ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, cosi' come interpretato dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Mazzini Luigi contro il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Mazzini Luigi, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, magistrato ordinario in pensione, aveva richiesto l'attribuzione degli aumenti periodici e figurativi di stipendio previsti per il personale della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, con ordinanza emessa in data 25 gennaio 1989, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e 103 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in riferimento all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, cosi' come interpretato dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425; che il giudice a quo, sulla premessa del carattere unitario della giurisdizione (la quale imporrebbe l'identita' di trattamento economico di tutti gli appartenenti all'ordinamento giurisdizionale), individua nelle disposizioni impugnate l'intento di svalutare la funzione del giudice, togliendo effetto alle sentenze gia' pronunciate, attraverso un uso distorto dello strumento interpretativo, che avrebbe concretato un'ipotesi di eccesso di potere legislativo; che a parere del Tribunale amministrativo regionale rimettente risulterebbe sacrificato il diritto di difendersi ed agire in giudizio ed inoltre sarebbero stati in concreto violati il principio d'eguaglianza e quello di adeguatezza della retribuzione; Considerato che questa Corte ha gia' complessivamente valutato la ratio della legge 6 agosto 1984, n. 425, individuando nell'art. 1 della stessa "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei magistrati"; che, in particolare, con l'ordinanza n. 1083 del 1988 e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della medesima questione ora sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria in quanto, nell'impugnata normativa si e' ravvisato l'esercizio di discrezionalita' legislativa finalizzata alla realizzazione del principio di eguaglianza nonche' di ragionevolezza; che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, mentre e' viceversa sollecitato un riesame delle predette conclusioni; che la questione e' pertanto manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.