cancellazione  nei  termini,  dall'altro,  anche  in combinazione con
 l'art.  11,  primo  comma,   della   legge   n.   613/1966,   estende
 l'assicurazione  a  coloro  che  "lavoratori"  piu' non sono (essendo
 pacifico che l'obbligo contributivo non puo'  essere  svincolato  dal
 diritto  alle  prestazioni,  tant'e'  che  i  contributi che non sono
 computabili agli effetti del diritto  alle  prestazioni,  per  essere
 stati  indebitamente versati, devono essere restituiti: art. 12 della
 legge n. 613/1966);
      che   la  questione  di  legittimita'  costituzionale  non  pare
 manifestamente infondata  ed  e'  rilevante  nel  presente  giudizio,
 dipendendo dalla sua soluzione l'esito della domanda dell'I.N.P.S. in
 ordine  ai  contributi  per  i  periodi  successivi  alla   effettiva
 cessazione dell'attivita';