LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in grado di appello con citazione notificata il 22 dicembre 1987 a ministero aiutante ufficiale giudiziario D. Vernice dell'ufficio unico notificazioni di Como e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 31 maggio 1989 tra Manufactures Hanover finanziaria S.p.a. (gia' Manufactures Hanover Leasing S.p.a.) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, col proc. dom. avv. Celestino M. Biasi di Milano, via Larga n. 13 che la rappresenta e difende in giudizio in unione all'avv. Giuseppe Grassotti, come da procura speciale in calce alla domanda ex art. 103 l.f. 27 settembre 1984, appellante, e fallimento Ettore Radaelli & figli S.r.l. in persona del curatore dott. Antonio Salzedo, col il proc. dom. avv. Eduardo Caputo, via priv. Cesare Battisti n. 2, presso l'avv. Domenico Fortunati, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello (aut. G.D. 26 gennaio 1988), appellato. Oggetto: opposizione stato passivo. Rilevato che la Manufactures Hanover finanziaria S.p.a. ha proposto appello, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, avverso la sentenza del tribunale di Como del 22 settembre-22 ottobre 1987, che ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della S.r.l. Ettore Radaelli & C.; Rilevato che l'appellante ha prospettato la questione di legittimita' costituzionale della succitata disposizione di legge nella parte in cui stabilisce l'indicato termine di impugnazione; Rilevato ancora che, secondo la giurisprudenza pressoche' unanime della s.C. (con una sola eccezione nota a questo collegio), l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 del r.d. n. 267/1942 e' soggetto al termine ordinario di trenta giorni previsto dal codice processuale civile e non e' quindi soggetto al piu' breve termine previsto dall'art. 99 per l'appello delle sentenze che hanno pronunciato in tema di opposizione allo stato passivo, formato a seguito delle domande tempestive di ammissione al passivo (artt. 93 e segg.); Ritenuto ancora che, pur avendo questa Corte espresso sul punto diverso avviso, non puo' non tenere conto, nell'esaminare il problema, dell'orientamento dominante del giudice di legittimita' e cioe' "del diritto vivente", cui la Corte costituzionale ritiene di fare riferimento nell'orientare le sue pronunce (si veda ancora al riguardo la recente fondamentale sentenza 24 marzo 1988, n. 364, par. 21, in tema di inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale); Ritenuto che, essendo identica nelle due fattispecie l'esigenza di celerita' in ordine all'accertamento del passivo della procedura fallimentare (se mai tale esigenza appare ancora piu' pressante nel caso di insinuazione tardiva), non esiste alcun ragionevole fondamento per una diversa regolamentazione dei termini processuali (fonte nella pratica di notevole disorientamento), con un trattamento inspiegabilmente deteriore per chi ha tempestivamente proposto domanda di ammissione al passivo rispetto a chi ha proposto domanda tardiva di ammissione di un credito; Ritenuto che, pertanto, tale deteriore trattamento puo' configurare una disuguaglianza non giustificata, in violazione dell'art. 3 della Costituzione e che la rilevanza di tale questione, ai fini del decidere, appare per quanto precedentemente rilevato;