ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 14, primo e
 secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale riapprovata
 il  29  luglio  1989  dal  Consiglio  regionale della Regione Abruzzo
 avente per oggetto: "Interventi a favore dei cittadini abruzzesi  che
 vivono  all'estero  e  dei  cittadini  extracomunitari  che vivono in
 Abruzzo" promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  notificato il 22 settembre 1989, depositato in cancelleria
 il 30 settembre successivo ed iscritto al n. 78 del registro  ricorsi
 1989;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17  gennaio  1990  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso 22 settembre 1989 il Presidente del Consiglio dei
 ministri  ha   impugnato,   in   riferimento   all'art.   117   della
 Costituzione,  gli  artt.  14,  primo  e  secondo comma e 20, secondo
 comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e
 riapprovata  il  29  luglio  1989,  recante  "Interventi a favore dei
 cittadini  abruzzesi  che   vivono   all'estero   e   dei   cittadini
 extracomunitari che vivono in Abruzzo".
    Nel  ricorso  si deduce che la legge dispone alcuni interventi, in
 favore  degli  emigrati  e  degli  immigranti   extracomunitari,   in
 attuazione della legge statale 30 dicembre 1986, n. 943.
    L'art.  14  della  legge regionale impugnata prevede, in relazione
 alla partecipazione dei membri alle sedute  del  Consiglio  regionale
 per   l'emigrazione   e  l'immigrazione  istituito  dall'art.  4,  la
 corresponsione a taluni di essi, oltre al  rimborso  delle  spese  di
 viaggio,  di un gettone di presenza. Cio' violerebbe l'art. 117 della
 Costituzione sotto il  profilo  del  contrasto  col  principio  della
 gratuita' di tale partecipazione, disposta dall'art. 2, ottavo comma,
 della legge n. 943 del 1986.
    L'art.  20 della legge regionale anzidetta disciplina l'erogazione
 di un contributo, per l'acquisto di un alloggio di tipo economico,  a
 favore  degli emigrati "ancorche' residenti all'estero" che intendano
 rientrare nel territorio della  regione.  Tale  disposizione,  a  sua
 volta,  violerebbe  l'art.  117  della  Costituzione  in  quanto - si
 afferma nel ricorso  -  "scaturisce  dai  principi  generali,  insiti
 nell'attribuzione   di   competenze   legislative  alle  regioni,  la
 limitazione  al  rispettivo  ambito  territoriale  delle   situazioni
 suscettibili  di  trovare  una  "locale"  regolamentazione  giuridica
 adeguatrice di quella nazionale". Detta limitazione non sarebbe stata
 rispettata  dalla  norma regionale cosicche' essa, estendendo ai "non
 residenti" la possibilita' di accedere ai  contributi  regionali  per
 l'acquisto    e    la    costruzione    d'un    alloggio   economico,
 indipendentemente  da  un  effettivo  rientro  nel  territorio  della
 regione,   violerebbe   il   principio  della  territorialita'  della
 legislazione regionale.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Questa  Corte,  su ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri, e' chiamata a decidere le seguenti questioni:
      a)  se  l'art.  14, primo e secondo comma, della legge approvata
 dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e  riapprovata  il  29  luglio
 1989,  prevedendo  un  gettone di presenza per la partecipazione alle
 sedute del Consiglio regionale  per  l'emigrazione  e  l'immigrazione
 istituito  dall'art.  4, contrasti con l'art. 117 della Costituzione,
 avendo violato il principio della gratuita'  di  tale  partecipazione
 stabilito  dall'art. 2, ottavo comma, della legge statale 30 dicembre
 1986, n. 943;
      b)  se  l'art.  20  della  su  detta legge regionale, prevedendo
 l'erogazione di un contributo, per  l'acquisto,  la  costruzione,  il
 restauro o il completamento d'un alloggio di tipo economico, a favore
 degli emigrati "ancorche' residenti all'estero",  i  quali  intendano
 rientrare  nel  territorio  della  regione,  contrasti con l'art. 117
 della Costituzione, in quanto l'attribuzione del  contributo  ai  non
 residenti,  indipendentemente  da un effettivo rientro nel territorio
 della regione, violerebbe il principio  della  territorialita'  della
 legislazione regionale.
