IL TRIBUNALE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti Magistrati, sull'istanza di riesame presentata dal difensore di Candelori Marina avverso il decreto di perquisizione (e successivo sequestro) emesso in data 12 novembre 1989 dal pubblico ministero di Bologna, sentiti, in Camera di consiglio, il pubblico ministero ed il difensore a norma dell'art. 324 del codice di procedura penale 1988; Osservato che: 1) deve essere riconosciuto l'interesse della Candelori, e per lei del suo difensore, di proporre la presente istanza di riesame, in quanto la stessa, al momento della emissione, nei suoi confronti, del decreto di perquisizione, ha assunto la qualita' di indagata nell'ambito del procedimento per i reati di ricettazione e favoreggiamento reale e, nel contempo, e' la persona alla quale le cose sono state sequestrate, e come tale e' uno dei soggetti cui le norme attribuiscono la facolta' di impugnare con istanza di riesame il provvedimento di sequestro (artt. 257 e 322 del codice di procedura penale 1988); 2) il sequestro nei confronti dell'istante e' stato operato in esecuzione di decreto di perquisizione emesso dal p.m., di tal che, per verificare la sussistenza di una adeguata motivazione da parte dell'autorita' procedente, occorre esaminare l'unico provvedimento che l'a.g. doveva emettere ed ha emesso, quello con cui e' stata disposta la perquisizione, nel corso della quale, ai sensi degli artt. 247 e 252 del c.p.p. 1988, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro gli oggetti di cui al separato processo verbale; 3) il decreto di perquisizione appare certamente adeguatamente motivato. Il p.m. ha fatto riferimento al fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione della Candelori si trovassero cose pertinenti al delitto per cui si procede (ricettazione ed altro), per il fatto che la stessa avrebbe custodito oggetti di pertinenza di Negrini Roberto, latitante; tale circostanza emerge certamente dagli atti trasmessi dal p.m. a questo Tribunale: processo verbale di vane ricerche di Negrini (aff. 9); rapporto n.a.s. di Bologna del 31 ottobre 1989 (aff. 11); sequestro alla madre di Negrini, Merlini Fiorisa, di un foglio contenente un elenco di mobili ed oggetti in consegna a "Marina" (Candelori Marina); 4) sussiste altresi' fumus del reato contestato, desumibile, tra l'altro, dall'avvenuto sequestro in data 9 novembre 1989, presso lo spedizioniere "Alimondi", di un pacco indirizzato al Negrini, latitante, presso un suo recapito negli U.S.A., risultato contenere due preziose statuette, gia' oggetto di furto presso l'archiginnasio di Bologna, di rilevante valore artistico ed economico, oltre che dal suddetto sequestro alla madre del Negrini di un elenco di oggetti e mobili dati in custodia o consegnati dal Negrini alla Candelori; 5) durante la perquisizione non e' stata applicata la norma di cui all'art. 250, comma 2, del c.p.p. 1988, essendo stata la perquisizione eseguita alla presenza di tale Magtipon M. Garizaldy, figlio della domestica del proprietario dello stabile e dell'appartamento occupato dalla Candelori, il quale non e' qualificabile come una delle persone indicate dalla norma citata; in assenza di tali persone, non si e' provveduto a norma dell'art. 80, 2 comma, delle disp. att., come invece avrebbe dovuto accadere; l'inosservanza di tali formalita', tuttavia, non da' luogo, a parere del collegio, ad alcuna ipotesi di nullita' dell'avvenuto sequestro, non essendovi alcuna precisione espressa in tal senso; non si ritiene configurabile neppure nel caso di specie la nullita' di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) giacche' non era presente (al momento della perquisizione) alcuna delle persone di cui al citato articolo 250, 2 comma, del c.p.p. (cfr. verbale di perquisizione) e l'art. 80 delle disp. att. che avrebbe dovuto essere applicato, non appare di per se' funzionale ad assicurare l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'indagato; per altro l'art. 191 del c.p.p. 1988 prevede espressamente che non possano essere utilizzate le prove acquisite "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", mentre non sancisce in via generale alcuna inefficacia per le prove acquisite senza il rispetto di prescrizioni imposte dalla legge, fatte salve ovviamente specifiche disposioni in tal senso; 6) ha lamentato la difesa l'avvenuto sequestro di oggetti in assenza di qualsiasi criterio informatore, come ad esempio quello di oggetti non risultanti nell'elenco