IL PRETORE
    Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del
 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella  parte
 in  cui  la norma citata sancisce efficacia vincolante per il giudice
 al dissenso del p.m. sul punto della scelta  del  rito  sul  giudizio
 abbreviato e conseguentemente alla riduzione di 1/3 della pena;
    Sentito il p.m. e la difesa;
    Rilevato  che  l'art. 438 del c.p.p. come prospettato dalla difesa
 appare viziato da illegittimita' costituzionale  laddove  attribuisce
 al  p.m.  la  facolta'  di  esprimere  un  dissenso  immotivato  alla
 richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non
 prevede  un  controllo  dell'organo giudicante sulla fondatezza delle
 ragioni  del  dissenso,  cosi'  escludendo  l'instaurazione   di   un
 effettivo  contraddittorio tra le parti e di una verifica del giudice
 in ordine alle cause impeditive dell'applicazione  di  una  riduzione
 automatica della pena:
      che  sebbene  la  scelta  del  rito  processuale  rientri tra le
 prerogative  del  p.m.  il  dissenso  sul  rito  abbreviato  preclude
 definitivamente la riduzione di 1/3 della pena,
      che  nulla  esclude che, in assenza di qualsiasi motivazione sul
 punto da parte del p.m., le ragioni del  dissenso  possono  risiedere
 appunto  nella  mera  volonta'  dell'organo  della pubblica accusa di
 impedire unicamente  l'applicazione  del  beneficio  della  riduzione
 della pena (beneficio indiretto);
      che,  dunque,  quanto  sopra  si  traduce  in un pregiudizio del
 divieto della difesa ed in una limitazione del potere  decisorio  del
 giudice,  con  surrettizia  ed  anomala  surrogazione  del p.m. nelle
 funzioni di quest'ultimo;
      che,  pertanto,  attesa  la  non  manifesta  infondatezza  e  la
 rilevanza nel caso concreto, dell'eccezione proposta,  deve  disporsi
 la sospensione del procedimento.