ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della L. 19 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico di Marsili David ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che nel corso di un giudizio penale concernente l'accertamento del reato di cui all'art. 7, ultimo comma, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti), che punisce la falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 9 luglio 1987, pervenuta a questa Corte il 20 settembre 1989 (r.o. n. 443 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma incriminatrice; che la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione violando i limiti posti dall'art. 7 della legge di delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare di quelle concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di accompagnamento, consentiva al Governo la sola previsione di sanzioni amministrative; che la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiche', in assenza di specifica delega legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale; che l'Avvocatura generale dello Stato e' intervenuta rilevando che la questione sollevata e' stata gia' definita da questa Corte con ordinanza n. 168 del 1988; Considerato che, a prescindere dall'applicabilita' o meno dell'art. 4 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, ai fatti-reato per i quali si procede, gli stessi, come si evince dall'esame del fascicolo d'ufficio, consistono nell'alterazione delle dichiarazioni contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti; che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimita', recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre 1987, n. 11595), il reato previsto dall'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978 attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli stampati e appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti, e non alle dichiarazioni stesse; che pertanto, come gia' affermato da questa Corte, nelle ordinanze nn. 168 e 682 del 1988 e 168 del 1989, la questione sollevata, concernendo fatti diversi da quelli per i quali si procede, risulta irrilevante per la definizione del giudizio a quo e va percio' dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;