ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e), della Tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 (pervenuta il 29 agosto 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti, sul ricorso proposto da S.p.A. Molino S. Pietro contro l'Ufficio del registro di Asti, e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), in quanto sottopone all'imposta del registro la delibera di emissione di obbligazioni, per contrasto con gli artt. 11 e 76 Cost. (in relazione all'art. 7 legge n. 825 del 1971); Considerato che il Collegio a quo non tiene conto dell'entrata in vigore del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale all'art. 4 della relativa Tariffa ha eliminato con effetto retroattivo (cfr. art. 79 stesso d.P.R.) la tassazione dell'emissione di obbligazioni; Che pertanto la proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (cfr. ordinanza n. 31 del 1989 e sentenza n. 156 del 1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;