LA CORTE DEI CONTI
Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi prodotti dai
dottori Sensi Federico, Da Prato Tito, Ciaffardoni Telesforo,
Puccioni Ado, Thiene Giangiacomo, Mara Andrea, Vittoria Sacchi
Lodispoto ved. Luciolli, Bocchetto Domenico, Pini Galeazzo, De Rege
Thesauro Giuseppe, Figarolo Di Groppello Adalberto, De Lieveferbe
Francoise ved. Casali, Giglioli Carlo Enrico, Staderini Ettore,
Migone Pietro, Sudano Fulvio, Giarre' Maria ved. Martelli, Ortona
Egidio, Capece di Bugnano Alessandro, Caponnazza di Campolattaro
Benedetto, Ailland Enrico, Puri Purini Giuseppe, Pinna Cabini Mario,
Fornari Giovanni, Majoli Mario, Sabetta Luigi, De Mandato Mario,
Farace Alessandro, Masotti Pier Marcello, Giusti Del Giardino Justo,
Borromeo Giovanni Lodovico, Minnini Marcello, Acutis Bernardo Maria,
Pontecorvo Virgilio, Riboli Bruno, Fabiani Oberto, Marieni Saredo
Alessandro, Tassistro Francesco, Paveri Fontana Alberto, D'Erman
Mario, Lenzi Guido, Borghese Giulia ved. Cornaggia Medici, Covatta
Armando, Raffaeli Giulio, Gasbarri Luigi, Matacotta Dante,
Fabbricotti Fabrizio, Massa Bernucci Romualdo, Guillett Amedeo,
Bianchi Rosaria ved. Iannuzzi, Morra Biondi Goffredo, Trabalza Falco,
Trotta Girolamo, Zadotti Vittorio, Barattieri di San Pietro Ludovico,
Mario Aldo, Pelosi Luciana ved. De Cardona, Calabro' Pasquale,
Manfredi Vittoriano, Scaroni Carla ved. Boniver, Natale Antonio,
Castronuovo Manlio, Toti Lombardozzi Ernesto, Tullio Migneco Mario,
Di Castellazzo Toesca ved. Bellini, Cavalletti Francesco, Morozzo
Della Rocca Antonino, Guazzaroni Cesidio, Gaja Roberto, Russo
Augusto, Perrone Capano Carlo, Guastone Belcredi Enrico, Varvesi
Nicolo', Esperto Laura ved. Regard, tutti elettivamente domiciliati
in Roma, v. Pierluigi da Palestrina presso gli avvocati Walter e
Marco Prosperetti, Dusi Bruno elettivamente domiciliato in Roma, via
Campo Marzio, 12, presso l'avv. Filippo De Joio, Licata Giovanni,
Colaci Vincenzo, Semprini Ugo, Giovine Oreste, Cioffi Rufino e
Franceschini Enrico, elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio
Mordini, 14, presso l'avv. Paolo Stella Richter; avverso le pronuncie
(esplicite o implicite) emesse dai Ministeri degli affari esteri,
dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro;
F A T T O
I ricorrenti, tutti gia' appartenenti alla carriera diplomatica
del Ministero degli affari esteri (e per alcuni deceduti, le loro
vedove), ad eccezione del dott. Bruno Dusi, gia' direttore generale
del Ministero dell'agricoltura e foreste e dei dottori Giovanni
Licata, Vincenzo Colaci, Ugo Semprini, Oreste Giovine, Rufino Cioffi
ed Enrico Franceschini, tutti ex direttori generali del Ministero
delle finanze, tutti cessati dal servizio anteriormente al 2 gennaio
1979, hanno proposto ricorso per ottenere il riconoscimento del
diritto al parmanente adeguamento della loro pensione alla
retribuzione corrisposta ai loro colleghi in servizio con pari
qualifica ed anzianita' chiedendo, in particolare l'applicazione
dell'art. 3 della legge 14 novembre 1987, n. 468.
In subordine gli interessati hanno sollevato questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3 anzidetto, nella parte in cui
ha escluso dalla riliquidazione della pensione i dirigenti cessati
dal servizio prima del 2 gennaio 1979 e in via gradata dell'art. 3
della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non istituisce
un meccanismo di perequazione permanente delle pensioni alla dinamica
retributiva.
