ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
 con  ordinanza  emessa  il  19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Berger  Johanna  e   l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  483  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  43,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Cheli;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  del  procedimento civile vertente tra Berger Johanna e
 l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione
 di  reversibilita'  a  carico  della  Gestione  speciale  coltivatori
 diretti fruita dall'attore,  gia'  titolare  di  pensione  diretta  a
 carico  della  Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano,
 con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in
 riferimento    all'art.    3   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,  della  legge  9  gennaio
 1963,  n.  9,  nella parte in cui non consente la detta integrazione,
 qualora per effetto del cumulo sia  superato  il  trattamento  minimo
 garantito.
                         Considerato in diritto
    Questa  Corte  ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale
 la preclusione dell'integrazione al minimo per  i  titolari  di  piu'
 pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento
 minimo garantito, rendendo cosi' possibile  la  titolarita'  di  piu'
 integrazioni  al  minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge
 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni  nella  legge
 11  novembre  1983,  n.  638,  che ha disciplinato ex novo la materia
 (cfr. sentt.  nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81,  179,  250,
 373, 488, 502 del 1989).
    La  medesima  ratio,  gia' seguita nelle richiamate sentenze, deve
 trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza,  anche
 nei  casi  che  non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di
 questa Corte.  E'  pertanto  fondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963,
 nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di
 reversibilita' erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia
 titolare  anche  di  pensione   diretta   gravante   sulla   Gestione
 commercianti.