LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Walde Elmar, residente a Brunico, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello n. 49, presso l'avv. Gianfrancesco Manunza che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Sergio Coletti per mandato a margine del ricorso, ricorrente, contro Thomaser Michael, Treyer Justa e Thomaser Chiristian, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Cesare n. 71, presso l'avv. Gianfranco Pratesi che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Hans Leiter per mandato a margine del controricorso, controricorrente, contro Walde Bruno, intimato; Visto il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello di Trento del 12 febbraio 1985 (r.g. n. 95/83); Udito il cons. rel. dott. U. de Aloysio nella pubblica udienza del 29 maggio 1989; Sentito l'avv. G. Manunza; Sentito l'avv. U. Leter; Sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen., dott. A. Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - Elmar Walde, conduttore di un immobile adibito ad attivita' commerciale, premesso che il locatore Bruno Walde gli aveva notificato un preliminare di compravendita dell'immobile ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; che egli non aveva, pero', accettato dato che il prezzo preteso (lire 350 milioni) era molto superiore al suo valore; che successivamente il locatore aveva apparentemente trasferito, per il prezzo anzidetto, la nuda proprieta' dell'immobile su accennato a Cristian Thomaser e l'usufrutto dello stesso a Michael Thomaser ed a Justa Treyer; che il contratto di compravendita doveva ritenersi simulato per avere le parti indicato un prezzo superiore al reale al fine di eludere i diritti di esso conduttore; che egli si riservava l'esercizio del riscatto dopo l'accertamento della prelazione; cio' premesso conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Bolzano i predetti Bruno Walde, Christian Thomaser, Michael Thomaser e Justa Treyer, per sentir dichiarare simulato il contratto di compravendita tra costoro intervenuto relativamente all'immobile da lui condotto in locazione. Nella contumacia di Bruno Walde, gli altri convenuti, costituitisi, eccepivano la mancanza di interesse da parte dell'attore ad agire per l'accertamento dell'asserita simulazione in quanto, anche se questa fosse rimasta accertata, Elmar Walde non avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto essendo scaduto il termine semestrale dall'iscrizione nei registri del libro fondiario di Brunico. 2. - Il tribunla di Bolzano, rilevato che l'attore era decaduto dal diritto di riscatto per decorrenza del termine di cui all'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, riteneva lo stesso privo di interesse a far valere la simulazione della compravendita e, quindi, rigettava la domanda. La corte d'appello di Trento, con la sentenza ora impugnata, confermava la decisione di primo grado. Elmar Walde ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, cui resistono con controricorso Christian e Michael Thomaser e Justa Treyer. 3. - Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonche' omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, deduce che la corte d'appello ha errato nel ritenere applicabile nella specie la norma dell'art. 39 della legge citata, che per l'esercizio del riscatto prevede il termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita, perche' non ha considerato che tale norma, essendo eccezionale in quanto sancisce una decadenza, non puo' essere applicata al di fuori dei casi in essa previsti (mancata notificazione della comunicazione di cui all'art. 38 per l'esercizio della prelazione; non corrispondenza tra il prezzo indicato nella comunicazione e quello risultante dall'atto di compravendita), cosi' che non ricorrono nell'ipotesi in esame ove si tratta dell'indicazione dello stesso prezzo ma piu' elevato di quello effettivo. Con il secondo motivo, poi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il conduttore, ove sia decaduto dal diritto di riscatto, non abbia diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligazione del locatore di consentire al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione e per il fatto illecito costituito, nella specie, dall'accordo simulatorio circa il prezzo della compravendita intervenuto fra il locatore che ha venduto ed i terzi acquirenti. RITENUTO IN DIRITTO La Corte ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, presentandosi essa rilevante in rapporto alla decisione sul ricorso in esame e non manifestamente infondata. 