ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.77, 53 e 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Pretore di Alba nel procedimento penale a carico di Boschiazzo Giuseppe iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che, con ordinanza 5 maggio 1989, il Pretore di Alba ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 162 e 162- bis del codice penale nonche' dell'art. 77 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale): e cio' in un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 498 del codice penale, nel quale l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione o almeno a sanzione sostitutiva; che, pero', poi nel dispositivo il Pretore non faceva piu' menzione degli artt. 162 e 162- bis del codice penale, e limitava la questione all'art. 77 della legge indicata, tuttavia estendendola anche agli artt. 53 e 57; Considerato che, sul piano della rilevanza, trattandosi nella specie di delitto punito con la sola pena della multa, la questione non poteva comunque riguardare l'art. 162- bis del codice penale; che, d'altra parte, il Pretore non ha indicato, nemmeno nel dispositivo, i parametri costituzionali cui intende riferire le sollevate questioni; che, peraltro, la Corte, con ordinanza 12 novembre 1987, ha gia' dichiarato la manifesta infondatezza della questione concernente l'art. 162- bis del codice penale, con motivazioni relative alla discrezionalita' del legislatore, razionalmente esercitata in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle contravvenzioni; che un tale precedente sarebbe, comunque, perfettamente applicabile anche all'art. 162 del codice penale; che, quanto poi alla questione concernente la possibilita' di concedere sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria, la Corte, in ordine agli stessi motivi indicati dal Pretore, si e' piu' volte ampiamente pronunziata in senso nettamente negativo con le sentenze n.148 del 1984, n. 292 del 1985, n. 350 del 1985 e con le ordinanze numeri 106 e 267 del 1986; che conseguentemente, cosi' come e' stato deciso nelle sentenze e nelle ordinanze ora citate, la questione concernente le sanzioni sostitutive alla pena pecuniaria - la sola formalmente sollevata nel dispositivo - dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;