IL TRIBUNALE Pronunciando sull'eccezione di incostituzionalita' degli artt. 438 del c.p.p. e 247 delle disp. tans. del c.p.p., sollevata in dibattimento dal difensore di Severin Giovanni; Sentito il parere del p.m., il quale ha concluso per il rigetto dell'eccezione, siccome manifestamente infondata; P R E M E S S O che Severin Giovanni e' comparso all'odierno dibattimento, in stato di custodia cautelare, per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv. del c.p. e 71, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, commessi in Pisa ed altre localita' dal dicembre 1988 al 29 luglio 1989; che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato ha chiesto che il processo venisse definito con giudizio abbreviato (art. 438 del c.p.p. e 247 delle disp. trans. del c.p.p.); che il p.m. non ha consentito al giudizio abbreviato, senza dare motivazione alcuna del diniego; che il difensore dell'imputato ha sollevato l'eccezione di incostituzionalita' degli artt. 438 del c.p.p. e 247 della disp. trans. del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, nei limiti in cui il diniego immotivato del p.m. non ammette sindacato giurisdizionale e preclude l'applicazione all'imputato, se riconosciuto colpevole, della diminuente prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p., pur nella ipotesi in cui lo stato degli atti oggettivamente consente l'utile esperimento del giudizio abbreviato, non apparendo necessarie, ai fini del convincimento, ulteriori acquisizioni probatorie; R I T E N U T O che lo stato degli atti, ed in particolare l'arresto in flagranza di reato, il sequestro della sostanza stupefacente, l'esito positivo degli accertamenti peritali sulla natura della sostanza in sequestro, la confessione piena dell'imputato, la citazione in dibattimento del solo verbalizzante, il quale sara' verosimilmente chiamato alla stereotipa conferma del rapporto, inducono il collegio a ritenere che il rito abbreviato potrebbe essere utilmente esperito ai fini della decisione di merito; che in simili condizioni di fatto e processuali la mancata adesione del p.m. al rito alternativo potrebbe assumere l'obiettivo significato di una esclusiva attenzione del p.m. al quantum della pena, al fine d'impedire l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p., altrimenti automatica; che l'impossibilita' del sindacato giurisdizionale sulle ragioni del dissenso del p.m. - specie se, come nell'ipotesi in esame, appaiono soddisfatte tutte le condizioni legittimanti in giudizio allo stato degli atti - sembra al collegio, non solo contrastante con i principi informatori del nuovo codice di procedura, che incentiva il ricorso ai procedimenti speciali a fini deflattivi del momento dibattimentale, quanto perche' comporta l'incontrollata possibilita' di sviamento di poteri concessi, invece, al p.m. con esclusiva finalita' processuale. La finalita' della legge nel giudizio abbreviato e', infatti, quella di consentire al p.m. l'espressione del proprio diniego solo ed esclusivamente qualora questi rilevi l'impossibilita' di giungere alla conclusione del processo allo stato degli atti; che da quanto sopra discende, ad avviso del tribunale, che la sollevata eccezione di legittimita' costituzionale, con riferimento al parametro di cui all'art. 3 della Costituzione, non e' manifestamente infondata poiche' non risponde ad alcun canone di razionalita' l'attuale disciplina del rito abbreviato che affida ad un'immotivata decisione del p.m., non solo e non tanto la scelta del rito, quanto la stessa determinazione della pena attraverso il riconoscimento o la negazione della diminuente anche, per ipotesi, ad imputati che versino nelle medesime condizioni sostanziali e processuali (es. correi per i quali si proceda separatamente); che altresi' non manifestamente infondato e' il dubbio di conformita' costituzionale della normativa agli artt. 25 e 102 della Costituzione, poiche' la scelta insidacabile del p.m. si risolve in una negazione della giurisdizione sia per quanto attiene al controllo dei presupposti per l'esplerimento del rito alternativo (controllo che, invece, e' concesso se, le parti d'accordo, il tribunale ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 247, terzo comma, della disp. trans. del c.p.p. e 440, primo comma, del c.p.p.), sia per quanto attiene alla determinazione della pena; Ritenuto, conseguentemente, di dover rimettere la decisione alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ritenuto, altresi', che appare opportuno, stante la sospensione del giudizio e poiche' non vi ostano esigenze processuali e comprovate ragioni di tutela della collettivita', disporre la rimessione in liberta' dell'imputato;