ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 5, primo
 comma, e 9-octies, terzo comma, del decreto legislativo  9  settembre
 1988,  n.  397  (Disposizioni  urgenti  in materia di smaltimento dei
 rifiuti industriali), convertito  con  modificazioni  nella  legge  9
 novembre 1988, n. 475, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1989
 dal Pretore di Verona - Sezione distaccata di Isola della  Scala  nel
 procedimento  penale  a  carico  di  Finato Martinati Guido ed altro,
 iscritta al n. 427 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  38, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Cheli;.
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Verona, Sezione distaccata di Isola
 della Scala, con ordinanza  del  3  luglio  1989  (R.O.  427/89),  ha
 sollevato  d'ufficio  questione  di  legittimita' costituzionale - in
 riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, secondo  comma,  della
 Costituzione  -  degli artt. 5, primo comma, e 9 octies, terzo comma,
 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni  urgenti  in
 materia  di  smaltimento  dei  rifiuti  industriali),  convertito con
 modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui
 sanzionano  penalmente l'omessa, incompleta o infedele comunicazione,
 al  Ministero  dell'Ambiente  ed  alla  Regione,   dei   dati   sullo
 smaltimento  dei  rifiuti industriali di cui al decreto del Ministero
 dell'Ambiente 22 settembre 1988;
      che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate - imponendo
 alle  imprese  con  piu'  di  cento  addetti  l'obbligo,   penalmente
 sanzionato, di trasmettere dettagliate informazioni sullo smaltimento
 dei propri rifiuti relative al  biennio  anteriore  alla  entrata  in
 vigore   delle   norme   stesse   -   violerebbero  il  principio  di
 irretroattivita' della legge penale  incriminatrice,  soprattutto  in
 considerazione del fatto che gli oneri di comunicazione delle imprese
 relativi ai rifiuti prodotti erano - prima dell'entrata in vigore del
 decreto-legge  impugnato  -  assai  piu' ridotti di quelli introdotti
 dalla nuova normativa e non penalmente sanzionati;
      che,   inoltre,   sempre   secondo  il  giudice  rimettente,  le
 disposizioni denunciate risulterebbero lesive  della  c.d.  "liberta'
 dalle  autoincriminazioni",  sancita  dall'art.  24,  secondo  comma,
 Cost., in quanto le  stesse  porrebbero  i  soggetti  destinatari  di
 fronte  all'alternativa di trasmettere dati veritieri, con il rischio
 di un processo  penale  per  l'irregolare  smaltimento  dei  rifiuti,
 oppure  di evitare di fornire le informazioni richieste o di fornirle
 incomplete, con il rischio di un processo penale in base  alle  nuove
 norme oggetto di contestazione;
      che,   infine,   per   il  giudice  a  quo  le  norme  impugnate
 violerebbero il principio  di  tassativita'  e  determinatezza  della
 fattispecie  incriminatrice di cui agli artt. 25, secondo comma e 24,
 secondo comma Cost., estendendo l'obbligo  penalmente  sanzionato  di
 informazione  anche ai dati previsionali sullo smaltimento di rifiuti
 relativi al futuro quinquennio;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
 giudizio  chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e
 infondate;
    Considerato  che  in  base alla disciplina transitoria dettata dal
 decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  recante  "Norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale", i procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  del
 nuovo  codice  di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)
 proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a
 tale data, e' gia' stato compiuto uno degli atti processuali elencati
 negli artt. 241 e 242 del suddetto decreto;
      che  vanno,  pertanto,  applicate  le  norme del nuovo codice di
 procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in  vigore
 del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto
 a quelli indicati negli artt. 241 e 242 del  decreto  legislativo  n.
 271  del  1989, con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla
 fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero;
      che  nel  procedimento  a  quo  -  originato  da un rapporto dei
 carabinieri su  presunte  irregolarita'  ed  inadempienze  di  alcune
 imprese nella comunicazione al Ministro dell'Ambiente ed alla Regione
 dei dati sui rifiuti da esse prodotti -  l'unico  atto  compiuto  dal
 Pretore  rimettente,  prima  della  proposizione  della  questione di
 legittimita' costituzionale, e' stato l'invio ai  responsabili  delle
 imprese  denunciate  di  una comunicazione giudiziaria: di talche' le
 norme  da  applicare  ora  al  procedimento  sembrano  essere  quelle
 previste dal nuovo codice di procedura penale;
      che   pertanto   -   come   gia'   affermato   da  questa  Corte
 nell'ordinanza n. 6 del 1990 -  si  rende  necessaria  una  rinnovata
 valutazione  sulla  rilevanza attuale della questione di legittimita'
 costituzionale in considerazione del nuovo iter  del  procedimento  a
 quo  dettato dal codice di procedura penale del 1988 e dalle relative
 norme transitorie;
      che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Verona,
 Sezione distaccata di Isola della Scala;