trovato in possesso della Merlini; a cio' va obiettato che, in considerazione del fatto che si procede per ricettazione e trafugamento di opere di rilevante valore artistico a carico di Negrini e Candelori, tutti gli oggetti (mobili, quadri e suppellettili) sequestrati appaiono allo stato poter essere pertinenti a tali reati, in quanto tutti oggetti di valore, in grande prevalenza antichi, e cio' indipendentemente dalla loro presenza nell'elenco ritrovato; ed invero la tela raffigurante il martirio di S. Sebastiano ed il quadro raffigurante una figura d'uomo, appunto non inseriti nell'elenco, sono stati da due esperti, convocati appositamente, riconosciuti come opere d'arte d'apprezzabile valore artistico; pertanto, allo stato deve essere mantenuto il sequestro per tutti gli oggetti rinvenuti; 7) ha lamentato infine la difesa la illegittimita' costituzionale dell'art. 365 del c.p.p. 1988 laddove non prevede alcuna possibilita' di nomina di difensore in caso di assenza della persona nei confronti della quale si procede alla perquisizione; Rileva il Collegio innanzitutto che la questione appare rilevante poiche', per le ragioni sopra evidenziate, il provvedimento di sequestro qui impugnato deve essere sotto ogni altro profilo confermato, e l'unica questione da esaminare resta proprio quella relativa alla mancata assistenza del difensore, la questione appare altresi' non manifestamente infondata, l'art. 365 del c.p.p. 1988 prevede che il p.m., quando procede al compimento di atti di perquisizione e sequestro, chieda alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se e' assistita da un difensore di fiducia e che, qualora costei ne sia priva, designi un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 3 comma. Aggiunge l'art. 365, al comma secondo, che il difensore ha facolta' di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'art. 249. Dunque, in caso di presenza dell'indagato, il pubblico ministero deve senz'altro dare avviso al difensore, di fiducia o d'ufficio, difensore che, seppure non abbia ovviamente diritto a preavviso (data la peculiarita' del provvedimento di perquisizione, e la sua natura "di atto a sorpresa"), ha la facolta' di assistere. Tale obbligo del p.m., in caso di presenza dell'indagato, e' ricavabile da una semplice lettura della norma citata, ed appare ancor piu' evidente sulla base del rapporto con la disposione dell'art. 250 del c.p.p. 1988, ove il legislatore lascia invece all'imputato presente o a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo la decisione di avvalersi o meno della facolta' di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, prevedendo cosi' appunto una facolta' di scelta dell'indagato che invece nell'art. 365 del c.p.p. non e' contemplata (il p.m. "chiede" se l'indagato sia assistito da difensore di fiducia e, se ne e' privo "designa" un difensore d'ufficio); analogo obbligo per il p.m. non e' invece previsto dall'art. 365 del c.p.p. per il caso in cui l'indagato sia assente; appare al collegio che non possa qualificarsi come manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 365 c.p.p. 1988, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24, 2 comma della Costituzione, laddove non prevede l'avviso ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato che, per qualsiasi causa, non sia presente; infatti, la ratio della previsione della facolta' per il difensore di assistere all'atto della perquisizione, appare finalizzata non solo a garantire un'assistenza tecnica all'indagato presente, ma anche ad assicurare, nell'interesse dell'indagato, assente o presente, la regolarita' dell'attivita' di ricerca e di acquisizione della prova) l'art. 365 3 comma, infatti, richiamando l'art. 364 7 comma, prevede che il difensore, qualora assista, possa presentare al p.m. richiesta, osservazioni e riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale; non sembra peranto costituzionalmente legittimo discriminare l'indagato assente (che gia' in quanto tale puo' vedere in qualche modo, diminuita la sua possibilita' di difendersi) rispetto a quello presente, privando il primo della possibilita' - invece riconosciuta al sencondo - che suo difensore di fiducia, se gia' nominato in atti, od un difensore di ufficio appositamente nominato dal p.m. (come avverra' nella maggior parte dei casi, dato la stadio iniziale delle indagini in cui normalmente e' disposta la perquisizione) assista all'atto e svolga eventualmente le suddette attivita' difensive.