LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in
 grado di appello con citazione  notificata  il  22  dicembre  1987  a
 ministero  aiutante  ufficiale  giudiziario  D.  Vernice dell'ufficio
 unico notificazioni di Como  e  posta  in  deliberazione  all'udienza
 collegiale  del  31  maggio 1989 tra Manufactures Hanover finanziaria
 S.p.a. (gia' Manufactures Hanover Leasing S.p.a.) in persona del  suo
 legale  rappresentante  pro-tempore, col proc. dom. avv. Celestino M.
 Biasi di Milano, via Larga n. 13 che  la  rappresenta  e  difende  in
 giudizio  in  unione  all'avv.  Giuseppe  Grassotti,  come da procura
 speciale in calce alla domanda ex art. 103 l.f.  27  settembre  1984,
 appellante,  e  fallimento  Ettore Radaelli & figli S.r.l. in persona
 del curatore dott. Antonio Salzedo, col il proc.  dom.  avv.  Eduardo
 Caputo,  via  priv.  Cesare  Battisti  n.  2,  presso l'avv. Domenico
 Fortunati, come  da  procura  speciale  in  calce  alla  comparsa  di
 costituzione in appello (aut. G.D. 26 gennaio 1988), appellato.
    Oggetto: opposizione stato passivo.
    Rilevato   che  la  Manufactures  Hanover  finanziaria  S.p.a.  ha
 proposto appello,  oltre  il  termine  di  quindici  giorni  previsto
 dall'art.  99,  quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, avverso
 la sentenza del tribunale di Como del 22 settembre-22  ottobre  1987,
 che  ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del fallimento
 della S.r.l. Ettore Radaelli & C.;
    Rilevato   che   l'appellante   ha  prospettato  la  questione  di
 legittimita' costituzionale della  succitata  disposizione  di  legge
 nella parte in cui stabilisce l'indicato termine di impugnazione;
    Rilevato  ancora che, secondo la giurisprudenza pressoche' unanime
 della s.C. (con una sola eccezione nota a questo collegio), l'appello
 avverso  le sentenze pronunciate nei giudizi di dichiarazione tardiva
 di credito ex art. 101 del r.d. n. 267/1942 e'  soggetto  al  termine
 ordinario  di  trenta giorni previsto dal codice processuale civile e
 non e' quindi soggetto al piu' breve termine  previsto  dall'art.  99
 per  l'appello  delle  sentenze  che  hanno  pronunciato  in  tema di
 opposizione allo stato  passivo,  formato  a  seguito  delle  domande
 tempestive di ammissione al passivo (artt. 93 e segg.);
    Ritenuto  ancora  che,  pur avendo questa Corte espresso sul punto
 diverso  avviso,  non  puo'  non  tenere  conto,  nell'esaminare   il
 problema,  dell'orientamento  dominante del giudice di legittimita' e
 cioe' "del diritto vivente", cui la Corte costituzionale  ritiene  di
 fare  riferimento  nell'orientare  le sue pronunce (si veda ancora al
 riguardo la recente fondamentale sentenza 24 marzo 1988, n. 364, par.
 21, in tema di inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale);
    Ritenuto che, essendo identica nelle due fattispecie l'esigenza di
 celerita' in ordine  all'accertamento  del  passivo  della  procedura
 fallimentare  (se  mai tale esigenza appare ancora piu' pressante nel
 caso  di  insinuazione  tardiva),  non   esiste   alcun   ragionevole
 fondamento  per  una diversa regolamentazione dei termini processuali
 (fonte nella pratica di notevole disorientamento), con un trattamento
 inspiegabilmente   deteriore  per  chi  ha  tempestivamente  proposto
 domanda di ammissione al passivo rispetto a chi ha  proposto  domanda
 tardiva di ammissione di un credito;
    Ritenuto   che,   pertanto,   tale   deteriore   trattamento  puo'
 configurare  una  disuguaglianza  non  giustificata,  in   violazione
 dell'art.  3 della Costituzione e che la rilevanza di tale questione,
 ai fini del decidere, appare per quanto precedentemente rilevato;