ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7, ultimo
 comma, del d.P.R.  6  ottobre  1978,  n.  627  (Norme  integrative  e
 correttive   del   D.P.R.   26  ottobre  1972,  n.  633,  concernente
 istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   in
 attuazione della delega prevista dall'art. 7 della L. 19 maggio 1976,
 n. 249, riguardante  l'introduzione  dell'obbligo  di  emissione  del
 documento  di  accompagnamento  dei  beni  viaggianti),  promosso con
 ordinanza emessa  il  9  luglio  1987  dal  Tribunale  di  Fermo  nel
 procedimento  penale  a carico di Marsili David ed altro, iscritta al
 n. 443 del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  40, prima serie speciale, dell'anno
 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto   che   nel  corso  di  un  giudizio  penale  concernente
 l'accertamento del reato di cui all'art. 7, ultimo  comma,  d.P.R.  6
 ottobre  1978,  n.  627 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
 ottobre  1972,  n.  633,   concernente   istituzione   e   disciplina
 dell'imposta  sul valore aggiunto in attuazione della delega prevista
 dall'art.  7  della  legge  10  maggio  1976,  n.  249,   riguardante
 l'introduzione   dell'obbligo   di   emissione   del   documento   di
 accompagnamento dei beni viaggianti), che punisce la falsificazione e
 l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti,
 il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 9 luglio 1987, pervenuta
 a  questa  Corte  il  20  settembre  1989  (r.o. n. 443 del 1989), ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  della   norma
 incriminatrice;
      che  la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli
 artt. 76 e 77 della Costituzione violando i limiti posti dall'art.  7
 della  legge  di  delegazione  10  maggio  1976,  n.  249,  che,  per
 l'inosservanza delle norme relative all'imposta sul valore  aggiunto,
 ed  in  particolare  di  quelle  concernenti l'obbligo dell'emissione
 delle  bolle  di  accompagnamento,  consentiva  al  Governo  la  sola
 previsione di sanzioni amministrative;
      che  la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo
 comma, della Costituzione, poiche', in assenza  di  specifica  delega
 legislativa, violerebbe il principio della riserva in materia penale;
      che  l'Avvocatura  generale dello Stato e' intervenuta rilevando
 che la questione sollevata e' stata gia' definita da questa Corte con
 ordinanza n. 168 del 1988;
    Considerato   che,   a   prescindere  dall'applicabilita'  o  meno
 dell'art. 4 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, ai  fatti-reato
 per  i  quali  si  procede, gli stessi, come si evince dall'esame del
 fascicolo d'ufficio, consistono nell'alterazione delle  dichiarazioni
 contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;
      che,  secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di
 legittimita', recentemente confermato (Cass.  Sez.  Un.  16  novembre
 1987,  n.  11595),  il  reato previsto dall'art. 7, ultimo comma, del
 d.P.R.  n.  627  del  6  ottobre  1978  attiene  esclusivamente  alla
 falsificazione  dei  moduli  stampati  e  appositamente predisposti a
 contenere le dichiarazioni relative ai beni viaggianti,  e  non  alle
 dichiarazioni stesse;
      che  pertanto,  come  gia'  affermato  da  questa  Corte,  nelle
 ordinanze nn. 168 e 682  del  1988  e  168  del  1989,  la  questione
 sollevata,  concernendo  fatti  diversi  da  quelli  per  i  quali si
 procede, risulta irrilevante per la definizione del giudizio a quo  e
 va percio' dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale;