ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7, ultimo
 comma, della legge 28 febbraio 1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di
 controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
 sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa  il  25
 febbraio  1989  dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico
 di Bonassin Bruno ed altra, iscritta al n. 272 del registro ordinanze
 1989  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto   che   con  sentenza  del  Pretore  di  Lucca,  divenuta
 irrevocabile, era stata pronunciata condanna nei confronti dei  sigg.
 Bruno Bonassin e Bruna Cermassi per il reato edilizio di cui all'art.
 20, lett. B), della legge 28  febbraio  1985,  n.  47  ed  era  stata
 disposta  la  demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 7,
 ultimo comma, della stessa legge;
      che,  avendo  il  Pretore  iniziato  la  procedura  d'esecuzione
 dell'ordine di demolizione, ai sensi  dell'art.  587  del  codice  di
 procedura   penale,   i   condannati   avevano   proposto   incidente
 d'esecuzione sostenendo la natura di provvedimento amministrativo del
 predetto   ordine   di   demolizione   e   chiedendo  la  sospensione
 dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 44 della citata legge n.  47  del
 1985, per aver presentato domanda di sanatoria del manufatto abusivo;
      che   il   Pretore,  assumendo  la  natura  di  pena  accessoria
 dell'ordine di demolizione in esame,  aveva  rigettato  l'istanza  ma
 tale  pronuncia  era  stata  annullata  dalla Corte di Cassazione, la
 quale  aveva  ritenuto  il  predetto   ordine   costituire   sanzione
 amministrativa e non pena accessoria;
      che  il  medesimo  Pretore  di  Lucca,  in  sede  di  rinvio, ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale del citato art. 7,
 ultimo  comma,  della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
 di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero
 e  sanatoria  delle  opere  edilizie)  in riferimento agli artt. 104,
 primo comma e 101, secondo comma, Cost., assumendo che l'attribuzione
 al  giudice  del  potere-dovere  d'emanare  con la sentenza penale di
 condanna un provvedimento di natura amministrativa rende  inevitabile
 l'interferenza dei poteri conferiti alla Pubblica Amministrazione con
 la funzione giurisdizionale, cosi'  condizionando  l'esercizio  della
 predetta funzione alle decisioni del potere amministrativo;
      che,  di  conseguenza,  secondo il giudice a quo, l'attribuzione
 alla Pubblica Amministrazione del potere d'intervenire sull'esercizio
 della  funzione  giurisdizionale,  fino  ad  imporre  la  modifica di
 statuizioni prese in sede giurisdizionale od a dare  esecuzione  alle
 stesse,   contrasta   con   il   principio   d'autonomia  dell'ordine
 giudiziario e con quello di  soggezione  del  giudice  soltanto  alla
 legge;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che  non sussiste il denunziato contrasto della norma
 impugnata con il principio di soggezione del giudice alla  legge,  di
 cui  all'art.  101  Cost., giacche' e' la legge ad imporre al giudice
 ordinario  d'adottare,  nei  casi  previsti  di  mancato   intervento
 dell'autorita'   amministrativa,   il  provvedimento  di  demolizione
 dell'opera abusiva;
      che  la  giurisprudenza  della  Corte  di  Cassazione,  malgrado
 qualche decisione contraria (ad es.  Sez.  III,  23  settembre  1987,
 Lofonso)  successivamente,  sia a sezioni unite (Sez. Un., 10 ottobre
 1987, Bruni) sia a sezioni semplici in  numerorissime  decisioni  (ad
 es.,  Sez.  III,  18  dicembre  1987,  Izzo; Sez. III, 8 aprile 1988,
 Gregori; Sez. III, 13 aprile 1988, Palomba; Sez. III, 22 aprile 1988,
 Medda;  Sez.  III,  22  aprile 1988, Palmas; Sez. III, 9 maggio 1988,
 Florio; Sez. III, 24 maggio 1988, Melis; Sez. III,  27  maggio  1988,
 Angelini;  Sez.  III,  27 giugno 1988, Serafino; Sez. II, 8 settembre
 1988, Zerbini; Sez. III, 28 settembre 1988,  Coppola)  nonche'  nella
 stessa  sentenza di rinvio al giudice a quo (Sez. III, 8 aprile 1988,
 Bonassin) ha ritenuto che l'ordine di demolizione di  cui  al  citato
 art.  7 della legge n. 47 del 1985 e' emesso in via sostitutiva della
 mancata  esecuzione  della  demolizione   da   parte   dell'autorita'
 amministrativa  ed  a  chiusura  di  tutto  un  sistema sanzionatorio
 amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo;
      che,  di  conseguenza,  alla  stregua  del  diritto vivente, non
 sussiste il denunziato contrasto con l'art. 104 Cost.;
      che dal combinato disposto degli artt. 101, secondo comma e 104,
 primo  comma,  Cost.  non  si  ricava  alcun  principio   di   valore
 costituzionale  che  impedisca  al giudice ordinario l'emanazione, in
 via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi;
      che nel caso di specie, non essendo stato emanato dall'Autorita'
 amministrativa alcun  provvedimento  incompatibile  con  l'ordine  di
 demolizione,  il  giudice a quo non ha altro obbligo se non quello di
 rinviare  gli  atti  all'Autorita'  amministrativa  per  l'esecuzione
 dell'ordine di demolizione;
      che,   pertanto,   la   proposta   questione   di   legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.