IL PRETORE
    Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 248 del
 d.lg. n. 271/1989, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 sollevata dalla difesa dell'imputato Catturich;
    Acquisito il parere del p.m.;
    Premesso che Catturich Ducco Pietro e' stato tratto a giudizio per
 rispondere dei reati di cui agli artt. 624 e 625,  n.  2,  del  c.p.,
 1-sexies della legge n. 431/85, 734 e 635 del c.p.;
      che  il  dibattimento  e'  stato  aperto in data 21 aprile 1989,
 cioe'  anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  nuovo  c.p.p.   e
 anteriormente all'emanazione delle relative disposizioni transitorie;
      che  alla  successiva  udienza  del  30 novembre 1989 l'imputato
 chiedeva l'applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. e 248 delle
 disp. trans.;
    Rilevato  che il citato art. 248 consente l'applicazione dell'art.
 444 del c.p.p. anche ai procedimenti in corso purche' non siano state
 compiute le formalita' di apertura del dibattimento;
      che,  pertanto, l'istituto del c.d. "patteggiamento" non sarebbe
 applicabile nel  procedimento  de  quo  in  quanto  non  sussiste  la
 condizione posta dall'art. 248;
    Considerato   che   l'istituto  dell'applicazione  della  pena  su
 richiesta delle parti, e di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p., e'
 diretto  si'  ad  una  rapida  definizione  del  procedimento penale,
 secondo la prospettiva del legislatore  di  limitare  il  numero  dei
 processi penali che pervengono alla fase dibattimentale, ma determina
 altresi'  delle  importanti   conseguenze   sul   piano   sostanziale
 consentendo una diminuzione della pena fino ad un terzo;
      che i riflessi di natura sostanziale dell'istituto in esame sono
 maggiormente evidenziati nella fattispecie in esame, ed in  relazione
 al reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985;
      che,  infatti, pur applicando per detto reato la pena nel minimo
 edittale, e pevia concessione delle attenuanti generiche,  l'imputato
 non  potrebbe  usufruire del beneficio della sospensione condizionale
 della pena, mentre  cio'  sarebbe  possibile  ove  venisse  applicata
 l'ulteriore diminuzione di pena di cui all'art. 444 del c.p.p.;
    Ritenuto  che  la  discriminazione  tra  procedimenti in corso nei
 quali si puo' usufruire e non  si  puo'  usufruire  dell'istituto,  e
 fondata  sul dato formale del compimento delle formalita' di apertura
 del dibattimento, non appare sostenuta da alcun ragionevole motivo;
      che,   invero,   la  possibilita'  per  l'imputato  di  chiedere
 l'applicazione della pena viene collegata ad  un  dato  estrinseco  e
 formale e del tutto indipendente dalla volonta' dell'imputato stesso;
      che  non varrebbe rilevare che l'imputato, vigente il precedente
 c.p.p., poteva chiedere l'applicazione di una sanzione sostitutiva ex
 art.  77 della legge n. 689/1981, se consideriamo la diversita' degli
 istituti,  in  particolare  l'applicabilita'  del   beneficio   della
 sospensione  ex artt. 444 e segg. a differenza di quanto previsto per
 l'art. 77 (a parte l'impossibilita' di applicare il beneficio per  il
 reato  di  cui  all'art.  1-sexies  senza la doppia diminuzione di un
 terzo), e che, comunque, il c.d. "patteggiamento" di cui all'art. 77,
 qualora  richiesto, e' alternativo alla richiesta di pena ex art. 444
 del c.p.p. (art. 248, comma quarto, del d.ls n. 271/1989);
    Considerato  quindi  che  l'art.  248 del d.lgs. n. 271/1989 e' in
 contrasto con l'art. 3  della  Costituzione  creando  una  disparita'
 ingiustificata  di  trattamento  tra  imputati,  per cui la questione
 sollevata risulta non manifestamente infondata;
      che  la questione e' altresi' rilevante in quanto l'istituto del
 quale  si   chiede   l'applicazione   incide   sulla   determinazione
 dell'eventuale  pena  da  applicare e, in relazione all'art. 1-sexies
 della legge n.  431/1985,  anche  sull'applicabilita'  del  beneficio
 della sospensione della pena;