ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.159 e 160 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico  delle
 norme  sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
 dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio  1988  dalla
 Corte  dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo iscritta al n.
 342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 la Corte dei
 conti, sul ricorso proposto da Giacomo Festa, ha sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3 e 29
 della Costituzione, degli articoli 159 e 160 del d.P.R.  29  dicembre
 1973,   n.  1092  (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul
 trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
 Stato)  per la parte in cui prevedono che la liquidazione di pensione
 di riversibilita' in favore del vedovo  di  pubblica  dipendente  sia
 effettuata su domanda dell'interessato;
    Considerato  che il ricorrente, vedovo di un'insegnante elementare
 deceduta in attivita' di servizio il 15 aprile 1954, ha  proposto  il
 ricorso essendogli stata liquidata la pensione solo a decorrere dalla
 data di entrata in  vigore  della  legge  9  dicembre  1977,  n.  903
 (Parita'  di  trattamento  tra  uomini e donne in materia di lavoro),
 mentre  -  sostiene  -  tale  trattamento  avrebbe  dovuto   essergli
 attribuito  dalla  data  del  decesso  della  moglie; che, per quanto
 precede, la questione cosi' come posta non rileva  e  va  dichiarata,
 pertanto, manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 953, n. 87
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;