ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 192,  ultimo
 comma,  del codice  di procedura  penale del  1930, quale  sostituito
 dall'art. 2 della  legge 23  gennaio 1989,  n. 22  (Nuova disciplina
 della contumacia),  in relazione  agli artt. 128,  200 e  499, ultimo
 comma, dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
    1) ordinanza emessa il 29 aprile 1989 dal Tribunale di Roma nel
 procedimento penale  a carico  di Balzano Carlo,  iscritta al  n. 347
 del  registro ordinanze  1989 e  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    2) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dal Pretore di Salerno nel
 procedimento penale a carico di Centanni  Ida, iscritta al n. 360 del
 registro ordinanze  1989 e pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
    Visti gli  atti  di  intervento del  Presidente  del  Consiglio
 dei ministri;
    Udito  nella camera  di consiglio  del  29 novembre  1989 il
 Giudice relatore Giovanni Conso.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Roma, con ordinanza del 29 aprile
 1989,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
 Costituzione,  questione di legittimita' dell'art. 192, ultimo comma,
 del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2
 della  legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione agli artt. 128, 200
 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, "nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  il  potere  di  impugnazione attribuito all'imputato si
 estenda al difensore d'ufficio dell'imputato contumace";
      e  che  un'analoga questione ha sollevato il Pretore di Salerno,
 con ordinanza del 3 maggio 1989,  denunciando,  in  riferimento  agli
 artt.  3  e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per
 la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
 resa  esecutiva  in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, l'art.
 192, ultimo comma, del codice di procedura  penale  del  1930,  quale
 sostituito  dall'art.  2  della  legge  23 gennaio 1989, n. 22, nella
 parte  in  cui  non  consente  al  difensore  di  imputato  contumace
 l'impugnazione  della  sentenza  contumaciale  se  non  sia munito di
 specifico mandato;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in
 via principale,  inammissibili  perche'  irrilevanti,  essendo  state
 sollevate  "nel corso del giudizio di primo grado prima che questo si
 concretasse  in  una  sentenza  di  contenuto  tale  da  far  sorgere
 quell'interesse   ad   impugnare   che   costituisce  il  presupposto
 necessario del diritto d'impugnazione", e, in subordine, non fondate,
 perche'  "la  limitazione  al solo difensore di fiducia del potere di
 impugnare la sentenza contumaciale" risulta correlata all'ampliamento
 della  "possibilita'" per l'imputato "di ottenere la restituzione nel
 termine per proporre impugnazione";
    Considerato  che  i  due  giudizi  concernono questioni analoghe e
 vanno, quindi, riuniti;
      che  entrambe  le ordinanze di rimessione risultano emesse prima
 della  pronuncia  di  una  sentenza  avente  un  contenuto  tale   da
 determinare  l'insorgere  sia  della  concreta legittimazione sia del
 concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi  del  combinato
 disposto  degli  artt.  200,  primo comma, e 498 del codice del 1930,
 puo' essere proposta  impugnazione  contro  l'ordinanza  contumaciale
 "soltanto con l'impugnazione contro la sentenza";
      e che, pertanto, le questioni appaiono proposte in via del tutto
 eventuale e, comunque, prematuramente, con  conseguente  difetto  del
 requisito  della  rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983 e n. 506 del
 1988; ordinanze n. 142 del 1985, n. 76 e n. 595 del 1987, n.  26  del
 1988, n. 564 del 1989);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.