ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 marzo 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Grattarola Iolanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989; 3) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e l'I.N.P.S., iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli; Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dalla ricorrente, titolare al contempo di pensione diretta a carico della Gestione speciale artigiani, il Pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 23 marzo 1989 (R.O. n. 438/1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; che nel corso di due procedimenti civili promossi da Grattarola Iolanda e Orsi Giovanni - titolari di pensione diretta a carico dell'A.G.O. -, al fine di ottenere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' loro erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti il Pretore di Alessandria, con due ordinanze dell'11 luglio 1989 (R.O. n. 509 e 510/1989), ha sollevato in riferimento allo stesso parametro questione di legittimita' costituzionale della medesima norma, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti; che le questioni sollevate appaiono manifestamente inammissibili, in quanto la norma censurata, con riguardo ai profili in esame, e' gia' stata oggetto di declaratoria di incostituzionalita', rispettivamente da parte delle sentenze n. 488 del 1989 e n. 373 del 1989 (ribadita, quest'ultima, dalle ordinanze n. 442 e 482 del 1989); Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;