ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto
 legge 5 agosto 1989, n.  279  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
 evasione  contributiva,  di  fiscalizzazione  degli oneri sociali, di
 sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno   e   di   finanziamento   dei
 patronati),    promossi    con    ricorsi   delle   Regioni   Umbria,
 Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, notificati il 1Œ, il  4
 e  il  6 settembre 1989, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15
 successivi ed iscritti ai nn. 73,  74,  75,  76  e  77  del  registro
 ricorsi 1989;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Uditi  nella  Camera  di  Consiglio del 13 dicembre 1989 i Giudici
 relatori Antonio Baldassarre e Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  le  Regioni  Umbria e Toscana, con ricorsi identici
 notificati il 1Πsettembre 1989 (reg. ric. nn. 73  e  74  del  1989),
 hanno  sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8
 del decreto-legge 5 agosto 1989,  n.  279  (Disposizioni  urgenti  in
 materia  di  evasione  contributiva,  di  fiscalizzazione degli oneri
 sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno  e  di  finanziamento
 dei  patronati), in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125
 della Costituzione;
      che  la  Regione  Veneto,  con ricorso notificato il 4 settembre
 1989  (reg.  ric.  n.  75  del  1989),  ha  sollevato  questione   di
 legittimita'   costituzionale   della   medesima   disposizione   del
 decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt. 5, 117, 118,
 119 e 125 della Costituzione;
      che,  infine, anche le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi
 identici notificati il 6 settembre 1989 (reg. ric. nn. 76  e  77  del
 1989), hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale della
 medesima  disposizione  del  decreto-legge  n.  279  del   1989,   in
 riferimento  agli  artt.  24,  77,  81,  101,  113,  117  e 119 della
 Costituzione;
      che  in  tutti  i  giudizi  si  e'  costituito il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
 inammissibili o comunque infondate;
    Considerato  che  i  giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma,
 vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che  il  decreto-legge  5  agosto  1989,  n.  279  non  e' stato
 convertito in legge entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 235, serie generale, del 7 ottobre 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v.,  da  ultimo,  ord.  n.  10  del  1990),  le  questioni  di
 legittimita' costituzionale sollevate dalle Regioni ricorrenti devono
 essere dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;