ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 20, terzo
 comma, e 28,  primo  comma,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636
 (Revisione  della  disciplina  del contenzioso tributario), nel testo
 novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, promosso con  ordinanza
 emessa  il 10 aprile 1989 dalla Commissione Tributaria di primo grado
 di Verbania sul ricorso proposto da Girardello  Antonio  e  l'Ufficio
 Imposte  Dirette  di Arona, iscritta al n. 371 del registro ordinanze
 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  35,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che, nel procedimento instaurato da Girardello Antonio di
 impugnazione dell'iscrizione a ruolo di imposte I.R.P.E.F. e I.L.O.R.
 per gli anni 1979 e 1980, la Commissione Tributaria di primo grado di
 Verbania, con ordinanza del 10 aprile 1989 (R.O. n. 371 del 1989), ha
 sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 20,
 terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  636,
 nel  testo  novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte
 in cui non prevedono per i componenti  delle  Commissioni  Tributarie
 l'obbligo  del  segreto  sulla camera di consiglio e, in particolare,
 sul processo di formazione della decisione del collegio;
      che,  a  parere  della  Commissione  remittente,  risulterebbero
 violati gli artt.  108,  secondo  comma,  e  3,  primo  comma,  della
 Costituzione,  in  quanto sarebbe leso il principio dell'indipendenza
 dei  giudici  delle  giurisdizioni  speciali  e   si   verificherebbe
 disparita'  di  trattamento  nei confronti di tutti gli altri giudici
 per i quali vige il rispetto del segreto della camera di consiglio;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per  la  inammissibilita'  della  questione,  per mancata motivazione
 sulla rilevanza e per insussistenza della  stessa  rilevanza,  e  nel
 merito per la infondatezza;
    Considerato  che  questa  Corte nella sentenza n. 18 del 1989, con
 cui ha dichiarato la non fondatezza della questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che
 ha disciplinato ex novo la materia, in riferimento agli artt.  101  e
 104  della  Costituzione,  ha  affermato  che  nel nostro ordinamento
 costituzionale non esiste un nesso imprescindibile  tra  indipendenza
 del   giudice   e  segretezza  e  che  nessuna  norma  costituzionale
 stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari  di
 qualunque ordine e grado, quale garanzia della loro indipendenza, ne'
 a tal fine impone il segreto delle opinioni dissenzienti;
      che  il  segreto costituisce materia di scelta legislativa senza
 alcun rapporto con l'indipendenza del giudice ed e' un valore  morale
 che  si  realizza  in tutta la sua pienezza proprio quando si esplica
 nella trasparenza del comportamento;
      che, in applicazione dei surrichiamati principi, la questione in
 esame va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;