ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per  l'abrogazione  dell'art.  35, primo comma,
 limitatamente alle parole: "dell'art. 18 e"  della  legge  20  maggio
 1970,  n. 300, recante il titolo "Norme sulla tutela della liberta' e
 dignita' dei lavoratori, della liberta'  sindacale  e  dell'attivita'
 sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
    Vista  l'ordinanza  del  19  dicembre  1989 con la quale l'Ufficio
 Centrale  per  il  Referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la predetta richiesta;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 16 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Udito  l'avvocato  Valerio  Onida  per i presentatori e l'Avvocato
 dello Stato Giorgio D'Amato  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  L'Ufficio  Centrale per il referendum, costituito presso la
 Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio  1970,  n.
 352,  e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum popolare presentata il  30  giugno  1989  da  Russo  Spena
 Giovanni,  Alberti Fabio, Barone Antonio, Patta Gian Paolo, Bolognesi
 Marida, sul seguente quesito:  "Volete che sia  abrogato  l'art.  35,
 primo  comma, limitatamente alle parole 'dell'art. 18 e', della legge
 20 maggio 1970, n. 300, recante il titolo 'Norme sulla  tutela  della
 liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale e
 dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
 collocamento'".
    2.  -  Con  ordinanza  del  19  dicembre 1989, l'Ufficio Centrale,
 richiamate le precedenti delibere  e  verificati  i  risultati  delle
 operazioni  di  riscontro  compiute  dal  C.E.D., ha dato atto che la
 richiesta di cui trattasi ha  riportato  sottoscrizioni  regolari  in
 numero superiore alle cinquecentomila.
    Ricevuta  la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
 Corte ha fissato, per la  conseguente  deliberazione,  il  giorno  16
 gennaio  1990,  dandone  comunicazione,  a sua volta, ai presentatori
 della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
 dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
    3.  -  Si  sono  costituiti  i  sig.ri Fabio Alberti, Vito Nocera,
 Marida Bolognesi e Gian Paolo Patta, quali promotori  e  presentatori
 del   referendum   di   cui   trattasi,   concludendo   per   la  sua
 ammissibilita'.
   4.   -  Nell'imminenza  della  camera  di  consiglio,  l'Avvocatura
 Generale  dello  Stato  ha  presentato  memoria  concludendo  per  la
 declaratoria di inammissibilita' del referendum in esame.
    Richiama il sistema legislativo articolato:
       a)  sull'art.  2118 del codice civile (recesso ad nutum) che si
 applica per i lavoratori i quali dipendono da non imprenditori  o  da
 imprenditori  che  occupano  non  piu' di trentacinque dipendenti nel
 complesso  aziendale  o  non  piu'  di  quindici  in  singola  unita'
 produttiva;
       b)  sugli  artt.  8  e  11  della  legge  n.  604  del 1966 che
 prevedono, per i lavoratori presso imprenditori che occupino piu'  di
 trentacinque dipendenti, in caso di licenziamento ingiustificato e di
 mancata riassunzione da parte del datore di lavoro,  il  risarcimento
 dei danni (c.d. tutela obbligatoria);
       c) sugli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei
 lavoratori) che, per i lavoratori presso imprenditori che occupino in
 unita'   produttive   piu'  di  quindici  dipendenti,  dispongono  la
 reintegrazione nel posto di lavoro  in  caso  di  accertamento  della
 insussistenza  di una giusta causa o giustificato motivo (c.d. tutela
 reale).
    Rileva altresi' il coordinamento delle diverse normative.
    Ricorda che le proposte referendarie originariamente erano tre: la
 prima concerneva  l'abrogazione  dell'art.  35,  primo  comma,  dello
 Statuto  dei  lavoratori;  la  seconda  l'art. 11, primo comma, della
 legge n. 604 del 1966; la terza l'art. 8, primo comma,  della  stessa
 legge.
                         Considerato in diritto
    La  richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilita' la
 Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 35, primo comma, della  legge
 20  maggio  1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), limitatamente alle
 parole "dell'art. 18 e".
    La  Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilita' del
 detto  quesito  in  relazione  al   disposto   dell'art.   75   della
 Costituzione,  poiche'  esso  non  rientra  in  nessuna delle ipotesi
 escluse (leggi  di  bilancio,  di  amnistia,  di  indulto,  leggi  di
 autorizzazione    a   ratificare   trattati   internazionali,   leggi
 tributarie).
    Anche  l'esame  della  sussistenza  dei  requisiti  di  chiarezza,
 univocita' ed omogeneita' del quesito ha esito positivo in quanto  la
 disposizione oggetto del referendum, obiettivamente considerata nella
 sua struttura e finalita', contiene effettivamente quel principio  la
 cui  eliminazione  o  permanenza  dipende dalla risposta che il corpo
 elettorale fornira'.
    Ed invero, l'intendimento dei promotori del referendum e' diretto,
 con l'abrogazione parziale dell'art.  35,  primo  comma,  citato,  ad
 ampliare   la   tutela   dei   lavoratori   nelle  unita'  produttive
 indipendentemente dal numero dei relativi dipendenti.