ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, primo
 comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al
 Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
 direttivo, ispettivo, docente e non  docente  della  scuola  materna,
 elementare,   secondaria  e  artistica  dello  Stato),  promosso  con
 ordinanza emessa  il  7  luglio  1988  dal  Tribunale  Amministrativo
 Regionale  della Calabria sul ricorso proposto da Marroccella Gennaro
 contro il Provveditorato agli Studi di Catanzaro, iscritta al n.  331
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
 sul ricorso presentato  da  Marroccella  Gennaro  nei  confronti  del
 Provveditorato   agli  Studi  di  Catanzaro  per  l'impugnazione  del
 provvedimento del suo collocamento a  riposo,  con  ordinanza  del  7
 luglio  1988, pervenuta alla Corte il 16 giugno 1989 (R.O. n. 331 del
 1989),  ha  sollevato  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, nella
 parte in cui non consente al lavoratore dipendente  che,  nell'ambito
 della  scuola  pubblica,  pur  avendo raggiunto il limite di eta' per
 essere  collocato  a  riposo,  non  abbia  maturato  il  diritto   al
 trattamento pensionistico minimo, di essere trattenuto in servizio, a
 domanda, per il tempo necessario al conseguimento di tale trattamento
 e, comunque, non oltre i settanta anni di eta';
      che,  a  parere  del  remittente,  sarebbero  violati l'art. 38,
 secondo comma, della Costituzione rimanendo il lavoratore,  che  pure
 ha  versato  dei  contributi  assicurativi,  privato  del trattamento
 previdenziale della pensione, e l'art. 3 della  Costituzione  per  la
 disparita'  di  trattamento  che  si  verifica con altre categorie di
 dipendenti  pubblici  (impiegati  delle  regioni)  per  i  quali   e'
 consentito  il  mantenimento  in servizio fino al conseguimento della
 pensione:
  a)   legge   Regione   Calabria   riapprovata  il  31  luglio  1986,
 "Integrazione dell'art. 61 della legge regionale 28  marzo  1975,  n.
 9";  b)  legge  Regione  Campania  riapprovata  il  9  dicembre  1986
 "Integrazione legge regionale 16  marzo  1974,  n.  11  e  successive
 modificazioni e integrazioni concernente: prima normativa sullo stato
 giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente  della
 Regione Campania";
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sia
 nell'atto  di  costituzione  che  nella  memoria,  ha concluso per la
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  disposizione  censurata,  nel  riordinare il
 regime pensionistico del personale della scuola, ha fissato per tutti
 i   dipendenti   l'eta'   pensionabile  nel  sessantacinquesimo  anno
 consentendo  eccezionalmente  a  coloro  che  erano   stati   assunti
 anteriormente  al  1Π ottobre 1974 di continuare a prestare servizio
 fino al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre
 il  settantesimo  anno di eta', che anche secondo la legge precedente
 era l'eta' pensionabile massima;
      che  il  ricorrente  e'  stato  assunto  in  servizio dopo il 1Œ
 ottobre 1974;
      che,  in  tale  situazione, non sussiste la violazione dell'art.
 38, secondo comma, della Costituzione in quanto il  legislatore  puo'
 fissare  i  requisiti,  i  termini  e  i  modi  del conseguimento dei
 trattamenti previdenziali (ordinanza n. 710 del 1988);
      che  non  sussiste  violazione  dell'art.  3  della Costituzione
 perche' le invocate norme regionali, siccome pongono delle  eccezioni
 a  favore  dei  dipendenti  delle regioni, non possono essere assunte
 come tertium comparationis, valendo il principio piu' volte affermato
 da  questa  Corte  (sentenza  n.  461 del 1989) secondo cui una norma
 derogatoria non puo' essere assunta a parametro di legittimita' della
 regola generale dettata in una determinata materia;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;