IL TRIBUNALE
    Pronunciando sull'eccezione di incostituzionalita' degli artt. 438
 del  c.p.p.  e  247  delle  disp.  tans.  del  c.p.p.,  sollevata  in
 dibattimento dal difensore di Severin Giovanni;
    Sentito  il  parere  del p.m., il quale ha concluso per il rigetto
 dell'eccezione, siccome manifestamente infondata;
                            P R E M E S S O
      che  Severin  Giovanni  e' comparso all'odierno dibattimento, in
 stato di custodia cautelare, per rispondere del  reato  di  cui  agli
 artt.  81  cpv. del c.p. e 71, secondo comma, della legge 22 dicembre
 1975, n. 685, commessi in Pisa ed altre localita' dal  dicembre  1988
 al 29 luglio 1989;
      che,  prima  della  dichiarazione  di apertura del dibattimento,
 l'imputato ha chiesto che il processo venisse definito  con  giudizio
 abbreviato (art. 438 del c.p.p. e 247 delle disp. trans. del c.p.p.);
      che il p.m. non ha consentito al giudizio abbreviato, senza dare
 motivazione alcuna del diniego;
      che  il  difensore  dell'imputato  ha  sollevato  l'eccezione di
 incostituzionalita' degli artt. 438 del  c.p.p.  e  247  della  disp.
 trans.  del  c.p.p.,  per  contrasto  con gli artt. 3, 25 e 102 della
 Costituzione, nei limiti in cui il diniego immotivato  del  p.m.  non
 ammette   sindacato   giurisdizionale   e   preclude   l'applicazione
 all'imputato, se riconosciuto colpevole,  della  diminuente  prevista
 dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p., pur nella ipotesi in cui lo
 stato degli atti  oggettivamente  consente  l'utile  esperimento  del
 giudizio   abbreviato,   non   apparendo   necessarie,  ai  fini  del
 convincimento, ulteriori acquisizioni probatorie;
                            R I T E N U T O
      che  lo  stato  degli  atti,  ed  in  particolare  l'arresto  in
 flagranza di reato, il sequestro della sostanza stupefacente, l'esito
 positivo  degli  accertamenti peritali sulla natura della sostanza in
 sequestro,  la  confessione  piena  dell'imputato,  la  citazione  in
 dibattimento  del  solo  verbalizzante, il quale sara' verosimilmente
 chiamato alla stereotipa conferma del rapporto, inducono il  collegio
 a  ritenere che il rito abbreviato potrebbe essere utilmente esperito
 ai fini della decisione di merito;
      che  in  simili  condizioni  di  fatto  e processuali la mancata
 adesione del p.m. al rito alternativo potrebbe  assumere  l'obiettivo
 significato  di  una  esclusiva  attenzione del p.m. al quantum della
 pena, al fine  d'impedire  l'applicazione  della  diminuente  di  cui
 all'art. 442, secondo comma, del c.p.p., altrimenti automatica;
      che l'impossibilita' del sindacato giurisdizionale sulle ragioni
 del dissenso del p.m.  -  specie  se,  come  nell'ipotesi  in  esame,
 appaiono  soddisfatte  tutte  le  condizioni legittimanti in giudizio
 allo stato degli atti - sembra al collegio, non solo contrastante con
 i  principi  informatori del nuovo codice di procedura, che incentiva
 il ricorso ai procedimenti speciali a  fini  deflattivi  del  momento
 dibattimentale,  quanto perche' comporta l'incontrollata possibilita'
 di sviamento di  poteri  concessi,  invece,  al  p.m.  con  esclusiva
 finalita'   processuale.   La  finalita'  della  legge  nel  giudizio
 abbreviato e', infatti, quella di consentire  al  p.m.  l'espressione
 del  proprio  diniego  solo  ed  esclusivamente qualora questi rilevi
 l'impossibilita' di giungere alla conclusione del processo allo stato
 degli atti;
      che  da  quanto  sopra discende, ad avviso del tribunale, che la
 sollevata eccezione di legittimita' costituzionale,  con  riferimento
 al   parametro   di   cui  all'art.  3  della  Costituzione,  non  e'
 manifestamente infondata poiche' non  risponde  ad  alcun  canone  di
 razionalita'  l'attuale  disciplina del rito abbreviato che affida ad
 un'immotivata decisione del p.m., non solo e non tanto la scelta  del
 rito,  quanto  la  stessa  determinazione  della  pena  attraverso il
 riconoscimento o la negazione della diminuente anche, per ipotesi, ad
 imputati   che   versino  nelle  medesime  condizioni  sostanziali  e
 processuali (es. correi per i quali si proceda separatamente);
      che  altresi'  non  manifestamente  infondato  e'  il  dubbio di
 conformita' costituzionale della normativa agli artt. 25 e 102  della
 Costituzione,  poiche'  la scelta insidacabile del p.m. si risolve in
 una negazione della giurisdizione sia per quanto attiene al controllo
 dei  presupposti  per  l'esplerimento del rito alternativo (controllo
 che, invece, e' concesso se, le parti d'accordo, il tribunale ritenga
 di  non poter decidere allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 247,
 terzo comma, della disp. trans. del c.p.p. e 440,  primo  comma,  del
 c.p.p.), sia per quanto attiene alla determinazione della pena;
    Ritenuto,  conseguentemente,  di dover rimettere la decisione alla
 Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ritenuto,  altresi',  che  appare opportuno, stante la sospensione
 del  giudizio  e  poiche'  non  vi  ostano  esigenze  processuali   e
 comprovate   ragioni  di  tutela  della  collettivita',  disporre  la
 rimessione in liberta' dell'imputato;