1. - Detta questione e' rilevante perche', sebbene l'azione proposta dal Walde sia quella di simulazione del contratto di compravendita dell'immobile locato e non quella di riscatto dell'immobile stesso, tuttavia la decisione su di essa implica necessariamente la previa risoluzione della questione relativa alla decadenza o meno del conduttore dal diritto di riscatto per il decorso del termine previsto dalla citata norma, in quanto tale risoluzione ha rilevanza ai fini dell'indagine sulla sussistenza, o meno, dell'interesse ad agire in simulazione. L'impugnazione postula, poi, che il giudice di merito non abbia correttamente risolto il punto relativo alla decadenza del diritto di riscatto, sul quale, dunque, non si e' formato il giudicato. Il sindacato della Corte sulla decisione richiede, percio', che sia fatta applicazione dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; donde la rilevanza della questione ed insieme il potere di sollevare d'ufficio la questione medesima. 2. - La Corte ritiene, altresi', che, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' Costituzionale della disposizione dettata dall'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, prescrivendo che il diritto di riscatto debba essere esercitato in un termine di sei mesi ricorrente dalla trascrizione del contratto, dimensiona tale termine in modo irragionevole, avuto riguardo alla circostanza di fatto assunta a momento iniziale della sua decorrenza e senza necessita' logica assume a termine iniziale la trascrizione del contratto, con la conseguenza di pregiudicare la possibilita' di far valere il diritto di riscatto, vanificando la protezione dell'interesse del conduttore cui e' ordinato, secondo l'art. 38 della legge n. 392/1978, il diritto di prelazione. Il giudizio della Corte si basa sulle considerazioni seguenti. 2.1. - Il diritto di riscatto rappresenta l'unica, efficace forma di tutela del diritto di prelazione, che la violazione dell'obbligo del locatore, preveduto dall'art. 38, primo comma, abbia impedito trovasse realizzazione. Solo attraverso il diritto di riscatto possono trovare soddisfazione sia l'interesse del conduttore, sia la ragione di pubblico interesse che ne giustifica la protezione. La tutela risarcitoria, che si ritenesse esperibile, mancherebbe di realizzare il risultato della riunione della titolarita' dell'impresa e della proprieta' dell'immobile in cui l'azienda e' esercitata. 2.2. - L'art. 38, terzo comma, della legge n. 392/1978 dispone che il conduttore debba esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, che il locatore e' tenuto a notificargli a norma del primo comma dello stesso articolo. La ragionevolezza del dimensionamento del termine di esercizio del diritto di riscatto, in connessione con la sua decorrenza dalla trascrizione, va vista in rapporto all'onere di diligenza che esso impone al conduttore, per far si' che il tempo che gli residui per l'esercizio del diritto di riscatto, non sia inferiore a quello di cui la legge ritiene egli debba disporre per potersi determinare all'esercizio del diritto di prelazione. La ragionevolezza del dimensionamento di un termine, fatto decorreva da una circostanza che vena svolgendosi fuori della sfera del soggetto che deve osservarlo, va riguardata anche in rapporto alla possibilita' che la circostanza entri nella sfera di conoscenza effettiva del soggetto, non solo in base al suo attivarsi per accertarla, ma in ragione del normale svolgimento del rapporto giuridico in cui si inserisce il dieitto che si tratta di far valere. Giacche' il trasferimento della proprieta' del bene locato comporta la successione dell'acquirente nel rapporto di locazione (art. 1602 del cod. civ.) e' pensabile che, nella ricerca del punto di incontro tra le contrapposte esigenze di protezione dell'interesse del conduttore e di certezza del commercio immobiliare, si sia considerato che la conoscibilita' del trasferimento si realizzi nella generalita' dei casi cone normale conseguenza della successione dell'acquirente al locatore e dell'esercizio da parte del primo dei diritti inerenti al rapporto. Le controversie venute all'esame della Corte appaiono smentire questa valutazione, rivelandosi non infrequente il caso che alla mancata comunicazione della intenzione di vendere da parte del locatore, faccia seguito un comportamento volto ad occultare il trasferimento od addirittura a farlo apparire come non avvenuto. Non va, poi, sottaciuto che, inserendosi la disposizione in un contesto normativo che non consente di dare rilievo, in materia di decadenza, a circostanze che ne impediscano o sospendano il