IL PRETORE Letti gli atti del procedimento n. 19126/88 r.g., attese le risultanze dibattimentali; Ritenuto che il procedimento vede Conti Giovanni, nato a Biella il 14 giugno 1941 e Piola Secondo, nato a Torino il 27 giugno 1932 imputati "del reato di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 perche', in relazione all'attivita' delle ditte di cui sono responsabili (rispettivamente ditta Aspera e ditta Fiat Aviazione, effettuavano fase di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (stoccaggio) senza autorizzazione; accertato in Torino il 15 settembre 1988"; che l'obbligo dell'autorizzazione e' espressamente previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 che individua nello stoccaggio provvisorio una delle fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; che la legge statale detta una disciplina dell'autorizzazione che, a norma dell'art. 6, lett. d), del d.P.R. citato, deve essere rilasciata dalla Regione interessata, senza distinguere in alcun modo lo stoccaggio provvisorio effettuato presso l'azienda che produce i rifiuti e quello effettuato altrove o da terzi; che sullo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi era, peraltro, intervenuta da circolare interpretativa 5/ECO del Presidente della regione Piemonte, in data 15 febbraio 1983, con la quale si escludeva la necessita' di munirsi dell'autorizzazione prevista dal d.P.R. n. 915/1982; che successivamente, con legge regionale 2 maggio 1986, n. 18, la regione Piemonte affrontava espressamente il tema, disponendo nell'art. 15 quanto segue: "Ferma restando la normativa di cui alla legge regionale 22 giugno 1979, n. 31, le operazioni di stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi di cui all'art. 2, quinto comma, del d.P.R. n. 915/1982, nonche' la fase di trasporto in proprio dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui all'art. 2, quarto comma, nn. 1, 2 e 5 dello stesso d.P.R., devono essere autorizzate dal presidente della giunta provinciale. Chiunque effettui una o piu' delle attivita' di smaltimento di cui al comma precedente deve presentare domanda di autorizzazione all'autorita' competente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti e' punita con la sanzione amministrativa prevista dell'art. 14 della legge regionale 22 giugno 1979, n. 31"; che appare certo che questa norma, pur prevedendo una forma di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi ha dettato per tale fattispecie un trattamento diverso da quello previsto dal d.P.R. 915/1982 laddove, nel secondo comma del citato art. 16, si dettano norme precise sul tipo e sui presupposti della autorizzazione specifica; che in fatto risulta che agli imputati, che hanno presentato dopo la legge regionale domanda di autorizzazione, non e' stato rilasciato alcun provvedimento, il che comporta, giusta la normativa regionale, la prevista autorizzazione ope legis attraverso il richiamo al meccanismo della legge regionale Piemonte n. 31/1979; che in relazione a quanto sopra, l'art. 15 della legge regionale ha per presupposto una linea interpretativa che appare parzialmente abrogativa dell'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982, in quanto si e' ritenuto che lo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossici e nocivi sia situazione diversa dalla fase di smaltimento stante nello stoccaggio provvisorio di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982; che questa interpretazione della legge statale, prosupposta alla legge regionale piemontese n. 18/1986, riduce pertanto l'ambito applicativo dell'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 e sottrae alla disciplina penale, da questo prevista, una fattispecie che deve esservi invece ricompresa secondo un'interpretazione adottata altre volte da questa pretura e di prevalente dottrina, interpretazione, del resto, che sembra essere il necessario presupposto della decisione adottata dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 370/1989; che pertanto l'art. 15 della legge regionale Piemonte citata, viene a incidere sull'ambito di appplicabilita' di una disposizione penale contenuta in una legge dello Stato ed appare cosi' in contrasto con l'art. 25 della Costituzione; che la regione, pur avendo autonoma potesta' normativa in determinate materie, non ha il potere ne' di introdurre ne' di rimuovere o variare, con proprie leggi, norme penali nelle materie stesse (sentenza n. 971/1977 della Corte costituzionale), cosicche' appare evidente il contrasto dell'art. 15 della legge regionale Piemonte citata anche con l'art. 117 della Costituzione; che la questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge regionale Piemonte n. 18/1986 appare rilevante per la decisione della presente fattispecie, al fine di individuare il presupposto della condotta dell'imputato (se sia necessaria l'autorizzazione e quale tipo di autorizzazione) con coseguente applicabilita' o meno della sanzione penale;