    2.  -  All'esame  della  prima  questione va premesso che la legge
 statale n. 943 del 1986,  emanata  in  attuazione  della  Convenzione
 dell'O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile
 1981, n. 158, garantisce  ai  lavoratori  extracomunitari  legalmente
 residenti  nel  territorio  della  Repubblica  uguaglianza di diritti
 rispetto  ai  lavoratori  italiani,  l'uso  dei  servizi  sociali   e
 sanitari,   il   diritto  al  mantenimento  della  propria  identita'
 culturale  e  alla  disponibilita'  di  un'abitazione.  Al  fine   di
 promuovere,   con  la  partecipazione  dei  diretti  interessati,  le
 iniziative idonee  alla  rimozione  degli  ostacoli  che  impediscono
 l'effettivo esercizio di tali diritti, l'art. 2 della legge anzidetta
 ha istituito un apposito organo - denominato "Consulta per i problemi
 dei   lavoratori  extracomunitari  e  delle  loro  famiglie"  -  alla
 composizione  del  quale  concorrono  rappresentanze  dei  lavoratori
 extracomunitari,  dei  sindacati  e  dei  datori  di  lavoro, nonche'
 esperti  designati   dai   ministeri   della   pubblica   istruzione,
 dell'interno,  degli  affari  esteri  e delle finanze, rappresentanti
 delle autonomie locali, dell'Associazione nazionale comuni  d'Italia,
 dell'Associazione  nazionale  province  italiane  e  di  associazioni
 assistenziali.
    Il penultimo comma di tale articolo 2 dispone che, entro sei mesi,
 le regioni debbono a  loro  volta  istituire  "con  competenza  nelle
 materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
 consulte regionali per i problemi dei  lavoratori  extracomunitari  e
 delle loro famiglie". L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che "la
 partecipazione  a  tutti  gli  organi  pubblici,  centrali  e  locali
 anzidetti   e'  gratuita",  potendo  essere  previsto  unicamente  il
 rimborso delle spese di viaggio per coloro  che  non  vi  partecipino
 nella  qualita'  di  dipendenti  della pubblica amministrazione e non
 risiedano nei comuni nei quali hanno sede gli organi in discorso.
    Con la legge approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio
 1989 la Regione Abruzzo ha istituito (art. 4) il Consiglio  regionale
 per  l'emigrazione  e  l'immigrazione,  al  quale  ha  affidato - tra
 l'altro - compiti inerenti alle  attivita'  di  competenza  regionale
 riguardanti l'assistenza ai lavoratori immigrati nella regione e alle
 loro famiglie. I compiti del Consiglio, peraltro, a  norma  dell'art.
 10 della legge, riguardano anche la formulazione di proposte e pareri
 relativi  alla   tutela   degli   emigranti   abruzzesi   all'estero,
 aggiungendosi  a  tali  compiti attribuzioni riguardanti i lavoratori
 immigrati dall'estero.
    La  legge  regionale, pertanto, non ha dato attuazione al disposto
 dell'art. 2, penultimo comma, della legge statale n. 943 del 1986 con
 la  istituzione  di  una  Consulta  regionale, avente come competenza
 esclusiva "i problemi dei lavoratori  extracomunitari  e  delle  loro
 famiglie", bensi' con la creazione di un organo avente una pluralita'
 di competenze, fra  le  quali  anche  quella  prevista  dall'art.  2,
 penultimo comma, della legge n. 943 del 1986.
    Col  ricorso  non  si  contesta la legittimita' di tale sistema di
 attuazione della prescrizione della legge statale, ma  unicamente  la
 violazione  del  principio  di  gratuita'  della  partecipazione alle
 consulte  locali  e  centrali   per   i   problemi   dei   lavoratori
 extracomunitari,  gratuita'  espressamente prevista dall'ultimo comma
 dell'art. 2 della legge n. 943 del 1986.
    In  effetti  l'art.  14  della  legge  impugnata,  al primo comma,
 dispone la corresponsione, ai componenti del Consiglio regionale  per
 l'emigrazione  e  l'immigrazione, di "un gettone di presenza, nonche'
 delle spese di viaggio", cosi' come previsto  dalle  leggi  regionali
 per  i  dipendenti  di grado piu' elevato, con esclusione - quanto al
 gettone - dei soli rappresentanti degli immigrati stranieri designati
 dalle  rispettive  associazioni. Lo stesso art. 14, al secondo comma,
 prevede, "limitatamente alle sedute ed alle riunioni nelle quali sono
 trattati  i  problemi  dei  lavoratori  extracomunitari  e delle loro
 famiglie", la gratuita' della partecipazione  per  i  soli  designati
 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.