Sul punto, richiamati i principi sanciti dalla Corte
costituzionale con varie sentenze (n. 124/1968, 57/1973, 275/1976 e
da ultimo 501/1988 viene denunciata la violazione:
dell'art. 3 della Costituzione in quanto la legge n. 468/1987 ha
creato una macroscopica disparita' di trattamento tra i dirigenti
cessati ante 2 gennaio 1979 che hanno fruito del provvedimento
perequativo disposto dalla legge n. 141/1985 comportante una
maggiorazione della pensione variabile dal 13% al 18% in relazione ai
differenti anni di cessazione dal servizio e di dirigenti collocati a
riposo dopo tale data nei confronti dei quali si e' previsto un
aumento delle pensioni in misura del 123%;
degli articoli 36 e 38 della Costituzione non avendo il
legislatore rispettato il criterio della proporzionalita' rispetto
alla qualita' e quantita' del lavoro prestato durante il servizio
attivo, cio' in dispregio della particolare protezione per il
lavoratore garantita dagli articoli 36 e 38, tanto piu' che
proporzionalita' e adeguatezza non devono sussistere solo al momento
del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurate nel
prosieguo, anche in relazione ai mutamenti del potere di acquisto
della moneta.
Il ricorrente Dusi Bruno ha aggiunto anche la lesione dell'art. 97
della Costituzione.
Il procuratore generale con le conclusioni scritte, eccepita in
via preliminare l'inammissibilita' dei gravami per mancanza di
preventiva pronuncia amministrativa sul punto in contestazione, ha
chiesto in subordine il rigetto, nel rilievo dell'inapplicabilita' ai
ricorrenti cessati dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1979,
dell'art. 3 della legge n. 468/1987.
Quanto alle eccezioni di legittimita' costituzionale le ha
ritenute manifestamente infondate osservando che la diversita' di
trattamento di quiescenza tra personale della stessa categoria
collocato a riposo in epoche diverse non comporta violazione del
principio di eguaglianza costituendo tale circostanza un elemento di
per se' rilevante di differenziazione, ne' il giudice delle leggi
puo' sindacare il quantum dei miglioramenti economici concessi ai
pensionati, questione rimessa alla discrezionalita' del legislatore.
Il requisente ha, infine, escluso l'illegittimita' dell'art. 3
della legge n. 141/1985 del rilievo che il meccanismo di perequazione
automatico delle pensioni sussiste tuttora in virtu' dell'art. 21,
punto 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 tant'e' che per l'anno 1989
con decreto ministeriale del 20 dicembre 1988 e' stata stabilita la
misura percentuale di aumento.
Con ulteriore memoria l'avv. Prosperetti ha insistito nelle
censure di illegittimita' costituzionale delle norme menzionate,
richiamando la recente ordinanza di questa sezione n. 63208 del 23
luglio 1989 con la quale per l'analogia pretesa dei dirigenti statali
in pensione, si e' riconosciuta la non manifesta infondatezza delle
questioni dedotte.
L'avv. Prosperetti ha, poi, evidenziato come l'ordinanza n.
441/1989 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile
la questione proposta dalla Corte dei conti (ordinanza 15 febbraio
1989) in relazione all'art. 6- bis della legge 20 novembre 1982, n.
869, non possa incidere negativamente sulla presente eccezione,
attesa la differenza tra le posizioni dei ricorrenti e dell'oggetto
delle norme censurate.
Nell'udienza odierna i patroni dei ricorrenti hanno
sostanzialmente confermato le argomentazioni e richieste esposte
negli atti scritti, con ampio riferimento ai principi sanciti in
materia dalla Corte costituzionale (si fa riferimento da ultimo alla
sentenza n. 504//1988).
Il procuratore generale, modificando l'atto scritto, ha chiesto la
sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale avendo ritenuto non manifestamente infondate le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente in rito va disposta la riunione dei ricorsi per
evidenti motivi di connessione.
L'eccezione d'inammissibilita' proposta dal procuratore generale
non appare fondata e va; quindi, respinta sia perche' sono ben noti,
per essere stati esplicitati o per essere impliciti, i termini della
controversia conseguenti all'opposto diniego sia perche' in concreto,
nelle more del procedimento, sono stati depositati i provvedimenti di
rigetto, da parte dell'amministrazione competente, delle domande dei
ricorrenti.
