ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma,
 della  legge  2  aprile  1968,  n.  482  (Disciplina  generale  delle
 assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni e le
 aziende private) e dell'art. 9, terzo  comma,  del  decreto-legge  12
 settembre  1983  n.  463  (Misure  urgenti in materia previdenziale e
 sanitaria e per il contenimento della  spesa  pubblica,  disposizioni
 per  vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni
 termini), come sostituito dalla  legge  di  conversione  11  novembre
 1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  l'8  marzo 1988 dalla Corte di appello di
 Roma  nel  procedimento  civile  vertente  tra  S.p.a.  Birra  Peroni
 Industriale   e  Ufficio  Provinciale  del  Lavoro  e  della  Massima
 Occupazione di Roma  ed  altri,  iscritta  al  n.  408  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;
      2) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Perugia nel
 procedimento penale a carico di Benedetti Mauro, iscritta al  n.  434
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti   gli   atti  di  costituzione  della  S.p.a.  Birra  Peroni
 Industriale, di Benedetti Mauro, nonche' gli atti di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  due ordinanze emesse rispettivamente l'8 marzo
 1988 dalla Corte di appello di Roma (R.O. n. 408) e il 23 maggio 1989
 dal  Pretore di Perugia (R.O. n. 434) e' stata sollevata questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge  2
 aprile   1968,   n.   482   (Disciplina   generale  delle  assunzioni
 obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le   aziende
 private)  e  dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre
 1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale  e  sanitaria  e
 per  il  contenimento  della  spesa  pubblica,  disposizioni per vari
 settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni  termini)
 come  sostituito  dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638
 nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei
 lavoratori  invalidi  gia'  occupati  nell'impresa,  a condizione che
 l'invalidita' non dipenda da causa di lavoro  o  di  servizio  e  che
 comunque  il  suo  grado non sia inferiore al sessanta per cento, per
 contrasto con gli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma,  38  e
 41 della Costituzione;
      che  nel  giudizio di cui alla prima ordinanza e' intervenuta la
 S.p.a. Birra Peroni, rappresentata e  difesa  dagli  avv.ti  Emanuele
 Fornario,  Carlo  Silvetti  e  Romano  Vaccarella,  con  richiesta di
 accoglimento della questione;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'avvocatura
 generale  dello  Stato, chiedendo che quanto sollevato sia dichiarato
 non fondato;
      che  trattandosi  di  identica questione i giudizi vanno riuniti
 per formare oggetto di un'unica pronuncia;
    Considerato  che  la Corte ha gia' avuto modo di rilevare come sia
 ben diversa la posizione dei lavoratori assunti in  via  ordinaria  e
 successivamente  divenuti  invalidi,  il  cui  rapporto  di lavoro e'
 assistito da specifiche normative, rispetto a quella  dei  lavoratori
 gia'  minorati  nella loro capacita' lavorativa e assistiti, percio',
 dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;  e  d'altra  parte,
 quanto  ai  principi  intesi  a  preservare l'iniziativa economica da
 restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo  svolgimento,
 applicandosi  le  percentuali  di legge nei loro originari contenuti,
 verrebbero a ingenerarsi, per  contro,  ingiustificati  squilibri  in
 ordine agli obblighi del datore di lavoro;
      che   non   si  ravvisano  ulteriori  o  diversi  argomenti  per
 discostarsi da quanto gia' affermato;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;