ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt.77, 53 e 57
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
 promosso  con  ordinanza  emessa il 5 maggio 1989 dal Pretore di Alba
 nel procedimento penale a carico di Boschiazzo Giuseppe  iscritta  al
 n.  420  del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 38,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  Consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che,  con ordinanza 5 maggio 1989, il Pretore di Alba ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 162  e
 162-  bis  del  codice penale nonche' dell'art. 77 della legge n. 689
 del 1981 (Modifiche al sistema penale): e  cio'  in  un  procedimento
 penale  per  il  delitto  di  cui all'art. 498 del codice penale, nel
 quale l'imputato aveva chiesto  di  essere  ammesso  all'oblazione  o
 almeno a sanzione sostitutiva;
      che,  pero',  poi  nel  dispositivo  il  Pretore non faceva piu'
 menzione degli artt. 162 e 162- bis del codice penale, e limitava  la
 questione  all'art.  77  della  legge indicata, tuttavia estendendola
 anche agli artt. 53 e 57;
    Considerato  che,  sul  piano  della  rilevanza, trattandosi nella
 specie di delitto punito con la sola pena della multa,  la  questione
 non poteva comunque riguardare l'art. 162- bis del codice penale;
      che,  d'altra  parte,  il  Pretore  non ha indicato, nemmeno nel
 dispositivo, i  parametri  costituzionali  cui  intende  riferire  le
 sollevate questioni;
      che, peraltro, la Corte, con ordinanza 12 novembre 1987, ha gia'
 dichiarato la  manifesta  infondatezza  della  questione  concernente
 l'art.  162-  bis  del  codice  penale, con motivazioni relative alla
 discrezionalita'  del  legislatore,   razionalmente   esercitata   in
 relazione  al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti
 rispetto alle contravvenzioni;
      che   un   tale   precedente  sarebbe,  comunque,  perfettamente
 applicabile anche all'art. 162 del codice penale;
      che,  quanto  poi  alla questione concernente la possibilita' di
 concedere sanzione sostitutiva alla pena  pecuniaria,  la  Corte,  in
 ordine  agli  stessi  motivi  indicati  dal Pretore, si e' piu' volte
 ampiamente pronunziata in senso nettamente negativo con  le  sentenze
 n.148  del  1984, n. 292 del 1985, n. 350 del 1985 e con le ordinanze
 numeri 106 e 267 del 1986;
      che  conseguentemente, cosi' come e' stato deciso nelle sentenze
 e nelle ordinanze ora citate, la questione  concernente  le  sanzioni
 sostitutive  alla pena pecuniaria - la sola formalmente sollevata nel
 dispositivo - dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;