ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della
 legge 28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo
 dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
 delle opere edilizie) e 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298
 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47)
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Rovereto -
 Sezione distaccata di Riva del Garda nel procedimento penale a carico
 di Angelini Mario ed altri, iscritta al n. 343 del registro ordinanze
 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  29,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
      2)   ordinanza  emessa  il  22  febbraio  1989  dal  Pretore  di
 Poggibonsi nel procedimento penale a  carico  di  Pasquinuzzi  Dario,
 iscritta  al  n.  382  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  36,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
      3)   ordinanza  emessa  il  22  febbraio  1989  dal  Pretore  di
 Poggibonsi nel procedimento penale a  carico  di  Pasquinuzzi  Dario,
 iscritta  al  n.  383  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  36,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  d'intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il Pretore di Rovereto, con ordinanza del 23 maggio
 1989 (Reg. ord. n. 343/1989) ed il Pretore  di  Poggibonsi,  con  due
 ordinanze  del  22 febbraio 1989 (Reg. ord. nn. 382 e 383/1989) hanno
 sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.
 47    (Norme    in    materia     di     controllo     dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 edilizie) nella parte in cui prevedono come  causa  d'estinzione  dei
 reati   contravvenzionali  il  solo  rilascio  della  concessione  in
 sanatoria e non anche il caso  in  cui  l'imputato  abbia  provveduto
 prima  della  condanna  ad  eliminare  le  opere  abusive,  con  cio'
 ripristinando  pienamente  la  situazione  di  legalita'  in   ordine
 all'assetto urbanistico-edilizio del territorio;
      che  il Pretore di Poggibonsi, con le due indicate ordinanze del
 22 febbraio 1989, ha altresi'  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8-quater
 del  decreto-legge  23  aprile  1985,   n.   146,   convertito,   con
 modificazioni,  nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni
 termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 di cui sopra) nella
 parte  in  cui  limita  il beneficio della non punibilita' a coloro i
 quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985  senza
 estenderlo  anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione
 successivamente a tale data;
      che  nei  giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
    Considerato  che, per l'identita' o connessione delle questioni, i
 giudizi possono essere riuniti;
      che identiche questioni di legittimita' costituzionale sono gia'
 state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167  del
 1989,  la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della
 legge n. 47  del  1985  devono  essere  interpretati  nel  senso  che
 l'estinzione  del  reato  di costruzione edilizia abusiva si verifica
 anche a favore di chi abbia demolito  il  manufatto,  sempre  che  si
 tratti  di  costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere
 la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in  quanto
 non incompatibile con gli strumenti urbanistici;
      che  la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla
 base della documentazione in suo possesso, e' tenuto ad accertare  la
 compatibilita'  del  manufatto  demolito  con  i  predetti  strumenti
 urbanistici  ed  a  rilasciare,  in  caso  d'accertamento   positivo,
 certificazione di conformita' agli stessi strumenti;
      che  le medesime questioni sono state successivamente dichiarate
 manifestamente infondate con ordinanze nn. 274/1989 e 415/1989;
      che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti
 nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  con  le
 precitate decisioni;
      che,   pertanto,   le   sollevate   questioni   di  legittimita'
 costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.