    Mentre la prima di tali disposizioni riguarda la generalita' delle
 competenze del Consiglio, il  secondo  comma  dell'art.  14  riguarda
 specificamente  la  partecipazione  alle  sedute  aventi ad oggetto i
 problemi dei lavoratori  extracomunitari,  in  relazione  alle  quali
 conferma  l'attribuzione  di  un  gettone  di  presenza,  a  tutti  i
 partecipanti, con la sola  esclusione  dei  rappresentanti  designati
 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.
    Poiche',  come  e'  stato  dedotto  nel  ricorso, l'art. 2, ultimo
 comma, della legge n. 943 del  1986  stabilisce  il  principio  della
 gratuita'  della partecipazione alle consulte locali e centrali per i
 problemi dei lavoratori  extracomunitari  e  delle  loro  famiglie  e
 permette,  unicamente,  il  rimborso delle spese di viaggio in favore
 dei membri che non siano dipendenti della pubblica amministrazione  e
 non  risiedano  nel  comune  in  cui  ha  sede  l'organo  consultivo,
 l'impugnativa proposta e' parzialmente fondata.  L'art.  14,  secondo
 comma,  infatti,  viola  l'art.  117 della Costituzione, ponendosi in
 contrasto con il su detto principio nella parte in cui non prevede la
 gratuita'  della  partecipazione  alle  sedute  aventi  ad  oggetto i
 problemi dei lavoratori extracomunitari e delle  loro  famiglie,  per
 tutti  i  componenti  del  Consiglio  regionale  per  l'emigrazione e
 l'immigrazione.
    Non fondata e', invece, la questione relativa al primo comma dello
 stesso art. 14, poiche' l'art. 2 della legge n. 943 del 1986,  mentre
 vincola  il  legislatore  regionale  a  disporre  la  gratuita' della
 partecipazione alle sedute  degli  organi  consultivi  ivi  previsti,
 aventi  ad  oggetto  la tutela dei lavoratori extracomunitari e delle
 loro famiglie, non esclude che, in relazione ad  ulteriori  eventuali
 competenze  dell'organo  consultivo,  la  partecipazione  alle sedute
 possa essere compensata con un gettone di presenza.
    3.  -  Non  fondata  e'  anche  la questione proposta in relazione
 all'art. 20, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo
 per  l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento di un
 alloggio di  tipo  economico  in  favore  degli  emigrati,  ancorche'
 residenti  all'estero,  i  quali  intendano  rientrare nel territorio
 della regione.
    Secondo    quanto   dedotto   nel   ricorso,   tale   disposizione
 contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione,  sotto  il  profilo
 che l'attribuzione del contributo ai non residenti, indipendentemente
 dall'effettivo  rientro  nel  territorio  della  regione,  viola   il
 principio della territorialita' della legislazione regionale.
    Va  osservato  in  proposito  che  detto principio, oltre che come
 limite di efficacia, va inteso nel senso che le leggi  delle  regioni
 debbono   perseguire   interessi  propri  della  comunita'  regionale
 (sentenza n. 829 del 1988)  collegati  al  territorio  della  regione
 inteso come metro della loro dimensione.
    Sulla   base   di  questa  precisazione  la  censura  si  appalesa
 inconsistente, tenuto conto di quanto si evince dallo stesso art. 20,
 nonche' dagli artt. 1 e 2 della stessa legge impugnata.
    Il contributo concesso, infatti, a norma del primo comma dell'art.
 20, riguarda la costruzione o l'acquisto di un  alloggio,  ovvero  il
 suo  completamento  o  restauro,  nel  territorio della regione. Puo'
 essere richiesto solo dagli emigranti abruzzesi (art. 1) che  abbiano
 maturato  un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro di
 almeno un biennio o non inferiore a centottanta giorni  all'anno  per
 almeno  quattro  anni  consecutivi  (art.  2). L'alloggio deve essere
 destinato ad abitazione del loro nucleo familiare e non  puo'  essere
 destinato ad uso diverso per cinque anni (art. 20, quinto comma).
    Queste  statuizioni  evidenziano  la  pertinenza  della  norma  al
 perseguimento - in materia nella quale la  competenza  della  regione
 non  e'  contestata  - d'interessi specificamente regionali, tanto in
 relazione ai  destinatari,  quanto  all'ubicazione  degl'immobili  in
 riferimento ai quali il contributo e' concesso.
    Ne  deriva  l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117
 della Costituzione.