ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 sexies della
 legge 1Πdicembre 1970, n. 898, promosso  con  ordinanza  emessa  l'8
 marzo  1989 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di
 Vinci Francesco, iscritta al n. 409 del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 37, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che, nel corso del procedimento penale a carico di Vinci
 Francesco,   imputato   di   "essersi   sottratto   all'obbligo    di
 corresponsione  dell'assegno  stabilito  dal  Tribunale di Genova con
 sentenza di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  del  25
 marzo  1982  per  il mantenimento della figlia Cinzia", il Pretore di
 Genova, con ordinanza dell'8 marzo 1989, ha  sollevato  questioni  di
 legittimita'  dell'art.  12  sexies  della legge 1Πdicembre 1970, n.
 898, nel testo introdotto dall'art. 21 della legge 6 marzo  1987,  n.
 74;
      che,  in particolare, per il giudice a quo, la norma denunciata,
 assoggettando alle pene previste dall'art. 570 del codice  penale  il
 coniuge  che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto
 a norma degli artt. 5 e 6 della stessa legge  1Π dicembre  1970,  n.
 898,   quale   modificata   dalla   legge   6   marzo  1987,  n.  74,
 contrasterebbe:
       a)  con  l'art.  3  della Costituzione, perche', pur essendo la
 "situazione del coniuge divorziato  a  cui  carico  sia  stato  posto
 l'obbligo    di    corrispondere    l'assegno"    all'altro   coniuge
 "sostanzialmente uguale a quella del  coniuge  separato  cui  incomba
 l'obbligo   di   mantenimento",   il   regime   penale   risulterebbe
 irrazionalmente squilibrato  a  favore  del  secondo,  punibile  solo
 quando abbia fatto mancare al coniuge separato i mezzi di sussistenza
 e non anche quando - come, invece, avviene per il coniuge  divorziato
 -  si  sia  limitato  a non adempiere l'obbligo stabilito dal giudice
 civile;
       b)  con  l'art.  3 della Costituzione, perche', mentre il reato
 previsto dall'art.  570  del  codice  penale  in  danno  del  coniuge
 separato  e'  perseguibile solo a querela di parte, il reato previsto
 dall'art.  12  sexies  della  legge   n.   898   del   1970   sarebbe
 irrazionalmente perseguibile d'ufficio;
       c) con l'art. 3 della Costituzione, perche' la norma denunciata
 punisce con le stesse sanzioni comminate  dall'art.  570  del  codice
 penale  il  genitore  "che non adempia l'obbligo della corresponsione
 dell'assegno" previsto dall'art. 6 della legge n. 898  del  1970,  un
 assegno  "che  essendo  assistenziale  e  non  alimentare puo' essere
 superiore a  quanto  necessario  per  l'assicurazione  dei  mezzi  di
 sussistenza";
       d) con l'art. 3 della Costituzione, perche' la norma denunciata
 sarebbe irrazionalmente  discriminatoria  nei  confronti  del  figlio
 maggiorenne  di  genitori  separati "o addirittura di genitori ancora
 regolarmente   coniugati",   che   non   abbia    ancora    raggiunto
 l'indipendenza  economica, rispetto al figlio maggiorenne di genitori
 divorziati, il quale si trovi  in  identica  condizione;  e  cio'  in
 quanto  -  mentre  l'art.  6 della legge n. 898 del 1970 "consente al
 giudice  civile  di  stabilire  un  assegno  in  favore  del   figlio
 maggiorenne  che  non  ha ancora una indipendenza economica", assegno
 tutelato penalmente dall'art. 12 sexies della stessa legge n. 898 del
 1970,  "in caso di violazione di tale obbligo" - un'analoga tutela e'
 negata al figlio  maggiorenne  di  genitori  separati,  dato  che  la
 "tutela penale dell'art. 570 c.p." e' "limitata ai figli minori";
       e)  con  l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione ("in
 relazione all'art. 1  codice  penale"),  per  l'indeterminatezza  del
 precetto,   che   non   permetterebbe  di  individuare  la  "condotta
 penalmente rilevante in tutti i suoi elementi strutturali" e, piu' in
 particolare,  "se  l'art.  12 sexies debba applicarsi solo al coniuge
 che si rende inadempiente dopo l'entrata in vigore della legge  74/87
 ad  un  assegno  stabilito a favore dell'ex coniuge dopo l'entrata in
 vigore della legge o anche al coniuge che sotto il vigore della nuova
 legge  si  renda  inadempiente  ad  un  assegno stabilito dal giudice
 civile prima dell'entrata in vigore della L. 74/87";
       f)  con  l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, perche',
 "ove  si  accedesse  all'interpretazione"  in  base  alla  quale  "e'
 comunque  sanzionato dall'art. 12 sexies stesso l'inadempimento della
 corresponsione dell'assegno di divorzio, anche se stabilito sotto  il
 vigore  della  precedente  disciplina  anteriore alla legge 74/87, ne
 deriverebbe   una    violazione    del    principio    costituzionale
 dell'irretroattivita' della legge penale";
       g)  con  l'art.  25, secondo comma, della Costituzione, perche'
 non  sarebbe  chiaro  se  il  richiamo  all'applicazione  delle  pene
 previste  dall'art. 570 del codice penale abbia riferimento alle pene
 alternativamente  previste  dal  primo   comma   ovvero   alle   pene
 congiuntamente previste dal secondo comma;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  le  questioni siano dichiarate manifestamente
 infondate o inammissibili;
    Considerato  che, essendo stato nella specie contestato l'addebito
 "di essersi  sottratto  all'obbligo  di  corresponsione  dell'assegno
 stabilito  dal  Tribunale  di Genova con sentenza di cessazione degli
 effetti civili del  matrimonio...per  il  mantenimento  della  figlia
 minore",  le questioni a, b, d, e, f e g risultano del tutto prive di
 rilevanza nel processo a quo;
      che   l'unica  questione  rilevante,  cioe'  quella  concernente
 l'ingiustificata identita' di trattamento fra genitore  divorziato  e
 genitore non divorziato, entrambi assoggettati alle sanzioni previste
 dall'art. 570 del codice penale, e' stata gia' dichiarata non fondata
 con  sentenza  n. 479 del 1989 e che nell'ordinanza di rimessione non
 vengono addotti argomenti nuovi rispetto a  quelli  allora  esaminati
 dalla Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;