IL PRETORE
    Visti  gli  atti del procedimento penale a carico Voraldi Nicola e
 Verdone Renzo;
    Rilevato  che  gli imputati, ai sensi dell'art. 566, ottavo comma,
 del  codice  di  procedura  penale  hanno  formulato,   prima   della
 dichiarazione di apertura del dibattimento, richiesta di applicazione
 della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p e vi e' stato il  consenso
 del  p.  m., e che quindi il giudicante, sempre a norma dell'art. 444
 del c.p.p., ove ritenga  corretta  la  qualificazione  giuridica  del
 fatto  e l'applicazione e comparizione delle circostanze, e non debba
 pronunziare sentenza a norma dell'art. 129 del c.p.p.  deve  disporre
 l'applicazione della pena richiesta;
                             O S S E R V A
    La  disciplina  prevista  dall'art.  444  si  connota  per  alcune
 peculiarita':
      di  fronte  alla  richiesta  congiunta  di  p.m.  e  imputato al
 giudice, per usare le parole della relazione ministeriale, "non viene
 riconosciuto  alcun  sindacato sulla congruita' della pena richiesta,
 trattandosi di materia riservata alla determinazione esclusiva  delle
 parti",  potendo  egli valutare esclusivamente la "cornice" entro cui
 e'  avvenuta  la  commisurazione  della  pena,  e   cioe'   la   mera
 "correttezza"   della   qualificazione  giuridica  del  fatto,  delle
 circostanze e della  comparizione  tra  le  stesse,  sembrando  anche
 esclusa   la  possibilita'  di  un  diverso  esito  del  giudizio  di
 comparizione, e fermo restando il disposto di cui  all'art.  129  del
 c.p.p.;
      la  decisione  del  giudice, nei limiti sopra tracciati, avviene
 sulla  base  degli  atti,  senza  possibilita'  di  acquisizione   di
 ulteriori   elementi  probatori,  o  meglio  senza  che  siano  stati
 acquisiti elementi probatori, e senza che ne siano acquisibili, posto
 che,  ove  la  decisione  non  avvenga  all'esito  del dibattimento a
 seguito di una valutazione negativa del dissenso del p.m. la condanna
 puo'  essere  emanata  senza  assunzione di prove ove nel corso delle
 indiagini preliminari (non aventi natura di prova) non vi siano stati
 incidenti probatori.
    Tali  profili  sembrano, a questo pretore poter porsi in contrasto
 con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 13, primo  comma,
 24, secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione.
    L'indipendenza  del  giudice sancita dall'art. 101, secondo comma,
 della Costituzione appare infatti vulnerata in quanto  l'accordo  del
 p.m.   e   dell'imputato   va   ad   imporrre  all'organo  giudicante
 l'emanazione di una sentenza di merito il cui contenuto prescinde del
 tutto   (eccezion   fatta  per  l'accertamento  delle  condizioni  di
 legittimita'  volute  dalla   legge   per   far   ricorso   al   rito
 differenziato)  dal  suo libero convincimento e da un accertamento di
 penale responsabilita', e comporta l'irrogazione acritica della  pena
 concordata  dalle  parti anche ove questa possa apparire in contrasto
 con  i  criteri  imposti  dall'art.  133  del  c.p.;  e  puo'  ancora
 sottolinearsi   come,  in  tal  modo,  si  priva  il  giudice  di  un
 potere-dovere attribuitogli dalla legge,  quello  di  determinare  la
 pena  secondo i parametri di cui all'art. 133 del c.p., non in virtu'
 di   criteri   rigorosamente   predeterminati,   bensi'    a    causa
 dell'esercizio   di  un  potere  discrezionale  attribuito  ad  altri
 soggetti - p.m. ed imputato - attivato al di fuori di ogni  possibile
 valutazione  e  controllo in sede giurisdizionale: sembra, cosi', che
 il giudicante non sia piu' soggetto soltanto alla legge, bensi'  alla
 volonta' giurisdizionalmente insindacabile delle parti.
    Inoltre  la  interpretazione  dell'art.  101, secondo comma, della
 Costituzione che sembra potersi trarre  dalle  sentenze  della  Corte
 costituzionale  nn.  123/1971  e  120/1984  pare  confermare  come la
 garanzia  costituzionale  dell'indipendenza  del  giudice  non  possa
 essere  erosa  da  disposizioni di legge che attribuiscono al p.m. un
 potere  che  vada  a  vincolare  la   liberta'   di   valutazione   e
 convincimento  dell'organo giudicante (afferma, tra l'altro, la Corte
 costituzionale  nella  sentenza  n.  133/1971  che  "non   puo'......
 fondatamente   ritenersi   che   in   violazione   del  principio  di
 indipendenza   sancito   dall'art.   101,   secondo   comma,    della
 Costituzione,  l'art.  370  del c.p.p. vincoli il giudice istruttore,
 limitandone il libero convincimento, a dare  esecuzione  immediata  e
 acritica   alle  richieste  di  ulteriori  atti  istruttori  che  gli
 pervengono dal p.m.",  mentre  la  sentenza  n.  120/1984,  anch'essa
 "interpretativa  di  rigetto"  "salvava"  la  costituzionalita' degli
 artt. 77 e 78 della legge n. 689/1981 sul presupposto che  il  parere
 espresso  dal  p.m. lasciava comunque intatte "... le attribuzioni di
 organo giudicante proprie  del  giudice,  nella  pienezza  della  sua
 liberta' di valutazione e di convincimento...").
