ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, primo
 comma, della legge  15  febbraio  1958,  n.  46  (Nuove  norme  sulle
 pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4, primo comma, del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico  delle  norme
 sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
 Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1989 dal  Tribunale
 amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Cims
 Elena contro il Ministero  della  Difesa,  iscritta  al  n.  424  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Cims  Elena nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza  indicata in epigrafe il Tribunale
 amministrativo regionale per la Campania dubita, in riferimento  agli
 artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della legittimita' costituzionale
 degli artt. 1, primo comma, della  legge  15  febbraio  1958,  n.  46
 (Nuove  norme  sulle  pensioni  ordinarie  a carico dello Stato) e 4,
 primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092  (Approvazione  del
 testo  unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
 civili e militari dello Stato), in quanto impongono il collocamento a
 riposo  dei  dipendenti  statali al compimento del sessantacinquesimo
 anno di eta' anche in caso di mancato raggiungimento  dell'anzianita'
 di  servizio  necessaria per il conseguimento del diritto a pensione,
 fissata, per i  dipendenti  civili,  in  quindici  anni  di  servizio
 effettivo (art. 42 decreto del Presidente della Repubblica cit.);
      che  cio'  darebbe luogo a disparita' di trattamento rispetto ai
 dipendenti privati - cui  e'  invece  consentito,  in  tal  caso,  di
 continuare  a  prestare la propria opera (art. 6 del decreto-legge 22
 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge  26
 febbraio 1982, n. 54) - e si risolverebbe in menomazione della tutela
 previdenziale, comportando il mancato conseguimento di mezzi adeguati
 alle esigenze di vita in caso di vecchiaia;
      che  la  parte privata Cims Elena ha aderito alla prospettazione
 dell'ordinanza, mentre il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
 chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
    Considerato che la medesima questione, gia' sollevata in relazione
 al solo art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del  1973,  e'  stata
 dichiarata  non  fondata,  in riferimento ad entrambi i profili sopra
 prospettati, con la sentenza n. 461 del 1989; che l'estensione  della
 censura  all'art.  1,  primo  comma,  della  legge n. 46 del 1958 non
 modifica i termini della questione, trattandosi della medesima  norma
 nel  testo  vigente  anteriormente  all'emanazione  del  citato testo
 unico; che  l'ordinanza  in  esame  non  prospetta  argomentazioni  o
 profili  nuovi  rispetto  a  quelli  gia'  considerati nella predetta
 sentenza; che cio' vale anche quanto  al  richiamo  al  piu'  elevato
 limite  di  eta'  (settanta  anni) fissato ai fini del collocamento a
 riposo per talune categorie di  dipendenti  statali,  trattandosi  di
 disposizioni  particolari  derogatorie  rispetto alla regola generale
 vigente - come limite superiore non valicabile -  sia  per  l'impiego
 pubblico che per l'impiego privato;
      che  pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;