IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla causa civile iscritta al n. 329/1986 r.g.a.c. tra Quartu ing. Rolando residente in Cagliari ed elettivamente domiciliato in Sassari, via Manno n. 33, presso l'avvocato Nino Arru che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bruno Pinna di Cagliari, in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione, attore, contro l'unita' sanitaria locale n. 2 con sede in Alghero, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, difesa dall'avvocato Claudio Montalto, convenuta; Visti gli atti della presente causa avente per oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali eseguito dall'ing. Quartu a favore della u.s.l. n. 2 di Alghero. Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale, proposta dalla convenuta, dell'art. 9, ultimo comma, della tariffa professionale ingegneri e architetti approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica entro il termine di giorni sessanta dalla consegna della stessa, decorrono in favore del professionista e a carico del committente, gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia; ritenuto che, essendo il tasso ufficiale di sconto notoriamente di gran lunga maggiore del tasso legale, al quale sono normalmente ragguagliati gli interessi moratori, la norma citata pone l'ingegnere e l'architetto in una situazione di indiscutibile vantaggio rispetto ad ogni altro professionista la cui tariffa non contenga una analoga disposizione; sebbene infatti l'ingegnere esplichi la propria attivita' in modo del tutto simile a qualsivoglia altro esercente la libera professione e per le sue prestazioni abbia diritto a compensi il cui pagamento puo' essere differito nel tempo, competono all'ingegnere medesimo interessi moratori notevolmente maggiori sicche', pur in presenza di situazioni identiche, ci si trova di fronte ad un trattamento differenziato che non trova razionale giustificazione nella particolare natura della attivita' svolta; che detta situazione di previlegio non appare giustificata neppure nei confronti degli altri creditori di somme di denaro i quali non rivestono la suddetta qualita' professionale posto che costoro, anche a voler tener conto dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione in tema di rivalutazione monetaria di crediti pecuniari, debbono pur sempre provare il maggior danno loro derivato dal diminuito potere di acquisto del denaro, ai sensi dell'art. 1224, ultimo comma, del c.c., mentre da siffatto onere della prova sono sollevati ex lege in forza dell'art. 9, ultimo comma, della legge citata gli esercenti la professione d'ingegnere; donde la conclusione che la norma in esame attribuisce all'ingegnere un immotivato privilegio che crea una sicura disparita' di trattamento tra le diverse categorie professionali e nei confronti degli atri creditori di denaro in genere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, secondo il quale "tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge..... senza distinzione di condizioni personali e sociali....."; atteso che, pertanto, l'eccezione che ci occupa non appare manifestamente infondata e che inoltre detta questione e' rilevante ai fini di causa perche' si deve stabilire in quale misura competano all'attore gli interessi di mora sulle sue spettanze (la contestazione verte nella fattispecie proprio su questo punto, essendo incontroversa la somma capitale dovuta); che, alla luce di quanto segnalato dalla Corte costituzionale - gia' investita dalla questione - con ordinanze 25/2, 2 marzo 1987, n. 67, l'accertata rilevanza permane anche a voler tenere conto del principio secondo il quale il danno provocato da inadempimento di debiti pecuniari derivanti da rapporto di lavoro dipendente od autonomo e' determinato alla stregua degli artt. 429 del c.p.c. e 150 del d.a. del c.p.c. (a tale fine e' sufficiente considerare che, applicando l'indice Istat relativo al marzo 1983 il credito de quo verrebbe maggiorato di appena il 47%, mentre, attribuendo al professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto - il quale, essendo dalla stessa epoca ad oggi oscillato fra il 18% e il 12%, si e' tenuto su una media del 15% all'anno per sei anni - l'importo capitale avrebbe un incremento non inferiore al 90%);