ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la  determinazione  e
 riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
 precedenti e altre disposizioni in materia tributaria),  degli  artt.
 4,  5,  primo  comma,  17  e  20  della  legge 13 aprile 1977, n. 114
 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
 fisiche),  degli  artt.  10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
 (Istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
 fisiche),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 2 febbraio 1989 dalla
 Commissione Tributaria  di  primo  grado  di  Pordenone  sul  ricorso
 proposto  da  Bertagno  Giuseppe  contro l'Ufficio Imposte Dirette di
 Pordenone,  iscritta  al  n.  450  del  registro  ordinanze  1989   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 41, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che   la  Commissione  Tributaria  di  primo  grado  di
 Pordenone,  sul  ricorso  presentato  da  Bertagno  Giuseppe   contro
 l'iscrizione  a  ruolo  per  IRPEF  e  ILOR  relativa all'anno 1982 e
 relativi oneri accessori,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  art.  1,  terzo comma, della legge 12 novembre
 1976, n. 751, 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile  1977,
 n.  114,  10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 in riferimento
 agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione;
      che  dette  norme sono censurate nella parte in cui, stabilendo,
 ai fini dell'IRPEF, l'imputazione del  reddito  al  soggetto  che  lo
 produce,  con  esclusione  dalla categoria dei soggetti d'imposta dei
 familiari di questo sprovvisti di redditi propri, hanno l'effetto  di
 impedire al primo la deduzione - se non in misura fissa - degli oneri
 sopportati nell'interesse dei secondi, ed in particolare  prescrivono
 che gli interessi passivi corrisposti per la casa di abitazione della
 famiglia non possono  essere  dedotti  dal  reddito  complessivo  del
 nucleo  familiare  e, quindi, anche dal reddito del coniuge che li ha
 effettivamente  sostenuti,  ma  soltanto  da   quello   del   coniuge
 intestatario  del  bene;  che,  ad  avviso dell'organo remittente, il
 coniuge convivente  risulta  discriminato  nei  confronti  di  quello
 separato,  al  quale  e'  consentito  dedurre  interamente  l'assegno
 corrisposto; che,  inoltre,  il  sistema  fiscale  denunciato  e'  in
 contrasto  con  il  regime  civilistico ispirato, dopo la riforma del
 diritto di famiglia, al principio della  comunione  dei  beni  tra  i
 coniugi;
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ha   concluso   per   la
 inammissibilita' o manifesta infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato  non fondata
 (sentenza  n.  76  del  1983)  e,   successivamente,   manifestamente
 infondata (ordinanza n. 114 del 1989) la questione ora sollevata;
      che  non  sono dedotti motivi nuovi sui quali possa fondarsi una
 diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;