ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Giacomo Festa, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, degli articoli 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) per la parte in cui prevedono che la liquidazione di pensione di riversibilita' in favore del vedovo di pubblica dipendente sia effettuata su domanda dell'interessato; Considerato che il ricorrente, vedovo di un'insegnante elementare deceduta in attivita' di servizio il 15 aprile 1954, ha proposto il ricorso essendogli stata liquidata la pensione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), mentre - sostiene - tale trattamento avrebbe dovuto essergli attribuito dalla data del decesso della moglie; che, per quanto precede, la questione cosi' come posta non rileva e va dichiarata, pertanto, manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;