ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  22, primo
 comma,  della  legge  4  aprile  1977,  n.  135   (Disciplina   della
 professione  di  raccomandatario  marittimo),  modificato dall'art. 1
 della legge 12 agosto 1982, n. 605, promosso con ordinanza emessa  il
 20  ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
 sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Cattaruzza  Giorgio  contro   la
 Commissione provinciale per la formazione e la tenuta dell'elenco dei
 raccomandatari marittimi di Venezia ed altro, iscritta al n. 451  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,
 sul  ricorso  proposto  da  Cattaruzza  Giorgio,  ha  sollevato,  con
 ordinanza  emessa il 20 ottobre 1988, in riferimento agli artt. 3, 4,
 e 41 della Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  22,  primo  comma,  della legge 4 aprile 1977, n. 135, nel
 nuovo testo risultante dalle modifiche introdottevi dall'art. 1 della
 legge  12  agosto  1982, n. 605, nella parte in cui richiede, ai fini
 della iscrizione degli institori  negli  elenchi  dei  raccomandatari
 marittimi  di  cui  all'art.  6  della legge medesima, il possesso di
 procura scritta depositata anteriormente alla entrata in vigore della
 legge n. 135 del 1977;
      che  analoga  questione  era  gia'  stata  proposta dallo stesso
 giudice rimettente a questa Corte che, con ordinanza  n.  68  del  14
 gennaio  1988,  ne  restitui'  i  relativi atti per ius superveniens,
 essendo stata, nel frattempo, emanata la legge  12  agosto  1982,  n.
 605;
      che  quest'ultima,  all'art.  1,  ha  sostituito l'art. 22 della
 legge n. 135 del 1977, eliminando il limite cronologico  dell'anno  e
 disponendo   che   "hanno  diritto  ad  ottenere  l'iscrizione  (...)
 gl'institori  (...)  la  cui  procura  sia  stata  depositata   prima
 dell'entrata in vigore della presente legge";
      che,  secondo il giudice a quo , il ius superveniens non avrebbe
 inciso sulla rilevanza, in quanto la nuova formulazione  della  norma
 non  ha  comunque  consentito  agli  interessati  il  deposito  della
 procura;
      che   e'  intervenuta,  in  rappresentanza  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,  chiedendo  che  la
 questione venga dichiarata infondata;
    Considerato che il requisito del deposito della procura institoria
 prima dell'entrata in vigore  della  legge  n.  605  del  1982  trova
 ragionevole  giustificazione  alla  stregua dell'accentuata rilevanza
 pubblicistica della materia e della natura  degli  interessi  sociali
 perseguiti dalla legge n. 135 del 1977;
      che  i  requisiti  del  titolo  di  studio,  del  compimento del
 tirocinio e del superamento  dell'esame,  conseguibili  anche  al  di
 fuori  del  regime transitorio, non importano il contrasto, ravvisato
 dal giudice rimettente, con gli artt. 4 e 41 della Costituzione;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;