ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 155, quarto
 comma, del codice civile, in relazione  all'art.  6,  secondo  comma,
 della  legge  27  luglio 1978, n. 392, come modificato dalla sentenza
 della Corte costituzionale n. 404  del  1988,  e  all'art.  6,  sesto
 comma, della legge 1Πdicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art.
 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa  il
 26  aprile  1989  dal  Pretore  di  Firenze  nel  procedimento civile
 vertente tra Quaresima Maria Italia e Poli Elio ed altra, iscritta al
 n.  378  del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 36,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto   che   nel   corso   di   un   giudizio  di  opposizione
 all'esecuzione relativa al rilascio di un  immobile,  il  Pretore  di
 Firenze,  su istanza dell'opponente, affidatario della prole, nonche'
 assegnatario dell'alloggio, ha sollevato, con ordinanza emessa il  26
 aprile  1989, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155,
 quarto comma, del codice civile, in relazione agli artt. 2,  3  e  30
 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui non prevede, in regime di
 separazione  personale  tra   coniugi,   l'opponibilita'   ai   terzi
 acquirenti del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
      che  il  giudice  a  quo individua quali termini di comparazione
 l'art. 6, sesto comma, della legge 1Πdicembre 1970, n.  898  -  come
 novellato  dall'art.  11  della  legge 6 marzo 1987, n. 74 - che tale
 opponibilita' consente invece in caso di scioglimento del matrimonio,
 nonche' l'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 -
 come integrato dalla sentenza n. 404 del 1988 di questa Corte secondo
 il  quale  e'  assicurata  la  successione  nella  locazione  anche a
 "persone non legate da vincoli legali" al conduttore;
      che  risulterebbero  quindi  con evidenza, a parere del Pretore,
 sia la disparita' di trattamento tra le ipotesi indicate ed  il  caso
 di  specie,  sia  la  violazione  della regola costituzionale volta a
 garantire la tutela della prole;
      che,  infine,  il  giudice  rimettente  rileva  come  non  possa
 condividersi    l'orientamento    giurisprudenziale    che    collega
 l'opponibilita'  del  vincolo  di  assegnazione  esclusivamente  alla
 presenza di un rapporto locatizio e come, piu'  in  generale,  appaia
 incongruo  subordinare  in  ogni  caso  l'opponibilita'  stessa  alla
 trascrizione del provvedimento, attesa l'idoneita' di altre forme  di
 pubblicita' a portare a conoscenza dei terzi l'avvenuta assegnazione;
    Considerato  che  la  norma  impugnata  e'  gia'  stata dichiarata
 illegittima con la recente sentenza n. 454 del  1989,  proprio  nella
 parte  in  cui  non  prevede  l'opponibilita' al terzo acquirente del
 provvedimento giudiziale di  assegnazione  della  casa  familiare  al
 coniuge affidatario della prole, mediante trascrizione;
      che   nell'ordinanza   di  rimessione  non  vengono  prospettati
 argomenti sostanzialmente diversi  o  profili  ulteriori  rispetto  a
 quelli a suo tempo esaminati;
      che,  con specifico riferimento a quanto argomentato dal giudice
 a quo circa la trascrizione, appare chiaro, dalla  motivazione  della
 sentenza   citata,  come  l'onere  di  trascrivere  il  provvedimento
 d'assegnazione nel caso di separazione, in analogia con la  normativa
 vigente  in materia di scioglimento del matrimonio, riguardi, ex art.
 1599 del codice civile, la sola  assegnazione  ultranovennale,  ferma
 restando l'opponibilita' del provvedimento in tutte le altre ipotesi;
      che,   pertanto,   la   proposta   questione  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.