IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Chiamato a convalidare ai sensi dell'art. 566 del c.p.p. l'arresto operato in confronto di Bedoui Mohamed Ben, ai sensi dell'art. 224 del decreto legislativo n. 271/1989, perche' colto nella flagranza della contravvenzione prevista dall'art. 152 del t.u.l.p.s.; O S S E R V A L'art. 224 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in ottemperanza alla previsione dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; prevede che, per la durata di non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del codice, si continuino ad osservare le disposizioni dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, le quali prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si sia allontanato dall'itinerario prescritto. Rileva il giudicante che, per effetto della direttiva enucleata nel punto 32 dell'art. 2 della legge di delega legislativa, la disciplina del potere di procedere all'arresto in flagranza, sia nei casi obbligatori che in quelli facoltativi, e' circoscritta alle ipotesi delittuose, e non anche a quelle contravvenzioni. Ora, poiche', l'art. 6 della medesima legge di delega, richiama implicitamente, ai fini dell'emanazione delle disposizioni di attuazione e transitorie, gli stessi princi'pi e criteri direttivi formulati nell'art. 2, non puo' non rilevarsi come, nell'esecuzione della delega legislativa, il Governo abbia travalicato in eccesso i limiti impostigli dalla delega stessa. Invero, prevedendo l'arresto, per giunta obbligatorio, di chi sia colto nella fragranza di un reato convenzionale, quale quello preveduto dall'art. 152 del t.u.l.p.s., il legislatore delegato ha verosimilmente violanto, quanto meno, il precetto costituzionale statuito dall'art. 76 della norma fondamentale dell'ordinamento, in quanto ha legiferato in palese contrasto con i limiti prescritti dai princi'pi e dai criteri direttivi determinati dal Parlamento della Repubblica con la legge di delegazione. Tali rilievi inducono a ritenere, d'ufficio, non manifestate infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 271/1989, nella parte in cui, eccedendo la legge di delegazione legislativa, preve l'obbligo dell'arresto per i contravventori al foglio di via obbligatorio. Poiche' tale questione appare sicuramente rilevante per la decisione relativa alla convalida dell'arresto operato nella circostanza (atteso che ove sia riconosciuta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 271/1989 con riferimento all'art. 76 della Costituzione, non potrebbe procedersi alla convalida dell'indicato atto di polizia giudiziaria), il presente giudizio di convalida, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere sospeso; l'arrestato, se non detenuto per altro titolo, deve essere rimesso immediatamente in liberta', e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale per le determinazioni di sua competenza. A cura della cancelleria, infine, la presente ordinanza sara' notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne sara' data comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica.