IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Chiamato a convalidare ai sensi dell'art. 566 del c.p.p. l'arresto
 operato in confronto di Bedoui Mohamed Ben, ai  sensi  dell'art.  224
 del  decreto  legislativo  n. 271/1989, perche' colto nella flagranza
 della contravvenzione prevista dall'art. 152 del t.u.l.p.s.;
                             O S S E R V A
    L'art.   224   delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie del nuovo  codice  di  procedura  penale,  approvate  con
 decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n. 271, in ottemperanza alla
 previsione  dell'art.  6  della  legge  16  febbraio   1987,   delega
 legislativa  al  Governo  della Repubblica per l'emanazione del nuovo
 codice di procedura penale; prevede che, per la durata di  non  oltre
 due anni dalla data di entrata in vigore del codice, si continuino ad
 osservare le disposizioni dell'art. 152 del r.d. 18 giugno  1931,  le
 quali  prevedono  l'arresto  dello  straniero munito di foglio di via
 obbligatorio che si sia allontanato dall'itinerario prescritto.
    Rileva  il  giudicante  che, per effetto della direttiva enucleata
 nel punto 32 dell'art.  2  della  legge  di  delega  legislativa,  la
 disciplina  del potere di procedere all'arresto in flagranza, sia nei
 casi obbligatori che in  quelli  facoltativi,  e'  circoscritta  alle
 ipotesi  delittuose,  e  non  anche  a  quelle  contravvenzioni. Ora,
 poiche',  l'art.  6  della  medesima  legge   di   delega,   richiama
 implicitamente,   ai   fini  dell'emanazione  delle  disposizioni  di
 attuazione e transitorie, gli stessi princi'pi  e  criteri  direttivi
 formulati  nell'art.  2, non puo' non rilevarsi come, nell'esecuzione
 della delega legislativa, il Governo abbia travalicato in  eccesso  i
 limiti impostigli dalla delega stessa.
    Invero,  prevedendo l'arresto, per giunta obbligatorio, di chi sia
 colto  nella  fragranza  di  un  reato  convenzionale,  quale  quello
 preveduto  dall'art.  152  del t.u.l.p.s., il legislatore delegato ha
 verosimilmente violanto,  quanto  meno,  il  precetto  costituzionale
 statuito  dall'art.  76 della norma fondamentale dell'ordinamento, in
 quanto ha legiferato in palese contrasto con i limiti prescritti  dai
 princi'pi  e  dai  criteri direttivi determinati dal Parlamento della
 Repubblica con la legge di delegazione.
    Tali  rilievi  inducono  a  ritenere,  d'ufficio,  non manifestate
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  224
 del  d.lgs.  n.  271/1989,  nella parte in cui, eccedendo la legge di
 delegazione  legislativa,  preve   l'obbligo   dell'arresto   per   i
 contravventori al foglio di via obbligatorio.
    Poiche'   tale  questione  appare  sicuramente  rilevante  per  la
 decisione  relativa  alla  convalida   dell'arresto   operato   nella
 circostanza   (atteso   che  ove  sia  riconosciuta  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 224 del d.lgs. n. 271/1989  con  riferimento
 all'art.   76   della  Costituzione,  non  potrebbe  procedersi  alla
 convalida dell'indicato atto di  polizia  giudiziaria),  il  presente
 giudizio  di  convalida,  ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e
 dell'art. 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve  essere  sospeso;
 l'arrestato,  se  non  detenuto per altro titolo, deve essere rimesso
 immediatamente in liberta', e gli atti  vanno  trasmessi  alla  Corte
 costituzionale  per le determinazioni di sua competenza. A cura della
 cancelleria, infine, la  presente  ordinanza  sara'  notificata  alle
 parti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, e ne sara' data
 comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente  della  Camera
 dei deputati della Repubblica.