Nel merito la pretesa dei ricorrenti non puo' essere accolta
attesa la chiara dizione della norma di riliquidazione delle pensioni
(art. 3 della legge n. 468/1987), che ha quali destinatari solo i
dirigenti cessati dal servizio con decorrenze successive (e non
anteriori, come nella specie) al 1 gennaio 1979.
La questione di legittimita' costituzionale degli articoli 3 legge
14 novembre 1987, n. 468 e 3 della legge 17 aprile 1985, n. 141,
sollevata dai ricorrenti sotto vari profili, indubbiamente rilevante
nel presente giudizio posto che l'accertamento del diritto dei
ricorrenti ad un diverso e piu' favorevole trattamento pensionistico
trova ostacolo proprio nelle menzionate disposizioni normative, non
appare manifestamente infondata.
In proposito il collegio deve richiamare e quindi integralmente
recepire tutte le argomentazioni esposte nella propria ordinanza 25
luglio 1989, n. 63208, con la quale, in relazione all'identica
questione sollevata da ex dirigenti statali cessati dal servizio
anteriormente al 2 gennaio 1979, si e' disposta la sospensione del
giudizio relativo e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la verifica di costituzionalita' dell'art. 3 delle
leggi anzidette con riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione.
Premesso che l'art. 3 della legge n. 468/1987 costituisce una
innovazione avendo rettamente reintrodotto, per quanto attiene al
regime di quiescenza del personale dirigente civile e militare dello
Stato, il criterio dell'allineamento del trattamento di quiescenza
alle retribuzioni del personale di pari qualifica in attivita' di
servizio mediante la riliquidazione del trattamento pensionistico,
garantendo in tal modo la proporzionalita' della pensione
(retribuzione differita) alla qualita' e durata della prestazione
lavorativa, ravvisa il collegio una violazione dell'art. 3 della
Costituzione allorquando la norma dianzi richiamata limita il
beneficio al personale dirigenziale collocato a riposo dal 1 gennaio
1979 escludendo quello cessato anteriormente dal servizio, e cio' sia
perche' viene ad operarsi una irrazionale e ingiusta discriminazione
agli effetti del trattamento di quiescenza tra soggetti che trovansi
in identica posizione funzionale sia perche' si verifica, cosi'
operando da parte del legislatore, una contraddittoria ed irrazionale
coesistenza, nel medesimo arco temporale, di diversi sistemi
pensionistici per il personale dirigente.
Ne' - a contrario - puo' eccepirsi che la circostanza del
pensionamento in epoche diverse costituisce di per se' un elemento di
differenziazione, in quanto tale assunto ha una validita' con
riferimento al momento della liquidazione originaria della pensione
che non puo' che riflettere i diversi momenti storici della
cessazione dal servizio.
In conclusione nel caso della riliquidazione, alla quale il
legislatore si determina nel momento in cui le differenze delle
originarie liquidazioni delle pensioni siano divenute talmente
aberranti di fronte ai trattamenti di attivita' del momento
prescelto, da far sorgere l'esigenza di un adeguamento, la
riliquidazione stessa disposta con riferimento e nell'ambito della
stessa categoria di soggetti, se avviene solo per parte di essi,
vulnera il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione, anche sotto il profilo del non corretto esercizio della
discrezionalita' attribuita al legislatore, tenuto conto delle
macroscopiche ed irrazionali diversita' nella misura dei
miglioramenti economici che ne conseguono.
Il collegio ritiene, altresi', sussistere una violazione degli
articoli 36 e 38 della Costituzione proprio con riferimento ai
principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale in ordine
al rispetto da parte del legislatore dei criteri della
proporzionalita' della pensione rispetto alla quantita' e qualita'
del lavoro prestato, della garanzia per il lavoratore e la sua
famiglia di mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza
libera e dignitosa, della necessita' che siano costantemente
assicurate, anche nel prosieguo e non solo all'atto del collocamento
a riposo la proporzionalita' e adeguatezza in relazione ai mutamenti
del potere di acquisto della moneta (Corte costituzionale, sentenze
nn. 26/1980, 173/1986, 501/1988).
