ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 27, ultimo
 comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
 del  contenzioso  tributario),  promosso  con  ordinanza emessa il 27
 aprile  1989  dalla  Corte  di  cassazione  nel  procedimento  civile
 vertente  tra fallimento Romana Combustibili s.r.l. e Amministrazione
 Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 353  del  registro  ordinanze
 1989  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione del fallimento Romana Combustibili
 s.r.l.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  la  Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27
 aprile 1989 (R.O. n. 353 del 1989) nel ricorso proposto da fallimento
 Romana  Combustibili  s.r.l.  avverso  la decisione della Commissione
 Tributaria Centrale n. 13170/76 del 14 dicembre 1987, concernente  un
 ruolo straordinario, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101,
 primo  comma,   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  27,  ultimo  comma, del d.P.R.  26 ottobre
 1972, n. 636;
      che,  ad  avviso del giudice remittente, la esclusione, disposta
 dalla norma impugnata, della fase di discussione  orale  nei  giudizi
 davanti  alla Commissione Tributaria Centrale priverebbe tali giudizi
 del fondamentale mezzo di garanzia dell'attuazione  dei  principi  di
 trasparenza,  di  uguaglianza  e  di  universalita',  immanenti nella
 funzione giurisdizionale, nei suoi vari gradi e nelle sue varie fasi,
 e  dei quali e' stata gia' riconosciuta l'applicabilita' (sentenza n.
 450 del 1989, concernente la pubblicita' delle udienze  davanti  alle
 Commissioni Tributarie di primo e secondo grado);
      che  si  e'  costituita  la parte privata richiedendo l'esame di
 ufficio della questione anche in relazione al combinato disposto  del
 terzo  e  del quarto comma dell'art. 1 della legge 22 maggio 1989, n.
 198 (Pubblicita' delle udienze dinanzi alle Commissioni  Tributarie),
 sopravvenuta nelle more.
    Considerato  che  tale  legge,  con  l'art.  1,  terzo  comma,  ha
 soppresso l'ultimo comma dell'art. 27 del d.P.R.  26 ottobre 1972, n.
 636;
      che,  pertanto,  si  rende  necessario  il  riesame da parte del
 giudice a quo della rilevanza della questione sollevata, per cui  gli
 atti gli devono essere restituiti;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;