ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 16 (recte: art.
 26)  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme  per   la
 repressione  dell'evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia  tributaria),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 7
 agosto 1982, n. 516, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  15  ottobre  1987  dalla  Commissione
 Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto  da  Micoli
 Onorio  contro  l'Ufficio  I.V.A.  di  Udine,  iscritta al n. 439 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;
      2)  ordinanza  emessa  il  16  novembre  1987  dalla Commissione
 Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto  da  Micoli
 Onorio  contro  l'Ufficio  I.V.A.  di  Udine,  iscritta al n. 440 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 (R.O. n. 439
 del 1989), la Commissione Tributaria di secondo grado di  Udine,  nel
 giudizio  tra  Micoli  Onorio  e l'Ufficio I.V.A. di Udine, avente ad
 oggetto la rettifica della dichiarazione annuale dei redditi relativa
 all'anno  1978, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982,  n.  429,  convertito,
 con  modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in
 cui consente la notifica dell'avviso di accertamento o  di  rettifica
 da  parte  dell'Ufficio  finanziario  sino alla data di presentazione
 della dichiarazione integrativa anziche' sino a quella di entrata  in
 vigore dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982;
      che,  secondo  la  Commissione remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, conferendosi  all'Ufficio
 finanziario la facolta' di notificare l'accertamento oltre la data di
 entrata in vigore del decreto-legge in esame,  purche'  anteriormente
 alla   dichiarazione   integrativa,   lo  si  lascerebbe  arbitro  di
 determinare  una  situazione  piu'   o   meno   favorevole   per   il
 contribuente,   consentendogli  o  no  di  godere  della  definizione
 agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di  uguaglianza
 e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione;
      che  la  stessa  Commissione  Tributaria  ha  sollevato identica
 questione sempre nel giudizio tra Micoli Onorio e l'Ufficio I.V.A. di
 Udine  relativamente  alla dichiarazione per l'anno 1979 (R.O. n. 440
 del 1989);
      che  nei  giudizi  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 concludendo per la inammissibilita' o la manifesta infondatezza della
 questione;
    Considerato  che i due giudizi prospettano la stessa questione per
 cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con
 un unico provvedimento;
      che   la  stessa  questione  e'  stata  dichiarata  non  fondata
 (sentenza n. 575 del 1988) e successivamente manifestamente infondata
 (ordinanze nn. 1075 del 1988, 119, 121 e 518 del 1989);
      che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.