    La  disciplina di cui all'art. 444 del c.p.p. inoltre constrastare
 con il disposto dell'art. 102, primo comma, della Costituzione:  tale
 disposizione,   infatti,   pare  riservare  l'esercizio  di  funzioni
 giurisdizionali a contenuto  decisorio  al  solo  organo  giudicante,
 mentre   una   tale  competenza  non  puo'  dirsi  costituzionalmente
 riconosciuta al p.m.; - in  tali  termini  le  sentenze  della  Corte
 costituzionale  nn.  148/1963,  97/1975 e 120/1984; - la fondamentale
 distinzione tra potere d'azione e potere di  decisione  rileva  anche
 dagli artt. 107, unico comma, 108 cpv. e 112 della Costituzione.
    L'art.  444  prevede,  invece,  sostanzialmente,  un  esercizio di
 potere giurisdizionale affidato alle parti  -  p.m.  ed  imputato  -,
 libere,  secondo  un  modulo  di  discrezionalita'  insindacabile, di
 scegliere la misura della pena che verra' poi "imposto" al giudice di
 applicare.
    Il  fatto  che  la  sentenza  ex  art. 444 del codice di procedura
 penale possa essere emanata sulla sola base di atti compiuti  durante
 le  indagini  preliminari,  qualunque  spessore  semantico  tali atti
 abbiano, sembra comportare che puo' essere emanata una condanna senza
 accertamento di responsabilita', riducendo, inoltre, entro limiti che
 paiono angusti, la possibilita' concreta di emettere una pronuncia ex
 art. 129 del c.p.p.
    Tale profilo pare posri in cntrasto con gli artt. 13, primo comma,
 e 24, secondo comma, della Costituzione ove  si  consideri  che  alla
 inviolabilita'  della  liberta'  personale  e  del  diritto di difesa
 conseguono la indisponibilita' di tali diritti  talche'  non  sarebbe
 consentito  all'imputato  rinunciare  ad  essi  accedendo  ad un rito
 differenziato nell'ambito del quale puo' essere emanata una  sentenza
 di condanna per la quale come si legge nella relazione ministeriale "
 non occorre un positivo accertamento della responsabilita' penale".
    Lo  stesso  obbligo  di  motivazione  sancito dall'art. 111, primo
 comma, della Costituzione sembra non poter essere rispettato  proprio
 in  considerazione  della  esiguita',  se  non  completa carenza, del
 materiale probatorio su cui va a fondarsi la sentenza emesa  ex  art.
 444  del  c.p.p.  e  tenuto  conto  che  una  tale sentenza prescinde
 completamente dal libero convincimento del giudicante e da  ogni  sua
 valutazione  nel merito, mentre, d'altra parte, all'enunciazione, nel
 dispositivo,  che  vi  e'  stata  richiesta  delle  parti,  e'  arduo
 assegnare  il  valore  di  motivazione.  (E  non puo' sottacersi come
 l'obbligo di motivazione,  permettendo  un  controllo  sulle  singole
 decisioni    del    giudice,    sia   collegato   ad   altri   valori
 costituzionalmente garantiti, come  quelli  di  cui  agli  artt.  24,
 secondo comma, e 101 della Costituzione).
    La   rilevanza,  ai  fini  della  decisione,  delle  questioni  di
 costituzionalita' prospettate e'  evidente  in  quanto  nel  caso  di
 specie,  la  richiesta  di  applicazione  della  pena ex art. 444 del
 c.p.p. e' stata effettuata congiuntamente prima  della  dichiarazione
 di  apertura  del  dibattimento,  cosicche'  la  decisione  di questo
 pretore dovrebbe basarsi sui soli atti di indagine  preliminare,  che
 consistono nella segnalazione di reato/denuncia in stato di arresto e
 verbale di arresto redatti dai carabinieri - stazione di  S.  Germano
 V.se.  Mentre,  d'altro canto, la qualificazione giuridica del fatto,
 la configurazione  delle  circostanze  e  la  comparizione  tra  esse
 appaiono  corrette,  cosicche'  questo  pretore dovrebbe limitarsi ad
 applicare con sentenza la pena richiesta, senza, peraltro, poter dare
 una reale "motivazione" al provvedimento emanato.