ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) come modificato dalla legge 10 agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare; Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunziata dal giudice a quo; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;