ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del d.P.R.
 26  aprile  1986,  n.  131  (Approvazione  del  testo   unico   delle
 disposizioni   concernenti   l'imposta   di  registro)  promosso  con
 ordinanza emessa il 5 novembre 1988 dalla Commissione  tributaria  di
 1Π grado  di Asti sui ricorsi riuniti proposti dalla S.r.l. Edilizia
 Carducci e Sacco-Botto Carlo ed altri contro l'Ufficio  del  Registro
 di  Asti, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1989;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che con ordinanza 5 novembre 1988 (Reg. ord. n. 414/1989)
 la Commissione tributaria di  1Π grado  di  Asti  ha  sollevato,  in
 riferimento    all'art.    3   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,  nella
 parte  in  cui  non consente l'oblazione della pena pecuniaria per le
 violazioni accertate;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   concludendo   per   l'inammissibilita'   e,   comunque,  per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  non  esiste  un  principio costituzionale per il
 quale la pena pecuniaria non  possa  essere  applicata  ove  non  sia
 legislativamente    prevista   la   preventiva   possibilita'   della
 definizione in via breve;
      che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art. 15
 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) e' stato derogato  dal  legislatore
 per  alcune  imposte  (non  solo per quella di registro ma anche, ad.
 es., per quella di successione);
      che tali deroghe non sono manifestamente irrazionali giacche' le
 peculiarita' delle  diverse  imposte  non  impongono  uniformita'  di
 disciplina anche in ordine alla conciliazione amministrativa;
      che  anche  il  sistema  d'irrogazione  della pena pecuniaria e'
 diversamente  strutturato  per   l'imposta   di   registro;   invero,
 l'irrogazione  della  pena pecuniaria e' contestuale alla rilevazione
 della violazione, a differenza di quanto previsto in materia di  IVA,
 nella   quale   la  detta  rilevazione  e  l'irrogazione  delle  pene
 pecuniarie  avvengono  in  distinti  momenti,  sicche'  e'  possibile
 l'oblazione nei trenta giorni successivi alla relativa rilevazione;
      che,  peraltro,  per  l'imposta  di registro, la riduzione ad un
 sesto della pena  massima  costituisce  l'equivalente,  in  concreto,
 della definizione in via breve, pur essendo diversa la natura dei due
 istituti;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  dalla  Commissione
 tributaria  di  1Π grado  di  Asti  va   dichiarata   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;