ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli; Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento civile vertente tra Berger Johanna e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dall'attore, gia' titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Considerato in diritto Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito, rendendo cosi' possibile la titolarita' di piu' integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502 del 1989). La medesima ratio, gia' seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte. E' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione commercianti.