La declaratoria di illegittimita' costituzionale, nell'ipotesi di
una pronuncia della Corte che confermi la legittimita' dell'art. 3
della legge n. 468/1987, deve - ad avviso del collegio - intervenire
con riferimento all'art. 3 della legge 17 aprile 1985, n. 141, in
quanto, anche con riferimento a tale norma ricorrono gli stessi
elementi che inducono a dubitare della sua legittimita' per
violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione; sul punto devono
richiamarsi le motivazioni contenute nella sentenza della Corte
costituzionale n. 501/1988 in tema di riliquidazione dei trattamenti
pensionistici dei magistrati.
Deve il collegio darsi carico - al fine di fornire alla Corte un
quadro esauriente della tematica esaminata in questa sede - della
recente ordinanza (n. 441/1989) con la quale la Corte ha dichiarato
la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 6- bis della legge 20 novembre 1982, n. 869
(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
settembre 1982, n. 681, concernente l'adeguamento provvisorio del
trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato)
sollevata dalla sezione terza con ordinanza 15 febbraio 1988.
Nel dichiarare l'inammissibilita' della questione in quella sede
proposta, la Corte ha, tra l'altro, affermato che non contrasta col
principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla
stessa categoria di soggetti in momenti diversi del tempo perche' lo
stesso fluire del tempo costituisce di per se' un elemento
diversificatore e che le norme che prevedono una gradualita' nella
perequazione dei trattamenti pensionistici, sono espressione di
discrezionalita' legislativa, di per se' non irrazionale, se fondata
su elementi oggettivi, connessi alla valutazione di esigenze
finanziarie.
Con specifico riguardo alla fattispecie esaminata la Corte ha
aggiunto che nell'esercizio della menzionata discrezionalita' il
legislatore e poi intervenuto anche sulla posizione dei dirigenti
cessati dal servizio successivamente al 1 gennaio 1979, disponendo
la riliquidazione del loro trattamento pensionistico con la legge 14
novembre 1987, n. 468.
Cio' premesso, il Collegio non ritiene che la pronuncia anzidetta
sia idonea a comportare una manifesta infondatezza della questione
oggi sollevata e che quindi, proprio in relazione ai principi
affermati costantemente dalla Corte costituzionale (da ultima con la
sentenza n. 501/1988), conservino piena validita' le censure
d'illegittimita' costituzionale degli articoli 3 delle leggi nn.
468/1987 e 141/1985.
In proposito giova osservare - come evidenziato dalla difesa
Prosperetti - che la fattispecie sottoposte al vaglio della Corte
presentano una chiara diversita' nel senso che nel caso che ha dato
luogo all'ordinanza n. 441/1989, si sono avuti interventi graduali
del legislatore per ristabilire un collegamento tra il trattamento
pensionistico dei dirigenti e la dinamica retributiva dello stesso
personale in servizio: dapprima a favore dei soli dirigenti collocati
a riposo dopo il 30 giugno 1982 (legge n. 869/1982) e poi la
riliquidazione della pensione estesa anche ai dirigenti cessati dal
servizio anteriormente cioe' dopo il 1 gennaio 1979.
Diversa appare la situazione nella fattispecie in questa sede
censurata sotto il profilo della legittimita' costituzionale, in
quanto si verifica una completa assenza di perequazione con la
dinamica retributiva del personale in servizio atteso che i dirigenti
cessati da servizio fino al 1 gennaio 1979 non fruiscono di alcuna
riliquidazione ma solo (in base alla legge n. 141/1985, art. 3), di
un modesto aumento percentuale (13% o 18%) della pensione in
godimento, in violazione del principio costantemente sancito dalla
giurisprudenza costituzionale della necessita' di un costante
adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del
servizio attivo.
Restano valide tuttora le argomentazioni poste a base
dell'ordinanza della sezione n. 63208 del 1 luglio 1989, compresa
quella relativa al criterio di ragionevolezza cui deve uniformarsi la
discrezionalita' del legislatore.
Da ultimo non possono non richiamarsi le argomentazioni poste a
base della sentenza n. 504/1988 con la quale la Corte costituzionale
ha ritenuto fondata la questione sollevata in relazione al
trattamento pensionistico del personale della scuola.