maturarsi (art. 2964 del cod. civ.), un siffatto atteggiamento resta privo di rilevanza in rapporto all'esercizio del diritto di riscatto. Si perviene alla constatazione che l'unico mezzo, idoneo a preservare il conduttore dal rischio di veder frustato il diritto all'acquisto del bene locato in concessione con la sua alienazione, resti un'ispezione di registri immobiliari da rinnovarsi per tutta la durata del rapporto per non meno di tre volte nell'arco dell'anno. 2.3. - Il termine per l'esercizio del diritto di riscatto e' stato previsto decorra dalla trascrizione del contratto. La trascrizione del contratto, che deve essere eseguita secondo il disposto dell'art. 2659 del cod. civ., il cui dettato va intregrato con quello dell'art. 2665 del cod. civ., non e' necessario si attui mediante indicazione del prezzo a cui l'immobile e' stato trasferito, giacche' per la validita' della trascrizione e' sufficiente risulti dal relativo registro il diritto sul bene di cui l'atto comporta il trasferimento e la natura del negozio per effetto del quale il trasferimento si e' prodotto. Ne emerge che l'ancoraggio del decorso del termine alla trascrizione del contratto, comporta per il conduttore, in rapporto alla situazione in cui sarebbe posto dall'adempimento dell'obbligo del locatore ed in funzione dell'esercizio del diritto di riscatto, un ulteriore onere di accertamento. 2.4. - Le esigenze di sicurezza del commercio immobiliare non rendono logicamente necessario assumere a dies a quo del termine di decadenza, la trascrizione del contratto. Queste esigenze giustificano logicamente una disciplina che sancisca l'inopponibilita' ai terzi della trascrizione della domanda o della dichiarazione di riscatto, se eseguita dopo un certo termine dalla trascrizione della vendita e se successiva alla trascrizione del proprio acquisto da parte di aventi causa dall'acquirente del locatore, sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 2653, n. 3, del cod. civ. In base alle stesse esigenze non appare potersi giustificare, in rapporto di parametri costituzionali avanti indicati, che la trascrizione funga da dies a quo nei rapporti tra conduttore e acquirente. L'esigenza di evitare che l'acquisto del locatore resti indeterminatamente soggetto a risolversi per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto, si presta, infatti, ad essere piu' equilibratamente tutelata accollando all'acquirente un onere di comunicazione verso il conduttore, al cui assolvimento ricollegare il decorso del termine di esercizio del diritto di riscatto. L'ipotizzabilita' di soluzioni diverse da quella prescelta dal legislatore, capaci ci salvaguardare altre rilevanti esigenze e di non esporre a sacrificio l'interesse del conduttore, sembra autorizzare il dubbio che l'attuale egolamentazione si fondi su una soluzione del problema non conforme a Costituzione. 2.5. - Avviandosi a concludere la Corte osserva che, a sostegno della costituzionalita' della norma e per ritenere che essa non renda estremamente difficile la realizzazione del diritto di prelazione attraverso il riscatto, non possa farsi utile appello insieme, al principio dell'onere di vigilare a tutela del proprio diritto ed all'agevole conoscibilita' del trasferimento attraverso l'ispezione dei registri immobiliari. Invero, quando sia mancata la comunicazione del locatore, tende a mancare anche la possibilita' di apprendere del trasferimento attraverso il comportamento delle parti nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di locazione. La conservazione del diritto di riscatto viene a risultare affidata ad un onere di informazione, altrimenti estraneo allo svolgimento del rapporto di locazione (ed al riguardo v'e' da considerare quanto e' stato osservato nella sentenza 18 febbraio 1988, n. 185, della Corte costituzionale), onere che e' la stessa necessita' di continuo rinnovo unita alla consapevolezza di una sua probabile inutilita' a rendere in pratica inosservabile. I tratti della situazione regolata dalla disposizione che si e' venuti esaminando la rendono - ad avviso di questa Corte - diversa da quella considerata dalla sentenza 17 marzo 1988, n. 311, della Corte costituzionale ed a fondare i dubbi sulla sua legittimita' sembrano somministrare argomento le considerazioni che la stessa Corte costituzionale e' venuta sviluppando nella successione delle sentenze 22 novembre 1962, n. 93; 30 maggio 1977, n. 95 e 27 novembre 1980, n. 151, attraverso le quali e' pervenuta a ritenere costituzionalmente illegittima la disposizione dettata dall'art. 18, primo comma, della legge fallimentare.