ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Cims Elena contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Cims Elena nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in quanto impongono il collocamento a riposo dei dipendenti statali al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' anche in caso di mancato raggiungimento dell'anzianita' di servizio necessaria per il conseguimento del diritto a pensione, fissata, per i dipendenti civili, in quindici anni di servizio effettivo (art. 42 decreto del Presidente della Repubblica cit.); che cio' darebbe luogo a disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti privati - cui e' invece consentito, in tal caso, di continuare a prestare la propria opera (art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54) - e si risolverebbe in menomazione della tutela previdenziale, comportando il mancato conseguimento di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia; che la parte privata Cims Elena ha aderito alla prospettazione dell'ordinanza, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che la medesima questione, gia' sollevata in relazione al solo art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, e' stata dichiarata non fondata, in riferimento ad entrambi i profili sopra prospettati, con la sentenza n. 461 del 1989; che l'estensione della censura all'art. 1, primo comma, della legge n. 46 del 1958 non modifica i termini della questione, trattandosi della medesima norma nel testo vigente anteriormente all'emanazione del citato testo unico; che l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni o profili nuovi rispetto a quelli gia' considerati nella predetta sentenza; che cio' vale anche quanto al richiamo al piu' elevato limite di eta' (settanta anni) fissato ai fini del collocamento a riposo per talune categorie di dipendenti statali, trattandosi di disposizioni particolari derogatorie rispetto alla regola generale vigente - come limite superiore non valicabile - sia per l'impiego pubblico che per l'impiego privato; che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;