IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla causa civile iscritta al
 n. 329/1986 r.g.a.c. tra Quartu ing. Rolando residente in Cagliari ed
 elettivamente  domiciliato  in  Sassari,  via  Manno  n.  33,  presso
 l'avvocato  Nino  Arru  che  lo  rappresenta  e  difende   unitamente
 all'avvocato  Bruno Pinna di Cagliari, in virtu' di procura a margine
 dell'atto di citazione, attore, contro l'unita' sanitaria locale n. 2
 con  sede  in  Alghero,  in  persona  del  suo  legale rappresentante
 pro-tempore, difesa dall'avvocato Claudio Montalto, convenuta;
    Visti  gli  atti  della  presente  causa  avente  per  oggetto  il
 pagamento  di  compensi  per   prestazioni   professionali   eseguito
 dall'ing. Quartu a favore della u.s.l. n. 2 di Alghero.
    Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale, proposta dalla
 convenuta, dell'art. 9, ultimo  comma,  della  tariffa  professionale
 ingegneri  e  architetti  approvata  con  legge 2 marzo 1949, n. 143,
 nella parte in cui prevede che sulle somme  dovute  e  non  pagate  a
 saldo  della  specifica  entro  il  termine  di giorni sessanta dalla
 consegna della stessa, decorrono in favore  del  professionista  e  a
 carico del committente, gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale
 di sconto stabilito dalla Banca d'Italia; ritenuto  che,  essendo  il
 tasso  ufficiale  di  sconto  notoriamente di gran lunga maggiore del
 tasso legale, al quale sono normalmente  ragguagliati  gli  interessi
 moratori,  la  norma  citata  pone  l'ingegnere e l'architetto in una
 situazione  di  indiscutibile  vantaggio  rispetto  ad   ogni   altro
 professionista  la cui tariffa non contenga una analoga disposizione;
 sebbene infatti l'ingegnere esplichi la propria attivita' in modo del
 tutto  simile  a qualsivoglia altro esercente la libera professione e
 per le sue prestazioni abbia diritto a compensi il cui pagamento puo'
 essere   differito   nel   tempo,  competono  all'ingegnere  medesimo
 interessi moratori notevolmente maggiori sicche', pur in presenza  di
 situazioni  identiche,  ci  si  trova  di  fronte  ad  un trattamento
 differenziato  che  non   trova   razionale   giustificazione   nella
 particolare  natura  della  attivita' svolta; che detta situazione di
 previlegio non appare giustificata neppure nei confronti degli  altri
 creditori  di  somme  di  denaro  i  quali  non rivestono la suddetta
 qualita' professionale posto che costoro, anche a voler  tener  conto
 dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione in tema di
 rivalutazione monetaria di  crediti  pecuniari,  debbono  pur  sempre
 provare  il  maggior  danno  loro  derivato  dal  diminuito potere di
 acquisto del denaro, ai sensi dell'art. 1224, ultimo comma, del c.c.,
 mentre  da siffatto onere della prova sono sollevati ex lege in forza
 dell'art. 9, ultimo  comma,  della  legge  citata  gli  esercenti  la
 professione  d'ingegnere;  donde la conclusione che la norma in esame
 attribuisce all'ingegnere  un  immotivato  privilegio  che  crea  una
 sicura   disparita'   di   trattamento   tra   le  diverse  categorie
 professionali e nei confronti  degli  atri  creditori  di  denaro  in
 genere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, secondo il quale
 "tutti  i  cittadini  sono  uguali  davanti  alla  legge.....   senza
 distinzione  di  condizioni  personali  e  sociali....."; atteso che,
 pertanto,  l'eccezione  che  ci  occupa  non  appare   manifestamente
 infondata e che inoltre detta questione e' rilevante ai fini di causa
 perche' si deve stabilire in quale misura  competano  all'attore  gli
 interessi  di  mora sulle sue spettanze (la contestazione verte nella
 fattispecie proprio su questo punto, essendo incontroversa  la  somma
 capitale  dovuta);  che,  alla  luce  di quanto segnalato dalla Corte
 costituzionale - gia' investita dalla questione - con ordinanze 25/2,
 2  marzo  1987,  n.  67,  l'accertata rilevanza permane anche a voler
 tenere conto del principio secondo il quale  il  danno  provocato  da
 inadempimento  di  debiti  pecuniari  derivanti da rapporto di lavoro
 dipendente od autonomo e' determinato alla stregua  degli  artt.  429
 del  c.p.c.  e  150  del  d.a. del c.p.c. (a tale fine e' sufficiente
 considerare che, applicando l'indice Istat relativo al marzo 1983  il
 credito  de  quo  verrebbe  maggiorato  di  appena  il  47%,  mentre,
 attribuendo al professionista gli interessi  legali  ragguagliati  al
 tasso  ufficiale  di sconto - il quale, essendo dalla stessa epoca ad
 oggi oscillato fra il 18% e il 12%, si e' tenuto su una media del 15%
 all'anno  per sei anni - l'importo capitale avrebbe un incremento non
 inferiore al 90%);