IL PRETORE Rilevato che De Michele Maria, gia' dipendente dell'A.M.A.T. (Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo) con la qualifica di assistente di prima, iscritta al fondo speciale di previdenza per gli autoferrotranvieri, gestito dall'I.N.P.S., con ricorso depositato il 16 novembre 1988 ha chiesto dichiararsi il suo diritto ad essere mantenuta in servizio sino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' al fine di incrementare la propria anzianita' contributiva, in forza dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 1982, n. 54, con condanna dell'Azienda, che aveva provveduto a collocarla in quescenza a decorrere dal 1 gennaio 1988, all'immediato ripristino del rapporto di lavoro; Considerato che le si contesta siffatto diritto in base all'orientamento manifestatosi nella giurisprudenza della suprema Corte (sentenza 24 marzo 1987, n. 2868), con la ritenuta inapplicabilita', ai dipendenti di aziende esercenti il servizio pubblico di trasporto in concessione, della norma citata e la operativita' dell'art. 27, allegato a), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che fissa in cinquantacinque anni per gli addetti ai servizi attivi ed in sessanta anni per gli addetti agli altri servizi, i limiti di eta' ai fini dell'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili; Ritenuto che appare, pertanto, rilevante la questione di costituzionalita' del suddetto art. 6, nella parte in cui non attribuisce ai dipendenti non addetti ai servizi attivi di conduzione di mezzi pubblici, il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima e, comunque, non oltre il sessantacinquesimo anno di eta'; Considerato, altresi', che pur avendo sottolineato la Corte costituzionale ". . . la piena legittimita' del particolarismo della normativa disciplinatrice dei rapporti di impiego dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto" (sentenza n. 257/1984) ha, anche, evidenziato in questa materia disparita' di trattamento non giustificate dalla natura del rapporto e dagli interessi che ne permeano la disciplina (sentenze nn. 168/1973 e 203/1971); Considerato, infine, che la Corte ha di recente (sentenza n. 96/1987) in materia di licenziamento nel lavoro nautico, correlato la specialita' del rapporto non gia' e non piu' alla specialita' del sistema, ma di quegli aspetti dello stesso che riflettono interessi superiori e pregnanti, sceverando disuguaglianze giustificate da disparita' ingiustificate e affermando che ". . . la sostanziale omogeneita' delle relative situazioni afferenti ai lavoratori comuni ed a quelli nautici impone l'uniformita' delle discipline, nella mancanza di fondate ragioni per differenziarle. . ."; Ritenuto, pertanto, ingiustificato il diverso trattamento degli autoferrotranvieri addetti a servizi amministrativi rispetto ai lavoratori comuni che viene a radicarsi con la cennata interpretazione dell'art. 6 della legge n. 54/1982; Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, che si solleva di ufficio, previa sospensione del giudizio, dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dall' an della sua operativita' gli autoferrotranvieri addetti ai servizi amministrativi;