ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra fallimento Romana Combustibili s.r.l. e Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione del fallimento Romana Combustibili s.r.l.; Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 aprile 1989 (R.O. n. 353 del 1989) nel ricorso proposto da fallimento Romana Combustibili s.r.l. avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 13170/76 del 14 dicembre 1987, concernente un ruolo straordinario, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; che, ad avviso del giudice remittente, la esclusione, disposta dalla norma impugnata, della fase di discussione orale nei giudizi davanti alla Commissione Tributaria Centrale priverebbe tali giudizi del fondamentale mezzo di garanzia dell'attuazione dei principi di trasparenza, di uguaglianza e di universalita', immanenti nella funzione giurisdizionale, nei suoi vari gradi e nelle sue varie fasi, e dei quali e' stata gia' riconosciuta l'applicabilita' (sentenza n. 450 del 1989, concernente la pubblicita' delle udienze davanti alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado); che si e' costituita la parte privata richiedendo l'esame di ufficio della questione anche in relazione al combinato disposto del terzo e del quarto comma dell'art. 1 della legge 22 maggio 1989, n. 198 (Pubblicita' delle udienze dinanzi alle Commissioni Tributarie), sopravvenuta nelle more. Considerato che tale legge, con l'art. 1, terzo comma, ha soppresso l'ultimo comma dell'art. 27 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; che, pertanto, si rende necessario il riesame da parte del giudice a quo della rilevanza della questione sollevata, per cui gli atti gli devono essere restituiti; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;