IL PRETORE Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui la norma citata sancisce efficacia vincolante per il giudice al dissenso del p.m. sul punto della scelta del rito sul giudizio abbreviato e conseguentemente alla riduzione di 1/3 della pena; Sentito il p.m. e la difesa; Rilevato che l'art. 438 del c.p.p. come prospettato dalla difesa appare viziato da illegittimita' costituzionale laddove attribuisce al p.m. la facolta' di esprimere un dissenso immotivato alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non prevede un controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso, cosi' escludendo l'instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti e di una verifica del giudice in ordine alle cause impeditive dell'applicazione di una riduzione automatica della pena: che sebbene la scelta del rito processuale rientri tra le prerogative del p.m. il dissenso sul rito abbreviato preclude definitivamente la riduzione di 1/3 della pena, che nulla esclude che, in assenza di qualsiasi motivazione sul punto da parte del p.m., le ragioni del dissenso possono risiedere appunto nella mera volonta' dell'organo della pubblica accusa di impedire unicamente l'applicazione del beneficio della riduzione della pena (beneficio indiretto); che, dunque, quanto sopra si traduce in un pregiudizio del divieto della difesa ed in una limitazione del potere decisorio del giudice, con surrettizia ed anomala surrogazione del p.m. nelle funzioni di quest'ultimo; che, pertanto, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel caso concreto, dell'eccezione proposta, deve disporsi la sospensione del procedimento.